Art. 2. Termine e modalita' per la presentazione delle domande 1. Le domande di finanziamento, indirizzate al "Fondo nazionale di intervento per la lotta contro la droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformita' allo schema A allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipardinento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 15 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale competente ed inoltrate per il tramite del Gabinetto del Ministro, deve essere allegata la seguente documentazione: a) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliate analisi dei costi; b) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonche' di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non e' sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilita' e' data notizia all'Amministrazione richiedente.