Art. 5. Progetti di prevenzione e di recupero 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base di bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o piu' fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 2. I progetti, che debbono comunque essere predisposti a norma del successivo art. 10, non debbono consistere nell'attivazione di iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente che tenga conto delle esigenze del territorio, anche con riferimento alla riduzione del danno, che possa garantire continuita' nel tempo, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali e dei risultati attesi e delle relative modalita' di verifica.