Art. 5.
  I titoli rappresentativi del  prestito  costituiscono  obbligazioni
dirette,  generali  e  non condizionate del Governo italiano; essi si
pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti  di  qualsiasi
altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.
  Il  Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da
ipoteca, pegno o altro privilegio, ne'  accordera'  tali  garanzie  a
prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia
non venga accordata anche ai titoli emittendi.
  Qualunque  portatore  dei  titoli  avra'  facolta'  di  chiedere il
rimborso anticipato del capitale  ed  il  pagamento  degli  interessi
maturati,  mediante  richiesta  sottoscritta  che dovra' pervenire al
Ministero del tesoro nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale   o   degli   interessi  dovuti  in  relazione  al  prestito
obbligazionario;
    b) il Governo italiano sia inadempiente  nell'esecuzione  di  uno
qualsiasi  degli  obblighi  connessi  e  conseguenti alla emissione e
gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro 30
giorni da quello in cui  il  Governo  italiano  abbia  avuto  notizia
dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
    c)   il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito  estero  sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai fini del presente articolo, per debito estero  si  intende  ogni
debito  del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in
una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta
estera.
  Ai fini del presente articolo, per debito estero  si  intende  ogni
debito  del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in
una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta
estera.