(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              Art. 11.
Comma 1.
   Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente  e  dal
vice presidente e da sette consiglieri.
Comma 2.
   Il  presidente  ed il vice presidente sono nominati dall'assemblea
dei soci nel proprio seno; durano in carica  cinque  anni  e  possono
essere rieletti non piu' di due volte consecutive.
Comma 3.
   I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci .. (Omissis).
Comma 4.
   I  componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che
non entrino in carica i rispettivi  successori,  fatto  salvo  quanto
disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
   (Omissis).
                              Art. 17.
   (Omissis).
Comma 2.
   Per  gli  amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di
cumulo con altre cariche di cui alla lettera E), art. 12 del  decreto
legislativo  20  novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro.
                              Art. 22.
   (Omissis).
Comma 7.
   Il presidente e il  vice  presidente  della  conferente  Cassa  di
risparmio  di Rimini in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1,
permangono ciascuno nella propria carica presso  la  Fondazione  fino
alla  scadenza  dei  rispettivi  mandati  in corso alla data stessa e
comunque fino all'entrata  in  carica  dei  successori,  fatto  salvo
quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
   (Omissis).
Ultimo comma.
   Fatto  salvo  quanto  disposto dall'art. 17, comma 2, del presente
statuto, il presidente ed il vice presidente in carica alla  data  di
deliberazione delle presenti modifiche statutarie, rimangono ciascuno
nella  propria  carica  fino  alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso alla medesima data e, detto periodo, vale quale primo  incarico
ai sensi dell'art. 11, comma 2.