Art. 3. 1. Le produzioni di olio di oliva designate con la denominazione di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano gia' confezionate o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti devono essere denunciate dagli interessati agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I quantitativi dei prodotti di cui al punto 1 devono essere avviati al consumo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Roma, 29 maggio 1995 Il Ministro: LUCHETTI