Articolo 12 Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione del presente decreto, e' debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilita'.