Art. 2. L'art. 27 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - Nella stessa seduta nella quale e' costituito o integrato l'ufficio di presidenza, la Corte procede alla formazione della commissione per gli studi e per i regolamenti e della commissione per la biblioteca. Le due commissioni sono composte, nell'ordine, dai tre giudici, che seguono, nell'anzianita' di carica, i componenti dell'ufficio di Presidenza, e sono presiedute dal giudice piu' anziano. Della commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non piu' di due giudici emeriti. Se uno o piu' componenti cessano dall'ufficio di giudice costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa, oppure entrano a far parte dell'ufficio di presidenza, le commissioni sono integrate secondo il criterio di cui al secondo comma. Funziona da segretario il capo del servizio competente per la rispettiva materia". Roma, 4 maggio 1995 Il Presidente: BALDASSARRE