Art. 4. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonche' ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1.