Art. 7.
 Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza     ))
 dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed        ))
 attestati aeronautici.                                          ))
(( 1. A decorrere dal 1 agosto 1994 e fino alla data di effettiva ))
(( operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno  ))
(( un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1            ))
(( dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,                   ))
n. 566, le visite  mediche  di  seconda  e  terza  classe  intese  ad
accertare  la  persistenza dell'idoneita' psico-fisica per i titolari
di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate,  oltre
che   presso   uno  degli  istituti  medico  legali  dell'Aeronautica
militare, presso uno degli uffici di sanita' marittima ed  aerea  del
Ministero  della  sanita', servizio assistenza sanitaria al personale
navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare
o  un  medico  specializzato  in  medicina  aeronautica,  spaziale  o
sportiva   anche   se   sprovvisti   della   prevista  autorizzazione
ministeriale.  In  ogni  caso  le  visite   dovranno   svolgersi   in
conformita'  ai  requisiti  psico-fisici  fissati dall'Organizzazione
dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o  i
sanitari   che   hanno   proceduto   all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica rilasciano  all'interessato  un  certificato  attestante
l'idoneita',  ovvero  la  non  idoneita', in duplice copia, una delle
quali e' trasmessa dall'interessato,  con  lettera  raccomandata,  al
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione - Direzione generale
dell'aviazione  civile,  entro  sette   giorni   dal   rilascio.   Il
certificato  e'  documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e
degli attestati. (( La data di  effettiva  operativita'  presso  ogni
circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato
ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,  e'
comunicata  con  apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nella )) Gazzetta Ufficiale.