Art. 2.
  I  soggetti  erogatori  di  servizi  scolastici  adottano, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  le  relative  "Carte  dei servizi", sulla base dei principi
indicati dalla direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del  27  gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone
adeguata pubblicita' agli utenti e inviandone copia  al  Dipartimento
della funzione pubblica.