(all. 1 - art. 1)
 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
Sambuca di Sicilia e proposta del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine controllata "Sambuca di Sicilia" e'
riservata ai vini  bianchi,  rossi  e  rosati  ottenuti  dai  vigneti
dell'omonima  zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   1. La denominazione di origine controllata  "Sambuca  di  Sicilia"
con  le  specificazioni  aggiuntive  "Bianco", "Rosso", e "Rosato" e'
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti  da  vigneti  aventi
nell'ambito aziendale la seguente consistenza varietale.
   2.  La  denominazione  di origine controllata "Sambuca di Sicilia"
per la tipologia "Bianco" e' consentita per  i  vini  ottenuti  dalle
uve:
    Ansonica (o Inzolia) dal 50 al 75%;
    Catarratto   bianco   lucido   e   Chardonnay   congiuntamente  o
disgiuntamente per il restante 25% e 50%.
   3. Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  le  uve  di
altri   vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%,
con l'esclusione del Trebbiano Toscano.
   4. La denominazione di origine controllata "Sambuca  di  Sicilia",
con  la  specificazione  del vitigno Chardonnay, e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti  per  almeno  l'85%
dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per
la  provincia  di  Agrigento,  fino  ad  un  massimo  del  15%,   con
l'esclusione del Trebbiano Toscano.
   5.  La  denominazione  di origine controllata "Sambuca di Sicilia"
per le tipologie rosso e rosato e' riservata ai vini rossi  e  rosati
provenienti dalle uve dei seguenti vitigni:
    Nero d'Avola (o Calabrese) dal 50% al 75%;
    Nerello Mascalese, Sangiovese e Cabernet-Sauvignon congiuntamente
o disgiuntamente per il restante 25% e 50%.
   Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni non aromatici autorizzati e/o raccomandati per  la  provincia
di Agrigento, fino ad un massimo del 15%.
   6.  La  denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia",
con la specificazione del vitigno Cabernet-Sauvignon e' riservata  ai
vini  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti costituiti per almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono concorrere alla produzione del detto vino tutti i  vitigni
non  aromatici  raccomandati  ed  autorizzati  per  la  provincia  di
Agrigento con esclusione del Trebbiano Toscano.
   7. La denominazione di origine controllata  "Sambuca  di  Sicilia"
puo' essere integrata dalla specificazione "riserva".
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino a denominazione di
origine controllata "Sambuca  di  Sicilia"  bianco,  rosso  e  rosato
devono   provenire  da  vigneti  coltivati  all'interno  dei  confini
territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.
                               Art. 4.
   1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata
"Sambuca di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   2. Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'Albo dei
vigneti  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i
terreni che si trovano al di sotto dei  200  metri  sul  livello  del
mare, e quelli compatti per eccesso di argilla.
   3.  I  sesti  di  impianto,  le forme di allevamento "alberello" e
"controspalliera" con  l'esclusione  del  tendone  o  pergola,  ed  i
sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli  generalmente  usati, e
comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  dei
vini.
   4. Per quanto concerne la tipologia "Bianco" la densita' di piante
non  deve  essere  inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti,
mentre per i nuovi impianti la  densita'  minima  non  dovra'  essere
inferiore a 3200 ceppi/Ha.
   5.  Per  le tipologie "Rosso" e "Rosato" la densita' di piante non
deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti  gia'  esistenti,
mentre  per  i  nuovi  impianti  la densita' minima non dovra' essere
inferiore a 3400 ceppi/Ha.
   6. E' vietata ogni  pratica  di  forzatura.  E'  ammessa  tuttavia
l'irrigazione  come  pratica di soccorso e comunque non oltre la fase
dell'invaiatura.
   7. La resa massima di uve ammesse per la  produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata "Sambuca di Sicilia" non deve
essere superiore a t 12 per ettaro.
   8.   Per   le   uve   provenienti   dai   vitigni   Chardonnay   e
Cabernet-Sauvignon  destinate  alla  produzione  dei vini portanti la
menzione aggiuntiva del nome del vitigno la resa massima di  uva  non
deve essere superiore a t 10 per ettaro.
   9.  A  detti  limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo e tale
esubero non potra' essere commercializzato come vino a DOC.
   10.  Qualora  la  resa massima superi anche questo limite tutta la
produzione non ha diritto alla DOC.
   11. In annate eccezionalmente favorevoli, la regione  Sicilia  con
proprio  decreto di anno in anno, puo' aumentare la resa massima sino
al 20%. In ogni caso la resa dovra' essere riportata entro  i  limiti
previsti  dal presente disciplinare tramite un'accurata cernita delle
uve.
