Art. 5.
                Progetti di prevenzione e di recupero
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  1995,
n.  82, gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere
il finanziamento  di  progetti  finalizzati  alla  prevenzione  e  al
recupero  dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata,
da realizzare sulla base  di  bisogni  del  territorio  rigorosamente
rilevati  e  analizzati,  con  la  previsione  di  una o piu' fasi di
verifica  e  valutazione,  anche  a  distanza,  degli  effetti  degli
interventi attivati.
  2.  I progetti, che debbono comunque essere predisposti a norma del
successivo  art.  10,  non  debbono  consistere  nell'attivazione  di
iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente
che  tenga conto delle esigenze del territorio, anche con riferimento
alla riduzione del danno, che possa garantire continuita' nel  tempo,
con  indicazione  chiara  degli obiettivi, delle scadenze temporali e
dei risultati attesi e delle relative modalita' di verifica.