Art. 12. Esercizi finanziari 1994 e 1995 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 2. Ove siano presentati piu' progetti relativi ai diversi esercizi finanziari, nella domanda deve essere chiaramente ed analiticamente indicato l'importo gravante sull'esercizio finanziario 1994 e quello gravante sull'esercizio finanziario 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 1995 Il Ministro: OSSICINI Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237