Articolo 10 Provvedimenti relativi alla conformita' della produzione 1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorita' competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformita' al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti. 2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorita' competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformita' al tipo omologato e' limitata alle procedure di cui al punto 2 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici.