Art. 2.
  1.  Per  i soggetti che risultano aver subito danni a seguito delle
eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali  nella
prima  decade  del  mese di novembre 1994, di cui al decreto-legge 24
novembre 1944, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio  1995,  n.  22, e successive modificazioni ed integrazioni ed
individuati  sulla  scorta  delle  apposite  schede  predisposte  dal
Dipartimento  della  protezione  civile  e  presentate alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il  termine  per  il
pagamento del diritto annuale relativo all'anno 1995 e' ulteriormente
differito al 31 ottobre 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 giugno 1995
                                                    Il Ministro: CLO'