Articolo 11
                  Non conformita' al tipo omologato
1. Si ha non conformita'  al  tipo  omologato  quando  si  constatano
rispetto   alla   scheda   di   omologazione  e/o  nel  fascicolo  di
omologazione  divergenze  che  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato
l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi
3  o  4.  Non  si puo' considerare che un veicolo non sia conforme al
tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive
particolari.
2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione  constata  che
veicoli, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato
di  conformita'  o  recanti  un contrassegno di omologazione non sono
conformi al tipo da  esso  omologato,  esso  prende  i  provvedimenti
necessari  affinche'  i  veicoli, le componenti o le entita' tecniche
prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorita'  che
rilasciano  l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri
omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che  possono
giungere fino al ritiro dell'omologazione.
3.  Se  uno  Stato  membro constata che veicoli, componenti o entita'
tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o  recanti  un
contrassegno  di  omologazione  non  sono conformi al tipo omologato,
puo' chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione  di
verificare  se  i  veicoli,  i componenti o le entita' tecniche siano
conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere  effettuata  al
piu'  presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della
richiesta.
4. Nell'ipotesi:
- di omologazione per tipo di veicolo, se la non  conformita'  di  un
veicolo  e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema,
componente o entita' tecnica, oppure
- di omologazione per tipo in piu' fasi, se la non conformita' di  un
veicolo  completato  e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di
un sistema, componente o entita' tecnica facente parte integrante  di
un  veicolo  incompleto,  o alla non conformita' dello stesso veicolo
incompleto,
le autorita' competenti per l'omologazione del veicolo chiedono  allo
Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente
o  entita'  tecnica,  oppure  del  veicolo  incompleto, di prendere i
provvedimenti necessari affinche' sia ripristinata la conformita' dei
veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono  essere
presi  il  piu'  presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla
data della richiesta, se necessario  in  cooperazione  con  lo  Stato
membro richiedente.
Qualora venga accertata una mancanza di conformita', le autorita' che
rilasciano  l'omologazione  dello  Stato  membro  che  ha  rilasciato
l'omologazione del sistema, componente,  entita'  tecnica  o  veicolo
incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.
5.  Le  autorita' che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si
informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro  di
un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.
6.  Se  lo  Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la
non  conformita'  di  cui  e'  stato  informato,  gli  Stati   membri
interessati  s'impegnano  a risolvere la controversia. La Commissione
CE e' tenuta informata e  procede,  ove  necessario,  alle  opportune
consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.