Art. 2.
  1.  Gli  ospedali  specializzati  devono essere dotati di autonomia
organizzativa ed economico-finanziaria ed avere, in particolare:
    a) dotazione minima di novanta posti letto, articolati in  almeno
due distinte unita' operative di degenza;
    b)  organizzazione  funzionalmente accorpata ed unitaria, di tipo
dipartimentale,  delle  unita'  operative  in   regime   di   degenza
(ordinaria e diurna) e in regime ambulatoriale;
    c)  consulenze  di medicina generale, chirurgia generale ed altre
consulenze secondo la tipologia dell'ospedale;
    d) day hospital e servizi ambulatoriali.
  Il presente decreto sara' tramesso alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 132