Art. 2.
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande
  1. Le domande di finanziamento, indirizzate al "Fondo nazionale  di
intervento  per  la  lotta contro la droga", Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari  sociali,  via  Vittorio
Veneto,  56  -  00187  Roma, redatte in triplice copia in conformita'
allo schema A allegato al presente decreto, devono  essere  inoltrate
attraverso   spedizione  postale  a  mezzo  raccomandata  o  mediante
consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipardinento per gli affari
sociali entro il termine perentorio del 15 luglio 1995; la data  deve
risultare  dal  timbro  postale  ovvero  dal protocollo del giorno di
consegna.
  2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale  competente
ed  inoltrate  per il tramite del Gabinetto del Ministro, deve essere
allegata la seguente documentazione:
    a) progetto di cui si chiede  il  finanziamento,  comprensivo  di
dettagliate analisi dei costi;
    b)  relazione  sullo  stato di attuazione e di spesa dei progetti
ammessi al finanziamento negli anni precedenti  a  valere  sul  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
  3.  In  caso  di  ritardo  nella presentazione, nonche' di mancanza
anche  di  parte  della  documentazione  di  cui  al  comma   2,   il
responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile
la   domanda,  che  non  e'  sottoposta  all'esame  della  competente
commissione istruttoria. Della dichiarazione di  inammissibilita'  e'
data notizia all'Amministrazione richiedente.