Art. 2.
  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  1,  a  ciascun  componente   le
commissioni  esaminatrici  di  concorsi viene corrisposto un compenso
integrativo cosi' determinato:
    a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove  selettive
previste  dal  capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
    b) L. 800 per ciascun  elaborato  o  candidato  esaminato  per  i
concorsi  di  cui  al punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
    c) L. 1.000 per ciascun elaborato o  candidato  esaminato  per  i
concorsi  di  cui  al punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per  cento
per  i  concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i
compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento  di  quelli  di
cui ai punti b) e c).