Art. 3.
  1. Le produzioni di olio di oliva designate con la denominazione di
cui  all'art.  1  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto si trovano gia' confezionate o in corso di confezionamento in
bottiglie o  in  altri  recipienti  devono  essere  denunciate  dagli
interessati  agli  uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
competenti  per  territorio  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.
  2.  I  quantitativi  dei  prodotti  di cui al punto 1 devono essere
avviati al consumo entro diciotto mesi dalla  data  di  pubblicazione
del presente decreto.
   Roma, 29 maggio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI