Art. 8. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi, nonche' gli enti pubblici non economici, possono stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 1995 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Il Ministro del tesoro DINI Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 239