Art. 6. Il versamento degli importi sottoscritti, al netto delle provvigioni di cui al precedente art. 2, e del rimborso delle spese, cosi' come disposto dal successivo art. 7, dovra' essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di giugno 1995. Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo verra' versato: quanto a L. 402.660.000.000 sul capitolo 5051 dello stato di previsione dell'entrata, per essere destinato al completamento degli interventi previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120; tale importo fara' carico al netto ricavo della prima tranche del prestito; per il rimanente importo sul capitolo 5100, art. 2, del medesimo stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Il finanziamento relativo alle tre tranches verra' rimborsato alle scadenze di cui al precedente art. 2. Il Tesoro si riserva la facolta' di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.