Articolo 13 Adeguamento degli allegati 1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, in appresso denominato "comitato", composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione CE. 2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico: - gli allegati della direttiva recepita con il presente decreto, o - le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste, sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura e' applicabile altresi' per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entita' tecniche. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione CE. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione CE adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione CE sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli e' stata sottoposta la proposta, la Commissione CE adotta le misure proposte. 4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della direttiva recepita con il presente decreto.