Art. 9.
  La  presente  emissione,  i  titoli  e  le  relative  cedole   sono
disciplinati dalla legge italiana.
  Per  le  controversie  tra  il  Governo italiano ed i portatori dei
titoli e delle  cedole  hanno  giurisdizione  esclusiva  i  tribunali
amministrativi  regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e  dell'art.  29  del  testo  unico  delle  leggi  sul
Consiglio  di  Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924,
n. 1054, nonche' dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul  debito
pubblico,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica del
14 febbraio 1963, n. 1343.
  Il Tesoro rinuncia ad avvalersi,  per  la  presente  emissione,  di
qualsiasi  privilegio  di immunita' che gli possa essere conferito in
futuro quale amministrazione di Stato sovrano.