Art. 10. Elaborazione informatica delle domande ammissibili 1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di cui al presente decreto viene effettuata dal Dipartimento per gli affari sociali con l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine il Dipartimento puo' comunicare ai richiedenti la cui domanda e' stata ritenuta ammissibile le caratteristiche del supporto su cui i richiedenti stessi devono, a pena di improcedibilita', riportare i dati e le informazioni, gia' contenuti nella domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini perentori entro i quali il supporto deve essere inoltrato. In caso di mancato o ritardato inoltro il responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilita' della domanda, dandone notizia al richiedente.