Articolo 11 Non conformita' al tipo omologato 1. Si ha non conformita' al tipo omologato quando si constatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si puo' considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari. 2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinche' i veicoli, le componenti o le entita' tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorita' che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. 3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, puo' chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, i componenti o le entita' tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al piu' presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta. 4. Nell'ipotesi: - di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformita' di un veicolo e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica, oppure - di omologazione per tipo in piu' fasi, se la non conformita' di un veicolo completato e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformita' dello stesso veicolo incompleto, le autorita' competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entita' tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinche' sia ripristinata la conformita' dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il piu' presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una mancanza di conformita', le autorita' che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entita' tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2. 5. Le autorita' che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano. 6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformita' di cui e' stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione CE e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.