IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente: "Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980" ed in particolare l'art. 5 che da' facolta' al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissione di prestiti esteri, con le modalita' di cui all'art 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, ed in particolare, gli articoli 10 e 13, con i quali e' stato autorizzato l'ulteriore ricorso, per l'importo complessivo di lire 496 miliardi, all'emissione di prestiti esteri, per far fronte ad interventi urgenti a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987 (art. 10) e all'attuazione di interventi urgenti nei comuni interessati dal dissesto idrogeologico (art. 13); Visto il proprio decreto n. 348309 del 28 febbraio 1991, con il quale per far fronte - fra l'altro - alle esigenze di cui agli articoli 10 e 13 del suddetto decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono stati reperiti, attraverso l'emissione di un prestito estero, importi pari a L. 93.340.000.000; Considerato pertanto che occorre ancora reperire, per le finalita' di cui alle predette disposizioni legislative, un ammontare pari a L. 402.660.000.000; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio e, in parte, al finanziamento degli interventi di cui al ripetuto decreto-legge n. 8/1987, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 49.485 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'ammontare nominale pari a 550 miliardi di yen, suddivisa in tranches della durata di tre anni e tre mesi, dieci e venti anni; Considerato che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 550 miliardi di yen, suddiviso in tre tranches.