(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Sabina"
               a denominazione di origine controllata
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Sabina" e' riservata
all'olio di oliva extravergine  rispondente  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
   1.  La  denominazione  di origine controllata "Sabina" deve essere
ottenuta dalle  seguenti  varieta'  di  olive  presenti,  da  sole  o
congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino,
Frantoio,  Moraiolo,  Olivastrone,  Salviana,  Olivago e Rosciola per
almeno il 75%.
   2. Possono,  altresi',  concorrere  le  olive  di  altre  varieta'
presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione  di  origine  controllata "Sabina" devono essere
prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione  di  olio
con  le  caratteristiche  e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
   Tale zona comprende:
    in  provincia  di  Rieti  tutto  o   in   parte   il   territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
     Cantalupo  in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa,
Collevecchio,  Configni,  Cottanello,  Fara  Sabina,  Forano,  Frasso
Sabino,  Magliano  Sabina,  Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone
Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino,  Poggio
Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica,
Salisano,    Scandriglia,   Selci,   Stimigliano,   Tarano,   Toffia,
Torricella, Torri in Sabina, Vacone;
    in  provincia  di  Roma  tutto   o   in   parte   il   territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
     Guidonia,    Marcellina,   Mentana,   Montecelio,   Monteflavio,
Montelibretti,  Monterotondo,  Montorio  Romano,  Moricone,   Nerola,
Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri.
   La  zona  di produzione della denominazione di origine controllata
"Sabina" e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000:
    da una linea, che partendo dal punto piu' a  nord  di  confluenza
dei  confini  dei  comuni  di  Cottanello e Configni con il comune di
Stroncone, segue, in direzione est,  il  confine  settentrionale  del
comune  di  Cottanello  sino ad incontrare il punto di confine con il
comune di Greccio; da qui  la  linea  segue,  in  direzione  sud,  il
confine  orientale  del  comune  di  Cottanello sino ad incontrare il
punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea
segue,  in  direzione  sud,  il  confine  orientale  dei  comuni   di
Montasola,  Casperia  e  Roccantica  sino  al  punto  piu' a nord del
confine orientale del comune di Salisano; la linea segue,  sempre  in
direzione  sud,  il  confine  di  Salisano con il comune di Monte San
Giovanni fino al punto di incontro con il  punto  piu'  a  ovest  del
confine  settentrionale  del  comune  di  Mompeo;  la linea prosegue,
quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del  comune
di  Mompeo,  prosegue  poi,  in  direzione nord-est, lungo il confine
settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in  Sabina
sino  al  punto  di  incontro tra il comune di Torricella Sabina e il
confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in
direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in
Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al  punto  di  incontro  dei
confini  tra  i  comuni  di  Scandriglia  e  Licenza; da qui la linea
prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune
di Scandriglia sino ad incontrare il punto di  incontro  dei  confini
dei  comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in
direzione sud-est, lungo il confine meridionale di  Monteflavio  sino
ad  incontrare  il punto piu' a nord del confine orientale del comune
di Palombara Sabina; la linea segue, quindi, in direzione  sud-ovest,
il  confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare
il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge,  in  direzione
sud-est,  attraverso  il  territorio  del  comune  di  San  Polo  dei
Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a
nord del confine orientale del  comune  di  Marcellina  in  localita'
Caprareccia  del  comune di S. Polo dei Cavalieri; la linea prosegue,
in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di  Marcellina  e
il  comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il
confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine
orientale del comune di Guidonia Montecelio, di  seguito  il  confine
meridionale  dello  stesso  comune  ed  infine il confine occidentale
dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale del
comune di Mentana; segue il confine occidentale del comune di Mentana
sino ad incontrare il confine occidentale del comune di  Monterotondo
in  direzione  nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del
comune di Montelibretti; prosegue lungo il  confine  occidentale  del
comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra
il  limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina
e i confini dei comuni di Montelibretti  e  Fiano  Romano;  la  linea
prosegue,   quindi,  sempre  in  direzione  nord,  lungo  il  confine
occidentale del comune di Montopoli  Sabina  fino  ad  incontrare  il
limite  sud  del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da
qui la linea prosegue,  in  direzione  nord-ovest,  lungo  i  confini
occidentali  dei  comuni  di  Forano,  Stimigliano, Collevecchio fino
all'estremo  limite  nord-ovest  del  comune  di   Magliano   Sabina;
prosegue,  quindi,  in direzione est, lungo il confine settentrionale
del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere  il  limite  estremo
nord-est  del  comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in
direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina  sino  a
raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea
prosegue,  quindi,  lungo  il  confine  settentrionale  dei comuni di
Montebuono, Torri in Sabina e Vacone sino a raggiungere il  punto  di
confine  con  il  comune di Configni; la linea prosegue, in direzione
nord, lungo il  confine  occidentale  del  comune  di  Configni  fino
all'estremo  limite  nord-ovest  di  tale  comune; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, sino all'estremo limite  nord-est  di  tale
comune;   la   linea  prosegue,  infine,  in  direzione  sud  sino  a
raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni
di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione  ha  avuto
inizio.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
   Le  condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
   Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli  oliveti  i  cui
terreni,  di  origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma
non aridi.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
   In  particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per
i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento,  purche'
specificamente autorizzate dagli organi tecnici della regione Lazio.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La  produzione  massima  di  olive/Ha non puo' superare i Kg 6.300
negli oliveti specializzati.
   Per la coltura consociata o promiscua  gli  organi  tecnici  della
regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto
alla effettiva superficie olivetata.
   La  raccolta  delle  olive  viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio
sentito il consorzio di tutela.
   La  denuncia  delle  olive  deve  essere  effettuata  secondo   le
procedure  previste  dal  decreto  ministeriale n. 573 del 4 novembre
1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5  febbraio  1992,
n.  169,  entro  il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
   La regione Lazio,  in  applicazione  del  decreto  ministeriale  4
novembre  1993, n. 573, sopracitato, puo' stabilire limiti massimi di
produzione inferiori  a  quelli  fissati  nel  presente  disciplinare
dandone  immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
   Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento  devono
essere  effettuate  nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
   La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%.
   Le olive  devono  assicurare  una  acidita'  complessiva  naturale
massima di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio.
   Per   l'estrazione   dell'olio   sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'
fedelmente  possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie del
frutto.
   Le  olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a  temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
   L'olio   di   oliva   extravergine   a  denominazione  di  origine
controllata  "Sabina"  all'atto  dell'immissione  al  consumo,   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:   giallo   oro  con  sfumature  sul  verde  per  gli  oli
freschissimi;
    odore: di fruttato;
    sapore: fruttato, vellutato, uniforme,  aromatico,  dolce,  amaro
per gli oli freschissimi;
    acidita'  massima  totale  espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
   Altri parametri chimico-fisici  non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
   E'  in  facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  inserire,  su  richiesta  degli   interessati,   ulteriori
parametrazioni  di  carattere  fisico-chimico  o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   Alla denominazione di cui all'art.  1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto,
selezionato, superiore, genuino.
   E'  vietato  l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni  e  aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
   E' tuttavia consentito l'uso  di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati,  purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a  denominazione
di origine controllata.
   L'uso  di  nomi  di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o  nell'impresa  situate  nell'area   di   produzione   e'
consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
   Il nome della denominazione di origine controllata  "Sabina"  deve
figurare   in   etichetta   in   caratteri   chiari,  indelebili  con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale   da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
   I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a
denominazione di origine controllata "Sabina" ai fini dell'immissione
al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica  inossidabile
di capacita' non superiore a litri 5.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio e' ottenuto.