Art. 4.
         Termine e modalita' di presentazione della domanda
  1. Le domande di finanziamento, indirizzate al "Fondo nazionale  di
intervento  per  la  lotta  alla droga", Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio  Veneto,
56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformita' allo schema
B  allegato  al  presente decreto, devono essere inoltrate attraverso
spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna  diretta,
non  oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il
termine perentorio del 31 luglio 1995; la  data  deve  risultare  dal
timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna.
  2.  Alle  singole  domande,  firmate  dal  presidente  della giunta
regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere  allegata  la
seguente documentazione:
    a)  delibera,  in  originale  o  in copia conforme all'originale,
adottata dal competente organo della regione. Essa deve indicare  con
chiarezza   se  il  progetto  sara'  gestito  direttamente  dall'ente
richiedente ovvero se sara' affidato  ad  altra  struttura.  In  tale
ultimo  caso devono risultare i criteri e le procedure seguiti per la
scelta e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza
e la responsabilita' dell'ente richiedente in  merito  alla  verifica
dei  requisiti  di legge e della capacita' fmanziaria e professionale
dell'affidatario, nonche' all'accertamento che l'ente affidatario non
abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto;
    b) progetto di cui si chiede  il  finanziamento,  comprensivo  di
analisi dei costi;
    c)  relazione  sullo  stato di attuazione e di spesa dei progetti
ammessi al finanziamento negli anni precedenti  a  valere  sul  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
  3.  In  caso  di  ritardo  nella presentazione, nonche' di mancanza
anche  di  parte  della  documentazione  di  cui  al  comma   2,   il
responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile
la   domanda,  che  non  e'  sottoposta  all'esame  della  competente
commissione istruttoria. Della dichiarazione di  inammissibilita'  e'
data notizia alla regione richiedente.