Art. 2. 1. Per i soggetti che risultano aver subito danni a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, di cui al decreto-legge 24 novembre 1944, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni ed individuati sulla scorta delle apposite schede predisposte dal Dipartimento della protezione civile e presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 1995 e' ulteriormente differito al 31 ottobre 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 1995 Il Ministro: CLO'