Art. 3. Tipologie di progetti 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attivita' di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. 2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono presentare richieste di finanziamento anche per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.