Art. 6.
                             Interporti
  1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli  interporti
di  cui  all'articolo  2  della  legge  4  agosto  1990, n. 240, come
modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  tempi  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande per l'ammissione ai
contributi di cui  alla  citata  legge  n.  240  del  1990.  Ai  fini
dell'ammissione  ai  contributi  gli  interporti,  salvo  quelli gia'
previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della
medesima legge n. 240 del 1990, dovranno  corrispondere  ai  seguenti
requisiti:
    a)  dovranno  dar  vita  ad una rete che riequilibri la dotazione
interportuale nazionale in un contesto di rete logistica  che  faccia
riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
    b)  dovranno  essere  previsti nei rispettivi piani regionali dei
trasporti;
    c) dovranno  svolgere  le  funzioni  e  i  servizi  di  cui  alla
deliberazione  CIPET  del  7  aprile  1993, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
    d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia  conforme  agli
strumenti  urbanistici  vigenti, escludendo comunque le aree tutelate
dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971  sulle
zone  umide  di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte
ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939,  n.  1089,  e  29  giugno
1939,  n.  1497, e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le
aree individuate come  meritevoli  di  tutela  dai  piani  paesistici
attuati  in  esecuzione  del  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    e) dovranno insistere su  aree  per  le  quali  sia  prevista  la
presenza  di  una  infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si
sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
  2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le  disposizioni  di
cui  agli  articoli  4  e  6  della legge 4 agosto 1990, n. 240, come
sostituiti dai commi 5 e 7.
  3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.  240,  le
parole  da:  "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla
fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:  "gli  interporti  di
rilevanza  nazionale  per  la  cui  definizione  si fa riferimento al
suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".
  4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' abrogato.
  5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n.  240,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  4.  - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 e'
disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei  lavori
pubblici  e  dell'ambiente.  I soggetti interessati all'ammissione ai
contributi dovranno, all'atto della domanda:
    a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del
7  aprile  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14
maggio 1993;
    b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti  di
societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
    c)   presentare   un   piano  finanziario  per  la  realizzazione
dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente  legge  ,
preveda   il   maggior   apporto  possibile  di  altre  risorse  rese
disponibili  da  soggetti  pubblici  o   privati   interessati   alla
realizzazione dell'infrastruttura;
    d)  prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per
investimenti complessiva per la quale il  contributo  previsto  dalla
presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
    e)  dichiarare  il  proprio  impegno  a presentare alle autorita'
competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta  di  automezzi  che
trasportano  sostanze  pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area
interportuale ai fini degli  adempimenti  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  126  del  31  maggio  1991,  nonche'  dai   successivi
provvedimenti in materia.
   2.  Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare,
dal preventivo di spesa , dal piano finanziario  dell'infrastruttura,
nonche'  (( dallo studio )) di impatto ambientale, effettuata secondo
le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, e da uno studio  specifico  sugli  effetti  indotti  dai
flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
  6.  L'articolo  5  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
 "Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono  essere
previsti:
    a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
    b)  la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della
progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari
di adduzione alla infrastruttura primaria,  e  della  esecuzione  dei
lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
    c)  i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 6;
    d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti  gli
oneri di costruzione;
    e)    l'assunzione,    da   parte   dei   soggetti   interessati,
dell'esercizio;
    f) i criteri di determinazione delle tariffe di  prestazione  dei
servizi  resi  dagli  interporti,  secondo i principi di economicita'
della gestione.
(( 2.    Alla convenzione (( devono essere allegati la valutazione ))
(( di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste ))
(( dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e   ))
(( uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di        ))
(( traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".       ))
(( 7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: ))
(( "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle     ))
(( seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4".                     ))
  8.  All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 4".
  9.  L'articolo  8  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 8. - 1. Ai  fini  della  localizzazione  della  realizzazione
delle  opere  finalizzate  alla  costruzione  e  alla  gestione degli
interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia  provveduto,
attraverso  il  proprio piano regolatore generale e con variante allo
stesso,  l'amministrazione  comunale  competente,  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o,  in  alternativa,  secondo  gli
indirizzi   del  piano  generale  dei  trasporti,  le  norme  di  cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
  10. All'articolo 10  della  legge  4  agosto  1990,  n.  240,  sono
soppresse le parole: "o concessionarie".