Articolo 12
          Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili
Ogni decisione di rifiuto o di ritiro  di  omologazione,  rifiuto  di
immatricolazione   o   divieto   di   vendita,  presa  in  base  alle
disposizioni  adottate  in  esecuzione  del  presente   decreto,   e'
debitamente   motivata.   Essa   viene   notificata   all'interessato
unitamente  all'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso  previsti  dalle
legislazioni  in  vigore negli Stati membri e dei relativi termini di
esperibilita'.