Art. 6. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande di finanziamento, indirizzate al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformita' allo schema C allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 agosto 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Una copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema C, deve essere inviata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al competente organo della regione. 2. Alle singole domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione: a) la delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo dell'ente locale o della unita' sanitaria locale. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sara' gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sara' affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso dovranno risultare i criteri e le procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilita' dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacita' finanziaria e professionale dell'affidatario, nonche' all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi; c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonche' di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non e' sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilita' e' data notizia all'ente richiedente.