Art. 8. Termine e modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di finanziamento al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", redatte in quadruplice copia in conformita' allo schema D allegato al presente decreto, devono essere inoltrate al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede la specifica sede operativa dell'ente richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco trasmette le domande, attestando il rispetto del termine di cui al comma 1, entro il successivo 15 agosto alle prefetture allegando il motivato parere del competente organo comunale. La prefettura, controllata la completezza della documentazione, trattiene una copia della domanda e relativa documentazione ai fini delle competenze previste dall'art. 2, comma 3, del decretolegge 17 marzo 1995, n. 82, e inoltra con proprio parere le domande entro il successivo 31 agosto al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, allegando una breve nota informativa sulla specifica situazione riguardante il fenomeno della tossicodipendenza e le relative iniziative di recupero e reinserimento gia' in atto sul territorio. 3. In caso di ritardo nella presentazione al comune competente ai sensi del comma 1, nonche' di mancanza anche di parte della documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non e' sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilita' e' data notizia all'ente richiedente.