Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Sambuca di Sicilia e proposta del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" con le specificazioni aggiuntive "Bianco", "Rosso", e "Rosato" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente consistenza varietale. 2. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" per la tipologia "Bianco" e' consentita per i vini ottenuti dalle uve: Ansonica (o Inzolia) dal 50 al 75%; Catarratto bianco lucido e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente per il restante 25% e 50%. 3. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%, con l'esclusione del Trebbiano Toscano. 4. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione del vitigno Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 15%, con l'esclusione del Trebbiano Toscano. 5. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" per le tipologie rosso e rosato e' riservata ai vini rossi e rosati provenienti dalle uve dei seguenti vitigni: Nero d'Avola (o Calabrese) dal 50% al 75%; Nerello Mascalese, Sangiovese e Cabernet-Sauvignon congiuntamente o disgiuntamente per il restante 25% e 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 15%. 6. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione del vitigno Cabernet-Sauvignon e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione del detto vino tutti i vitigni non aromatici raccomandati ed autorizzati per la provincia di Agrigento con esclusione del Trebbiano Toscano. 7. La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" puo' essere integrata dalla specificazione "riserva". Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i terreni che si trovano al di sotto dei 200 metri sul livello del mare, e quelli compatti per eccesso di argilla. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento "alberello" e "controspalliera" con l'esclusione del tendone o pergola, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4. Per quanto concerne la tipologia "Bianco" la densita' di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti la densita' minima non dovra' essere inferiore a 3200 ceppi/Ha. 5. Per le tipologie "Rosso" e "Rosato" la densita' di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti gia' esistenti, mentre per i nuovi impianti la densita' minima non dovra' essere inferiore a 3400 ceppi/Ha. 6. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso e comunque non oltre la fase dell'invaiatura. 7. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" non deve essere superiore a t 12 per ettaro. 8. Per le uve provenienti dai vitigni Chardonnay e Cabernet-Sauvignon destinate alla produzione dei vini portanti la menzione aggiuntiva del nome del vitigno la resa massima di uva non deve essere superiore a t 10 per ettaro. 9. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo e tale esubero non potra' essere commercializzato come vino a DOC. 10. Qualora la resa massima superi anche questo limite tutta la produzione non ha diritto alla DOC. 11. In annate eccezionalmente favorevoli, la regione Sicilia con proprio decreto di anno in anno, puo' aumentare la resa massima sino al 20%. In ogni caso la resa dovra' essere riportata entro i limiti previsti dal presente disciplinare tramite un'accurata cernita delle uve. 12. In annate eccezionalmente sfavorevoli, la regione Sicilia con proprio decreto, di anno in anno, puo' ridurre la resa massima fino al limite reale dell'annata. 13. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini rossi e rosati, ed al 65% per i vini bianchi. 14. Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, se la resa supera detti limiti di oltre il 5%, tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi e di 11,50% per i vini rossi e rosati. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 5. Il vino a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", nelle tipologie bianco, rosso e rosato puo' essere affinato in recipienti di legno. 6. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato. 7. Il vino a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" tipologia "Rosso", prima di essere immesso al consumo, dovra' essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di sei mesi a partire dal 1 novembre seguente la vendemmia di produzione. 8. Per i vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" contraddistinti dalla menzione aggiuntiva "riserva", l'invecchiamento deve essere di almeno ventiquattro mesi, dei quali almeno sei in recipienti di legno, a decorrere dal 1 novembre successivo alla vendemmia di produzione delle uve. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) "Sambuca di Sicilia" bianco: colore: bianco paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, fine, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, delicato, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. 2) "Sambuca di Sicilia" con menzione del vitigno Chardonnay: colore: bianco paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore: caratteristico varietale; sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. 3) "Sambuca di Sicilia" rosso: colore: rosso rubino, talvolta con riflessi color granato; odore: vinoso, caratteristico, intenso; sapore: asciutto, corposo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. 4) "Sambuca di Sicilia" rosato: colore: rosato pallido con eventuali riflessi aranciati; odore: fine, caratteristico, intenso; sapore: asciutto, fragrante, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. 5) "Sambuca di Sicilia" rosso riserva: colore: rosso rubino, con ampia presenza di colore granato; odore: etereo, caratteristico, intenso e raffinato; sapore: asciutto, corposo, vellutato con piacevole retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. 6) "Sambuca di Sicilia" con menzione del vitigno Cabernet-Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometro volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidita' totale ed all'estratto secco. Art. 7. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni: e' vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra" "fine" "scelto" "selezionato" e simili; le specificazioni di colore "bianco", "rosso" e "rosato" e di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa; i vini di cui all'art. 2 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; e' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore; e' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art. 8. 1. I vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro con tappi di sughero. Per confezioni fino a 375 ml e' ammesso il tappo a vite. 2. La capacita' massima dei recipienti destinati a contenere i vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" all'atto dell'immissione al consumo deve essere di litri 5.