Art. 2. I soggetti erogatori di servizi scolastici adottano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative "Carte dei servizi", sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicita' agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della funzione pubblica.