Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano; All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.; Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni; Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni; Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni; Al Ministero della sanita' - D.G. igiene, alimenti e nutrizione; Al Ministero dell'ambiente - D.G. A.R.S.; Alle prefetture; Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti; Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana; Alla Confederazione italiana coltivatori; Alla Confederazione produttori agricoli; A tutte le altre organizzazioni professionali agricole; Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali; Alla direzione delle risorse forestali, montane e idriche. Con la circolare n. D/478 del 10 agosto 1994, titolo I, capitolo 1.I e' stato precisato che le domande di compensazione al reddito non possono riguardare, salvo quanto disposto dall'art. 4, par. 3 del regolamento n. 3766/91, i terreni destinati al 31 dicembre 1991 a pascolo permanente, a colture forestali ed ad usi non agricoli in conformita' di quanto disposto dall'art. 9, primo comma del regolamento n. 1765/92. Detta disposizione e' stata in parte modificata dal Consiglio UE con regolamento n. 231/94 che ha ammesso la possibilita' di talune deroghe, nel senso che, in presenza di determinate circostanze di ordine oggettivo, e' possibile sostituire, ai fini della compensazione, superfici originariamente ammissibili con altre non elegibili. Con regolamento n. 868/95 del 20 aprile 1995, la commissione ha dato attuazione a tale sistema derogatorio, modificando opportunamente il regolamento CEE n. 2780/92. Detto regolamento consente agli Stati membri di ricevere domande in tal senso da parte degli imprenditori agricoli e di accoglierle qualora risultino motivate da esigenze agronomiche, fitosanitarie o ambientali che conducano l'interessato a modificare il piano colturale preesistente. In tale contesto, gli Stati membri sono tenuti a verificare, oltre alla sussistenza ed alla legittimita' delle cause sopra richiamate, che l'operazione non comporti un aumento delle superfici complessivamente ammissibili al regime di compensazione. Un piano che comprenda tutte le domande ricevute in tale contesto deve essere notificato alla commissione CE entro il 31 marzo di ogni anno e, a titolo transitorio, per la campagna 1995-96, entro il 30 giugno 1995. Cio' premesso, questo Ministero ha provveduto, d'intesa con le autorita' comunitarie, ad individuare le possibili fattispecie che, a tale titolo, possono essere invocate dai produttori nell'ambito delle tre categorie sopra richiamate. Esse sono riportate nell'allegato II alla presente circolare. Le domande in questione devono essere redatte sulla base del modello di cui all'allegato I e depositate entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'E.I.M.A. A titolo transitorio, per il raccolto 1996, il termine di presentazione di cui trattasi e' fissato al 10 giugno 1995. Dette domande devono essere corredate da apposita documentazione dalla quale risulti la sussistenza della causa e/o delle cause addotte dal produttore interessato, nonche' dalla fotocopia della porzione di mappa con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico. L'attestazione in questione deve essere rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia. Nei casi previsti ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato II della presente circolare, la presentazione della documentazione ufficiale di cui trattasi ha carattere obbligatorio. Nelle restanti ipotesi previste dallo stesso allegato II, e' ammessa la presentazione di un'apposita relazione giurata rilasciata da un tecnico regolarmente iscritto ad un ordine, albo o collegio professionale solo nel caso in cui il produttore interessato si trovi nell'impossibilita' di produrre attestazioni ufficiali da parte dei precitati uffici regionali. Come sopra gia' precisato, il complesso delle domande presentate sara' notificato, in conformita' di quanto disposto dal predetto regolamento n. 868/95, alla commissione CE ai fini del riscontro di legittimita'. L'amministrazione, assolto tale adempimento, provvedera' a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine alle domande presentate. Detta comunicazione riguardera' le sole domande il cui esito e' risultato negativo e sara' notificata ai rispettivi produttori entro il 30 settembre 1995, per le domande presentate per il raccolto 1996, ed entro il 31 luglio, per i raccolti successivi. L'E.I.M.A. provvedera' ad effettuare gli opportuni controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano effettivamente investiti per ottenere uno o piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 1765/92 e che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non vengano piu' utilizzate per ottenere cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra le superfici dismesse dal regime di sostegno e quelle che vi si inseriscono. In tale contesto, vige il sistema di controllo e sanzionatorio illustrato al titolo IX della circolare summenzionata n. D/478. Tuttavia, nell'ipotesi in cui viene accertato che le superfici originariamente ritenute ammissibili siano state ugualmente in tutto o in parte coltivate per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno di cui al piu' volte citato regolamento CEE n. 1765/92, il coltivatore interessato e' escluso per la campagna in causa e per quella successiva dal beneficio della compensazione al reddito. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 1995 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135