Art. 7.
    Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 marzo  1995,
n.  82, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e
i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e  nelle  more  della
registrazione  temporanea,  che si coordinino con la regione o con la
unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni,   possono
chiedere  il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con
contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente  locale,  della  tossicodipendenza  e  della
alcooldipendenza   correlata  nonche'  al  recupero  e  reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno  di
attivita'   di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate  e
dettagliatamente documentate.
  2. Possono  altresi'  chiedere  il  finanziamento  di  progetti  di
reinserimento  professionale  dei  tossicodipendenti  le  cooperative
sociali di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  8
novembre  1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9
della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione  dell'albo
regionale,  iscritte  nel  registro  prefettizio  delle  cooperative,
sezione cooperazione sociale,  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,  n.
302,  e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati
con  l'agenzia   per   l'impiego   o   con   il   servizio   per   le
tossicodipendenze    delle    unita'    sanitarie    locali    (SERT)
territorialmente competenti.