Art. 3.
                        Tipologie di progetti
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 marzo  1995,
n.  82, le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di
attivita'  di  formazione  integrata  degli  operatori  dei   servizi
pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico  sulle  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e  del  volontariato  per
l'assistenza   socio-sanitaria   alle  tossicodipendenze,  anche  con
riguardo   alle   problematiche   derivanti   dal   trattamento    di
tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di
operatori  per  l'elaborazione  di  sistemi di verifica e valutazione
degli interventi.
  2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono presentare richieste
di finanziamento anche per la realizzazione di sistemi  di  verifica,
anche  a  distanza  di  tempo,  e di valutazione dell'efficacia degli
interventi sul territorio.