Art. 10.
         Elaborazione informatica delle domande ammissibili
  1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di cui al presente
decreto viene effettuata dal Dipartimento per gli affari sociali  con
l'utilizzazione  di strumenti informatici; a tal fine il Dipartimento
puo' comunicare ai richiedenti  la  cui  domanda  e'  stata  ritenuta
ammissibile  le  caratteristiche  del  supporto  su cui i richiedenti
stessi devono, a pena di improcedibilita',  riportare  i  dati  e  le
informazioni,   gia'   contenuti   nella   domanda,  specificati  dal
Dipartimento ed i termini perentori entro i quali  il  supporto  deve
essere   inoltrato.  In  caso  di  mancato  o  ritardato  inoltro  il
responsabile  del  procedimento  dichiara  l'improcedibilita'   della
domanda, dandone notizia al richiedente.