Art. 8.
         Termine e modalita' di presentazione delle domande
 1. Le domande di finanziamento al "Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga", redatte in  quadruplice  copia  in  conformita'
allo  schema  D allegato al presente decreto, devono essere inoltrate
al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a
mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore  18,
entro  il  termine  perentorio  del  31  luglio  1995;  la  data deve
risultare dal timbro postale ovvero  dal  protocollo  del  giorno  di
consegna.  Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale
ha sede la specifica sede operativa  dell'ente  richiedente;  qualora
l'intervento  sia  da  realizzare  nell'ambito  territoriale di altro
comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo.
  2. Il sindaco trasmette le  domande,  attestando  il  rispetto  del
termine  di  cui  al  comma  1,  entro  il  successivo 15 agosto alle
prefetture  allegando  il  motivato  parere  del  competente   organo
comunale.   La   prefettura,   controllata   la   completezza   della
documentazione,  trattiene  una  copia  della  domanda   e   relativa
documentazione  ai  fini delle competenze previste dall'art. 2, comma
3, del decretolegge 17 marzo 1995,  n.  82,  e  inoltra  con  proprio
parere  le  domande entro il successivo 31 agosto al "Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio  dei
Ministri  - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto,
56 - 00187 Roma, allegando una breve nota informativa sulla specifica
situazione riguardante  il  fenomeno  della  tossicodipendenza  e  le
relative  iniziative  di  recupero  e  reinserimento gia' in atto sul
territorio.
  3. In caso di ritardo nella presentazione al comune  competente  ai
sensi  del  comma  1,  nonche'  di  mancanza  anche  di  parte  della
documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2,  il  responsabile  del
procedimento  di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che
non e' sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria.
Della dichiarazione di  inammissibilita'  e'  data  notizia  all'ente
richiedente.