Articolo 13
                     Adeguamento degli allegati
1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al  progresso  tecnico,
in  appresso denominato "comitato", composto dei rappresentanti degli
Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione CE.
2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:
- gli allegati della direttiva recepita con il presente decreto, o
-  le  disposizioni  contenute  nelle  direttive  particolari,  salve
disposizioni contrarie in essa previste,
sono  adottate  conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3.
Questa procedura e'  applicabile  altresi'  per  l'inserimento  nelle
direttive  particolari  di  disposizioni relative all'omologazione di
entita' tecniche.
3. Il rappresentante  della  Commissione  sottopone  al  comitato  un
progetto  delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere
sul progetto entro un termine  che  il  presidente  puo'  fissare  in
funzione   dell'urgenza  della  questione  in  esame.  Il  parere  e'
formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del
trattato  per  l'adozione  delle  decisioni  che  il  Consiglio  deve
prendere su proposta della Commissione CE. Nelle votazioni in seno al
comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita
la  ponderazione  di  cui  all'articolo  precitato. Il presidente non
partecipa al voto.
La Commissione CE adotta le misure previste qualora siano conformi al
parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o  in
mancanza  di  parere,  la  Commissione  CE sottopone senza indugio al
Consiglio  una  proposta  in  merito  alle  misure  da  prendere.  Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata
Se  il  Consiglio  non  ha  deliberato entro un termine di tre mesi a
decorrere dalla data in cui gli e' stata sottoposta la  proposta,  la
Commissione CE adotta le misure proposte.
4.  Il  Consiglio,  se adotta su proposta della Commissione una nuova
direttiva particolare, adotta,  in  base  alla  stessa  proposta,  le
opportune  modifiche dei pertinenti allegati della direttiva recepita
con il presente decreto.