Art. 6.
         Termine e modalita' di presentazione della domanda
  1. Le domande di finanziamento, indirizzate al "Fondo nazionale  di
intervento  per  la  lotta  alla droga", Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio  Veneto,
56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformita' allo schema
C  allegato  al  presente decreto, devono essere inoltrate attraverso
spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna  diretta,
non  oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il
termine perentorio del 31 agosto 1995; la  data  deve  risultare  dal
timbro  postale  ovvero  dal  protocollo  del giorno di consegna. Una
copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema C,  deve
essere  inviata,  anche  in relazione a quanto previsto dall'art. 113
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, al competente
organo della regione.
  2.  Alle  singole  domande,  firmate  dal   legale   rappresentante
dell'ente    richiedente,    deve   essere   allegata   la   seguente
documentazione:
    a) la delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal
competente organo dell'ente locale o della unita'  sanitaria  locale.
Essa  deve  indicare  con  chiarezza  se  il  progetto  sara' gestito
direttamente dall'ente richiedente ovvero se sara' affidato ad  altra
struttura.  In  tale  ultimo  caso  dovranno risultare i criteri e le
procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la
competenza e la responsabilita' dell'ente richiedente in merito  alla
verifica  dei  requisiti  di  legge  e  della capacita' finanziaria e
professionale dell'affidatario, nonche' all'accertamento  che  l'ente
affidatario  non  abbia  ricevuto altri finanziamenti pubblici per il
medesimo progetto;
    b) progetto di cui si chiede  il  finanziamento,  comprensivo  di
dettagliata analisi dei costi;
    c)  relazione  sullo  stato di attuazione e di spesa dei progetti
ammessi al finanziamento negli anni precedenti  a  valere  sul  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
  3.  In  caso  di  ritardo  nella presentazione, nonche' di mancanza
anche  di  parte  della  documentazione  di  cui  al  comma   2,   il
responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile
la   domanda,  che  non  e'  sottoposta  all'esame  della  competente
commissione istruttoria. Della dichiarazione di  inammissibilita'  e'
data notizia all'ente richiedente.