Art. 5.
  Nel  caso  di  suddivisione  delle  commissioni   esaminatrici   in
sottocommissioni,  ai componenti di queste ultime compete il compenso
base previsto dall'art. 1,  ridotto  del  50  per  cento  e  il  solo
compenso  integrativo  per  candidato  esaminato nella misura fissata
dall'art. 2.
  I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati  per  ogni
componente  e  per  il  segretario  delle singole sottocommissioni al
numero di candidati esaminati  da  ciascuna  sottocommissione  e  non
possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.