Art. 2.
  1. I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con la
denominazione   di   origine   controllata  "Sabina"  sono  tenuti  a
presentare agli organi tecnici della  regione  Lazio  competente  per
territorio domanda di iscrizione dei propri oliveti all'apposito albo
pubblico   istituito   presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Rieti e Roma ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 della legge 5  febbraio  1992,  n.  169,  e  del  decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, capo II.