Art. 4. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande di finanziamento, indirizzate al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformita' allo schema B allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata la seguente documentazione: a) delibera, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della regione. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sara' gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sara' affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso devono risultare i criteri e le procedure seguiti per la scelta e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilita' dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacita' fmanziaria e professionale dell'affidatario, nonche' all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di analisi dei costi; c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonche' di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non e' sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilita' e' data notizia alla regione richiedente.