Art. 2. 1. Gli ospedali specializzati devono essere dotati di autonomia organizzativa ed economico-finanziaria ed avere, in particolare: a) dotazione minima di novanta posti letto, articolati in almeno due distinte unita' operative di degenza; b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria, di tipo dipartimentale, delle unita' operative in regime di degenza (ordinaria e diurna) e in regime ambulatoriale; c) consulenze di medicina generale, chirurgia generale ed altre consulenze secondo la tipologia dell'ospedale; d) day hospital e servizi ambulatoriali. Il presente decreto sara' tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 132