ARTICOLO 15
                      Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda l'omologazione di veicoli,  gli  Stati  membri
applicano  le  disposizioni della direttiva 92/53/CEE recepita con il
presente decreto esclusivamente ai veicoli della categoria M1  muniti
di motore a combustione interna in attesa che in sede Comunitaria sia
adottata  una  nuova  direttiva  che estenda il campo di applicazione
della direttiva 92/53/CEE ai veicoli della  categoria  M1  muniti  di
motori  diversi  da quelli a combustione interna e ad altre categorie
di veicoli. Nel frattempo, per l'omologazione dei veicoli delle altre
categorie  sono  applicabili  le  disposizioni  dell'art.  10   della
direttiva  70/156/CEE,  nella  versione  modificata  dalla  direttiva
87/403/CEE.
2. Fino al 31 dicembre 1995 per i  veicoli  completi  e  fino  al  31
dicembre  1997  per i veicoli completati conformemente alla procedura
di  omologazione  a  piu'  fasi,  gli  Stati  membri   applicano   le
disposizioni  dell'articolo 4, paragrafo I del presente decreto, solo
a domanda del costruttore. Nel frattempo  sono  ammessi  al  rilascio
della  omologazione  nazionale  di  veicoli,  componenti  ed  entita'
tecniche e nonche' l'immatricolazione,  la  vendita  e  la  messa  in
circolazione    conformemente   all'articolo   10   della   direttiva
70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE.
3. Fino al 31 dicembre 1997 per i  veicoli  completi  e  fino  al  31
dicembre  1999 per i veicoli completati conformemente alla procedura,
non sono applicabili ai veicoli, componenti ed entita' tecniche di un
tipo  per  cui  sia  stata   rilasciata   un'omologazione   nazionale
anteriormente,  rispettivamente,  al  1  gennaio  1996 o al 1 gennaio
1998,oppure a un tipo che uno Stato membro abbia immatricolato  o  di
cui   abbia  autorizzato  la  vendita  o  la  messa  in  circolazione
anteriormente, rispettivamente, al 1 gennaio  1996  o  al  1  gennaio
1998.
Le   omologazioni   che  sono  state  rilasciate  conformemente  alle
direttive particolari e che  rientrano  nella  predetta  omologazione
nazionale resteranno in vigore dopo il 31 dicembre 1997 per i veicoli
completi e dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli completati, secondo
la  procedura  di  omologazione  in  piu'  fasi,  a  meno che non sia
applicabile una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo  3,
secondo  comma  della  direttiva 70/156/CEE nella versione modificata
dalla direttiva recepita con il presente decreto.
4. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo  2,
lettere  a) e b) i paragrafi 3 e 4 non autorizzano gli Stati membri a
concedere deroghe ad una disposizione di una direttiva particolare la
quale stabilisce requisiti basati  su  un'armonizzazione  totale  per
quanto riguarda l'omologazione e la prima messa in circolazione di un
veicolo, componente o entita' tecnica.
 
          4. Note all'articolo 15.
             4.1  L'articolo  15  detta  le  disposizioni transitorie
          limitando il campo di  applicazione  del  decreto  ai  soli
          veicoli  della  categoria M1 muniti di motore a combustione
          interna e stabilendo che, nelle  more  dell'estensione  del
          campo   di   applicazione  della  direttiva,  seguitano  ad
          applicarsi  e  norme  dell'articolo  10   della   direttiva
          70/156/CEE   nella  versione  da  ultimo  modificata  dalla
          direttiva 87/403/CEE.
             La    direttiva    70/156/CEE    e'    stata    recepita
          nell'ordinamento:
               per  la parte giuridica: con legge 27 dicembre 1973 n.
          942 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del  25
          gennaio 1974;
               per  la  parte  relativa  agli  allegati  tecnici: con
          decreto ministeriale del 29  marzo  1974  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  105 del 23 aprile 1974.
