Art. 8.
  Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le
province, i comuni, le comunita' montane, e  loro  consorzi,  nonche'
gli  enti  pubblici  non  economici,  possono  stabilire  nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati  o  diminuiti
del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 23 marzo 1995
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Il Ministro per la funzione pubblica
                                          FRATTINI
Il Ministro del tesoro
         DINI
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 239