Art. 8.
  Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso  del  capitale
il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali.
Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi
fondi  dalla  Banca,  d'Italia  o da aziende di credito eventualmente
incaricate dal Tesoro.
  I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di  credito
incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno
regolati con separato decreto ministeriale.