Art. 5. I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato. Il Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, ne' accordera' tali garanzie a prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi. Qualunque portatore dei titoli avra' facolta' di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovra' pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che: a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario; b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro 30 giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo; c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento. Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera. Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.