Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il  collocamento  della  ottava
tranche  di  detti  titoli  per  un  importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato  al  primo  comma  dell'art.  1  del
presente  decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
settima   tranche.   Gli   "specialisti"   potranno   partecipare  al
collocamento supplementare inoltrando le  domande  di  sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 16 giugno 1995.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto  ministeriale  in
data  24  aprile  1995. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra'
essere presentata con le modalita' di  cui  all'art.  8  del  decreto
stesso  e  dovra'  contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che
intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire
100 milioni ne' superiore all'importo del collocamento supplementare.
Eventuali richieste di  importo  non  multiplo  del  taglio  unitario
minimo  del  prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in  considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.