Art. 2. 1. I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con la denominazione di origine controllata "Sabina" sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Lazio competente per territorio domanda di iscrizione dei propri oliveti all'apposito albo pubblico istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti e Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, capo II.