   12. In annate eccezionalmente sfavorevoli, la regione Sicilia  con
proprio  decreto,  di anno in anno, puo' ridurre la resa massima fino
al limite reale dell'annata.
   13. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
70% per i vini rossi e rosati, ed al 65% per i vini bianchi.
   14.  Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5%,
non ha diritto alla denominazione di origine controllata, se la  resa
supera  detti  limiti  di  oltre  il 5%, tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata.
                               Art. 5.
   1.  Le  operazioni  di  vinificazione  debbono  essere  effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
   2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito  che  tali  operazioni siano effettuate nel territorio dei
comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque  non
al  di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino
in provincia di Palermo;  Caltabellotta,  S.  Margherita  di  Belice,
Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.
   3.  Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale  di  10,50%  per  i
vini bianchi e di 11,50% per i vini rossi e rosati.
   4.   Nella   vinificazione   sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire
ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   5. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Sambuca  di
Sicilia", nelle tipologie bianco, rosso e rosato puo' essere affinato
in recipienti di legno.
   6.  L'eventuale  arricchimento  deve  essere  effettuato con mosto
concentrato prodotto da uve della zona di  produzione  descritta  dal
precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.
   7.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata "Sambuca di
Sicilia" tipologia "Rosso",  prima  di  essere  immesso  al  consumo,
dovra'  essere  sottoposto  ad un periodo minimo di invecchiamento di
sei  mesi  a  partire  dal  1  novembre  seguente  la  vendemmia   di
produzione.
   8.  Per  i vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di
Sicilia"  contraddistinti  dalla   menzione   aggiuntiva   "riserva",
l'invecchiamento  deve  essere di almeno ventiquattro mesi, dei quali
almeno sei in  recipienti  di  legno,  a  decorrere  dal  1  novembre
successivo alla vendemmia di produzione delle uve.
                               Art. 6.
   I  vini  di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione
all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
   1) "Sambuca di Sicilia" bianco:
    colore:  bianco  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta con
riflessi verdognoli;
    odore: delicato, fine, intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, delicato, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   2) "Sambuca di Sicilia" con menzione del vitigno Chardonnay:
    colore: bianco paglierino  piu'  o  meno  intenso,  talvolta  con
riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico varietale;
    sapore:   pieno,   secco,   armonico,   con   buona  struttura  e
persistenza;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   3) "Sambuca di Sicilia" rosso:
    colore: rosso rubino, talvolta con riflessi color granato;
    odore: vinoso, caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, corposo, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   4) "Sambuca di Sicilia" rosato:
    colore: rosato pallido con eventuali riflessi aranciati;
    odore: fine, caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   5) "Sambuca di Sicilia" rosso riserva:
    colore: rosso rubino, con ampia presenza di colore granato;
    odore: etereo, caratteristico, intenso e raffinato;
    sapore:  asciutto,  corposo,  vellutato  con piacevole retrogusto
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   6)   "Sambuca   di   Sicilia"    con    menzione    del    vitigno
Cabernet-Sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometro volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali  modificare   con   proprio   decreto   i   limiti   minimi
sopraindicati  per  ciascun  vino  relativi  all'acidita'  totale  ed
all'estratto secco.
                               Art. 7.
   Nella designazione in  etichetta  dei  vini  di  cui  al  presente
disciplinare   di   produzione   si   devono  osservare  le  seguenti
prescrizioni:
    e'  vietato  usare  unitamente  alla   denominazione,   qualsiasi
indicazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra"  "fine"
"scelto" "selezionato" e simili;
    le  specificazioni  di  colore  "bianco", "rosso" e "rosato" e di
vitigno  in  aggiunta  alla  denominazione  di  origine   controllata
"Sambuca  di  Sicilia"  devono  figurare  immediatamente  al di sotto
dell'indicazione  "denominazione  di  origine  controllata"   ed   in
caratteri  le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati
per indicare la denominazione di origine stessa;
    i  vini  di  cui  all'art.  2  devono  riportare   in   etichetta
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;
    e'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore;
    e'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a frazioni, aree, zone, e
localita', comprese nella zona delimitata nel  precedente  art.  3  e
dalle  quali  effettivamente  provengano  le  uve da cui i vini cosi'
qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme  vigenti  in
materia.
                               Art. 8.
   1.  I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sambuca di
Sicilia"  devono  essere  immessi  al   consumo   esclusivamente   in
recipienti  di  vetro con tappi di sughero. Per confezioni fino a 375
ml e' ammesso il tappo a vite.
   2. La capacita' massima dei recipienti  destinati  a  contenere  i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Sambuca di Sicilia"
all'atto dell'immissione al consumo deve essere di litri 5.