Art. 6. Interporti 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalita' per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli gia' previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi; b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti; c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori. 2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7. 3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti". 4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' abrogato. 5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda: a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi; c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge , preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo; e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa , dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonche' (( dallo studio )) di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". 6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti: a) il programma di costruzione dell'infrastruttura; b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi; c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6; d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione; e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio; f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione. (( 2. Alla convenzione (( devono essere allegati la valutazione )) (( di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste )) (( dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e )) (( uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di )) (( traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". )) (( 7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: )) (( "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4". )) 8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 4". 9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142". 10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: "o concessionarie".