Art. 7. Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con la unita' sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonche' al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attivita' di recupero e reinserimento sociale gia' avviate e dettagliatamente documentate. 2. Possono altresi' chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.