Agli assessorati agricoltura  delle
                                    regioni  a  statuto  ordinario  e
                                    speciale e alle province autonome
                                    di Trento e Bolzano;
                                  All'Ente  per  gli  interventi  nel
                                    mercato agricolo - E.I.M.A.;
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                    agricolo delle regioni;
                                  Agli    ispettorati     provinciali
                                    dell'agricoltura delle regioni;
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                    dell'alimentazione delle regioni;
                                  Al Ministero della sanita'  -  D.G.
                                    igiene, alimenti e nutrizione;
                                  Al  Ministero  dell'ambiente - D.G.
                                    A.R.S.;
                                  Alle prefetture;
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                    coltivatori diretti;
                                  Alla     Confederazione    generale
                                    dell'agricoltura italiana;
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                    coltivatori;
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                    agricoli;
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                    professionali agricole;
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                    politiche       agricole        e
                                    agroindustriali nazionali;
                                  Alla    direzione   delle   risorse
                                    forestali, montane e idriche.
  Con la circolare n. D/478 del 10 agosto 1994,  titolo  I,  capitolo
1.I e' stato precisato che le domande di
compensazione   al  reddito  non  possono  riguardare,  salvo  quanto
disposto dall'art. 4, par. 3 del regolamento n.  3766/91,  i  terreni
destinati  al  31  dicembre  1991  a  pascolo  permanente,  a colture
forestali ed ad usi non agricoli in conformita'  di  quanto  disposto
dall'art. 9, primo comma del regolamento n. 1765/92.
  Detta  disposizione  e'  stata in parte modificata dal Consiglio UE
con regolamento n. 231/94 che ha ammesso la  possibilita'  di  talune
deroghe,  nel  senso  che,  in presenza di determinate circostanze di
ordine  oggettivo,   e'   possibile   sostituire,   ai   fini   della
compensazione,  superfici  originariamente  ammissibili con altre non
elegibili.
  Con regolamento n. 868/95 del 20 aprile  1995,  la  commissione  ha
dato    attuazione    a   tale   sistema   derogatorio,   modificando
opportunamente il regolamento CEE n. 2780/92.
  Detto regolamento consente agli Stati membri di ricevere domande in
tal  senso  da  parte  degli  imprenditori  agricoli e di accoglierle
qualora risultino motivate da esigenze agronomiche,  fitosanitarie  o
ambientali   che   conducano  l'interessato  a  modificare  il  piano
colturale preesistente.
  In tale contesto, gli Stati membri sono tenuti a verificare,  oltre
alla  sussistenza  ed alla legittimita' delle cause sopra richiamate,
che  l'operazione   non   comporti   un   aumento   delle   superfici
complessivamente ammissibili al regime di compensazione.
  Un  piano  che comprenda tutte le domande ricevute in tale contesto
deve essere notificato alla commissione CE entro il 31 marzo di  ogni
anno  e,  a  titolo transitorio, per la campagna 1995-96, entro il 30
giugno 1995.
  Cio' premesso, questo Ministero  ha  provveduto,  d'intesa  con  le
autorita' comunitarie, ad individuare le possibili fattispecie che, a
tale titolo, possono essere invocate dai produttori nell'ambito delle
tre  categorie sopra richiamate. Esse sono riportate nell'allegato II
alla presente circolare.
  Le domande in  questione  devono  essere  redatte  sulla  base  del
modello  di  cui  all'allegato  I e depositate entro il 31 gennaio di
ogni anno presso l'E.I.M.A. A titolo  transitorio,  per  il  raccolto
1996,  il  termine  di presentazione di cui trattasi e' fissato al 10
giugno 1995.
  Dette domande devono essere corredate  da  apposita  documentazione
dalla  quale  risulti  la  sussistenza  della  causa  e/o delle cause
addotte dal produttore interessato,  nonche'  dalla  fotocopia  della
porzione  di mappa con l'indicazione degli estremi catastali relativi
agli appezzamenti interessati,  evidenziati  con  specifico  richiamo
grafico.
  L'attestazione  in  questione  deve  essere rilasciata dagli uffici
regionali competenti per territorio e per materia. Nei casi  previsti
ai  punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato II della presente
circolare, la presentazione della  documentazione  ufficiale  di  cui
trattasi ha carattere obbligatorio.
  Nelle  restanti  ipotesi  previste  dallo  stesso  allegato  II, e'
ammessa la presentazione di un'apposita relazione giurata  rilasciata
da  un  tecnico  regolarmente  iscritto ad un ordine, albo o collegio
professionale solo nel caso in cui il produttore interessato si trovi
nell'impossibilita' di produrre attestazioni ufficiali da  parte  dei
precitati uffici regionali.
  Come  sopra  gia'  precisato, il complesso delle domande presentate
sara' notificato, in conformita'  di  quanto  disposto  dal  predetto
regolamento  n.  868/95, alla commissione CE ai fini del riscontro di
legittimita'.
  L'amministrazione,  assolto   tale   adempimento,   provvedera'   a
comunicare  agli  interessati  l'esito dell'istruttoria effettuata in
ordine alle domande presentate.
  Detta comunicazione riguardera' le sole domande  il  cui  esito  e'
risultato  negativo e sara' notificata ai rispettivi produttori entro
il 30 settembre 1995, per le domande presentate per il raccolto 1996,
ed entro il 31 luglio, per i raccolti successivi.
  L'E.I.M.A. provvedera' ad effettuare gli opportuni controlli intesi
a  verificare  che  i  terreni  precedentemente  inammissibili   alla
compensazione  siano effettivamente investiti per ottenere uno o piu'
prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n.  1765/92  e  che,
viceversa,  le  superfici  precedentemente  ritenute  ammissibili non
vengano piu' utilizzate per ottenere  cereali,  semi  oleosi,  piante
proteiche  e  lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra
le superfici dismesse dal regime di  sostegno  e  quelle  che  vi  si
inseriscono.
  In  tale  contesto,  vige  il  sistema di controllo e sanzionatorio
illustrato al titolo IX della circolare summenzionata n. D/478.
  Tuttavia, nell'ipotesi in cui  viene  accertato  che  le  superfici
originariamente  ritenute ammissibili siano state ugualmente in tutto
o in parte coltivate per conseguire  prodotti  ricadenti  nell'ambito
del regime di sostegno di cui al piu' volte citato regolamento CEE n.
1765/92,  il  coltivatore  interessato  e' escluso per la campagna in
causa e per quella successiva dal beneficio  della  compensazione  al
reddito.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135