Art. 4.
  Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai
titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.
  Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre  1992,
n.  372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n.
429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art.  31
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, non si applica ai soggetti residenti in Italia,  i  titoli  sono
esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.
  In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:
    a) dalle imposte sulle successioni;
    b)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.
  Ai fini fiscali, i titoli  sono  altresi'  esenti  dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche  se  denunciati,  essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).