Art. 2.
  L'art. 27 del regolamento e' sostituito dal seguente:
  "Art.  27.  -  Nella  stessa  seduta  nella  quale  e' costituito o
integrato l'ufficio di presidenza, la Corte procede  alla  formazione
della  commissione  per  gli  studi  e  per  i  regolamenti  e  della
commissione per la biblioteca.
  Le due commissioni sono composte, nell'ordine, dai tre giudici, che
seguono, nell'anzianita' di  carica,  i  componenti  dell'ufficio  di
Presidenza,  e  sono  presiedute  dal  giudice  piu'  anziano.  Della
commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte,  a
titolo consultivo, non piu' di due giudici emeriti.
  Se   uno   o   piu'  componenti  cessano  dall'ufficio  di  giudice
costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa,  oppure
entrano  a  far parte dell'ufficio di presidenza, le commissioni sono
integrate secondo il criterio di cui al secondo comma.
  Funziona da segretario il  capo  del  servizio  competente  per  la
rispettiva materia".
   Roma, 4 maggio 1995
                                           Il Presidente: BALDASSARRE