Articolo 10
      Provvedimenti relativi alla conformita' della produzione
1. Lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  un'omologazione  prende  i
provvedimenti   previsti   all'allegato   X,  in  relazione  a  detta
omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione  con  le
autorita'  competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati
membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per  garantire
la  conformita'  al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o
entita' tecniche prodotti.
2. Lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  un'omologazione  prende  i
provvedimenti   previsti   all'allegato   X,  in  relazione  a  detta
omologazione per accertare, se necessario in  collaborazione  con  le
autorita'  competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati
membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere
adeguati e se i  veicoli,  sistemi,  componenti  o  entita'  tecniche
prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica
effettuata  per  assicurare  la  conformita'  al  tipo  omologato  e'
limitata alle procedure di cui al punto 2  dell'allegato  X  ed  alle
direttive particolari contenenti requisiti specifici.