Art. 4.
  I compensi di cui  agli  articoli  1  e  2  non  possono  eccedere,
cumulativamente   L.  2.000.000  per  i  concorsi  fino  alla  quarta
qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per  la
quinta  e  sesta  qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per
quelli ai profili professionali di categoria o  qualifica  settima  e
superiori.
  I  limiti  massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20
per cento per i presidenti nonche' ridotti del 20 per  cento  per  il
segretario  e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi,
della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1.