Art. 12.
                   Esercizi finanziari 1994 e 1995
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il Fondo, relative  agli
esercizi  finanziari  1994 e 1995 sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario   1995,   su   presentazione   di   progetti    relativi,
congiuntamente   o   disgiuntamente,  ai  due  anni  finanziari,  con
indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.
  2. Ove siano presentati piu' progetti relativi ai diversi  esercizi
finanziari,  nella  domanda deve essere chiaramente ed analiticamente
indicato l'importo gravante sull'esercizio finanziario 1994 e  quello
gravante sull'esercizio finanziario 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1995
                                                Il Ministro: OSSICINI
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237