IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni  di  indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con il quale si e'  stabilito,  fra  l'altro,  che  con  decreti  del
Ministro  del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU,  o  in
altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dall'indebitamento;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre  1983,  n.  748,  concernente:
"Interventi  urgenti  per  le  zone  colpite dal bradisismo dell'area
flegrea e dal terremoto del 1980" ed in particolare l'art. 5 che  da'
facolta'  al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissione di
prestiti  esteri,  con  le  modalita'  di  cui  all'art  15-bis   del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, ed in  particolare,
gli  articoli  10  e 13, con i quali e' stato autorizzato l'ulteriore
ricorso,  per   l'importo   complessivo   di   lire   496   miliardi,
all'emissione  di  prestiti  esteri,  per  far  fronte  ad interventi
urgenti a  salvaguardia  della  incolumita'  pubblica  e  privata  in
relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  del  mese  di
gennaio 1987 (art. 10) e all'attuazione  di  interventi  urgenti  nei
comuni interessati dal dissesto idrogeologico (art. 13);
  Visto  il  proprio  decreto  n. 348309 del 28 febbraio 1991, con il
quale per far fronte - fra  l'altro  -  alle  esigenze  di  cui  agli
articoli  10  e  13 del suddetto decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
sono stati reperiti, attraverso l'emissione di  un  prestito  estero,
importi pari a L. 93.340.000.000;
  Considerato  pertanto che occorre ancora reperire, per le finalita'
di cui alle predette disposizioni legislative, un ammontare pari a L.
402.660.000.000;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi,  in
parte,  alla  copertura delle spese iscritte in bilancio e, in parte,
al finanziamento degli interventi di cui al ripetuto decreto-legge n.
8/1987, procedere all'emissione di un  prestito  obbligazionario  sui
mercati internazionali;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1995, ed
in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si  e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26
maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 49.485 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante  modifiche
al  regime  delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria
sui mercati  internazionali  per  l'ammontare  nominale  pari  a  550
miliardi di yen, suddivisa in tranches della durata di tre anni e tre
mesi, dieci e venti anni;
  Considerato  che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto  a  tasso  variabile nella valuta originaria o in quella di
indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e' disposta un'emissione sui
mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale
pari a 550 miliardi di yen, suddiviso in tre tranches.