Art. 6.
  Il  versamento  degli  importi   sottoscritti,   al   netto   delle
provvigioni  di cui al precedente art. 2, e del rimborso delle spese,
cosi' come disposto dal successivo art. 7, dovra'  essere  effettuato
dal  consorzio  di  collocamento del prestito entro il mese di giugno
1995.
  Il corrispettivo in  lire  italiane  del  suddetto  importo  verra'
versato:
   quanto  a  L.  402.660.000.000  sul  capitolo  5051 dello stato di
previsione dell'entrata, per essere destinato al completamento  degli
interventi  previsti  dagli  articoli  10  e  13 del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27  marzo  1987,  n.  120;
tale  importo  fara'  carico  al netto ricavo della prima tranche del
prestito;
   per il rimanente importo sul capitolo 5100, art. 2,  del  medesimo
stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
  Il  finanziamento relativo alle tre tranches verra' rimborsato alle
scadenze di cui al precedente art. 2.
  Il Tesoro si riserva la facolta' di  procedere  al  riacquisto  dei
titoli sul mercato.