IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149  convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo
- cura normalmente operazioni di  reimpiego  di  capitali  di  titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n.  651,  nonche'  operazioni  di  investimenti di capitali in titoli
nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti
e ritenuto di  utilizzare  gli  importi  di  dette  operazioni  nella
sottoscrizione  di  apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio 1995, con
i quali e' stata disposta l'emissione delle prime  sei  tranches  dei
buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di una settima tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7
giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto  1982,
n.  526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  10,50%-15  aprile  1995/1998,  fino   all'importo
massimo   di   lire   1.500   miliardi   nominali,   da  destinare  a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
24 aprile 1995, citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile
in  due  semestralita'  posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di
ogni anno.
  In base all'art. 4 punto 2 del  decreto  ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della ottava tranche dei buoni, per  un  importo  massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma,  da  assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  24 aprile 1995, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi, ed, in  particolare,  quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 giugno 1995 e
termineranno il giorno precedente la  data  di  iscrizione  nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.