             La  direttiva,  nel  corso  degli anni e' stata emendata
          dalle cinque direttive di seguito elencate unitamente  agli
          estremi  dei  decreti  di  recepimento  ed  a  quelli delle
          Gazzette Ufficiali nelle quali sono stati pubblicati.
             78/315/CEE, del 21 dicembre 1977 - Decreto  ministeriale
          30 giugno 1978 - S.O.G.U. n. 247, del 4 settembre 1978;
             78/547/CEE, del 12 giugno 1978 - Decreto ministeriale 18
          ottobre 1978 - S.O.G.U. n. 70, del 12 marzo 1979;
             80/1267/CEE, del 16 dicembre 1980 - Decreto ministeriale
          12 giugno 1981 - S.O.G.U. n. 274, del 6 ottobre 1981;
             87/358/CEE, del 25 giugno 1987 - Decreto ministeriale 30
          giugno  1988,  n.  386  -  S.O.G.U. n. 208, del 5 settembre
          1988;
             87/403/CEE, del 25 giugno 1987 - Decreto ministeriale 30
          giugno 1988, n. 387 - S.O.G.U.  n.  208,  del  5  settembre
          1988.
             Peraltro, il nuovo codice della strada, all'art. 231, ha
          abrogato  la legge 27 dicembre 1973 n. 942; pertanto qui di
          seguito si riporta per memoria l'art.  10  della  direttiva
          70/156/CEE come da ultimo emendata dalla 87/403/CEE.
             "1.  Dall'entrata  in  vigore della presente direttiva e
          man  mano  che  entrano  in   applicazione   le   direttive
          particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE:
             negli  Stati  membri nei quali i veicoli o una categoria
          di veicoli tormano oggetto di  un'omologazione  di  portata
          nazionale,  le norme tecniche armonizzate sono applicate in
          luogo delle norme nazionali corrispondenti come  fondamento
          di tale omologazione, se il richiedente di questa domanda;
             negli  Stati membri, nei quali i veicoli o una categoria
          di  veicoli  non  tormano  oggetto  di  un'omologazione  di
          portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa
          in  circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli non puo'
          essere rifiutata o vietata per  il  tatto  che  sono  state
          applicate  delle  norme  tecniche  armonizzate  al posto di
          norme corrispondenti di fonte nazionale, se il  costruttore
          o  il  suo  mandatario  ne  hanno  informato  le  autorita'
          competenti di questi Stati;
             su richiesta del costruttore  o  del  suo  mandatario  e
          dietro  presentazione  delle  informazioni  richieste dalla
          direttiva particolare, lo Stato membro compila la scheda di
          omologazione  prevista  dalla  direttiva   particolare   in
          questione.  Una  copia  di  questa  scheda e' rilasciata al
          richiedente. Per lo stesso tipo di veicolo gli altri  Stati
          membri   accettano   questo  documento  come  prova  che  i
          controlli previsti sono stati effettuati.
             2. Le disposizioni del paragrafo  1  sono  abrogate  non
          appena   diventano   applicabili   tutte   le  prescrizioni
          necessarie per procedere all'omologazione CEE".
             Pertanto,   in    applicazione    dell'articolo    sopra
          richiamato,  per  le  omologazioni  nazionali dei veicoli a
          motore e dei loro rimorchi  definiti  nell'allegato  II  al
          presente  decreto, diversi da quelli della categoria M1 con
          motore a combustione interna, continueranno  ad  applicarsi
          le  procedure  sino  ad oggi seguite e che sono compendiate
          nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94.
             4.2 Il comma 4  dell'Art.  15  stabilisce  il  principio
          della  inderogabilita'  dalle  norme contenute in direttive
          particolari  basate   sulla   armonizzazione   totale.   In
          proposito  si  rammenta  che le direttive di armonizzazione
          totale  a  tutt'oggi  emanate   sono   quelle   riguardanti
          l'impatto  ambientale  indicate  agli  oggetti 1), 2), e 41
          della tabella figurante nella successiva nota 5.