ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie 1. Per quanto riguarda l'omologazione di veicoli, gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva 92/53/CEE recepita con il presente decreto esclusivamente ai veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna in attesa che in sede Comunitaria sia adottata una nuova direttiva che estenda il campo di applicazione della direttiva 92/53/CEE ai veicoli della categoria M1 muniti di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli. Nel frattempo, per l'omologazione dei veicoli delle altre categorie sono applicabili le disposizioni dell'art. 10 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE. 2. Fino al 31 dicembre 1995 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione a piu' fasi, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo I del presente decreto, solo a domanda del costruttore. Nel frattempo sono ammessi al rilascio della omologazione nazionale di veicoli, componenti ed entita' tecniche e nonche' l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione conformemente all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE. 3. Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1999 per i veicoli completati conformemente alla procedura, non sono applicabili ai veicoli, componenti ed entita' tecniche di un tipo per cui sia stata rilasciata un'omologazione nazionale anteriormente, rispettivamente, al 1 gennaio 1996 o al 1 gennaio 1998,oppure a un tipo che uno Stato membro abbia immatricolato o di cui abbia autorizzato la vendita o la messa in circolazione anteriormente, rispettivamente, al 1 gennaio 1996 o al 1 gennaio 1998. Le omologazioni che sono state rilasciate conformemente alle direttive particolari e che rientrano nella predetta omologazione nazionale resteranno in vigore dopo il 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli completati, secondo la procedura di omologazione in piu' fasi, a meno che non sia applicabile una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 70/156/CEE nella versione modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto. 4. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) i paragrafi 3 e 4 non autorizzano gli Stati membri a concedere deroghe ad una disposizione di una direttiva particolare la quale stabilisce requisiti basati su un'armonizzazione totale per quanto riguarda l'omologazione e la prima messa in circolazione di un veicolo, componente o entita' tecnica.
4. Note all'articolo 15. 4.1 L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie limitando il campo di applicazione del decreto ai soli veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna e stabilendo che, nelle more dell'estensione del campo di applicazione della direttiva, seguitano ad applicarsi e norme dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE nella versione da ultimo modificata dalla direttiva 87/403/CEE. La direttiva 70/156/CEE e' stata recepita nell'ordinamento: per la parte giuridica: con legge 27 dicembre 1973 n. 942 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1974; per la parte relativa agli allegati tecnici: con decreto ministeriale del 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974. La direttiva, nel corso degli anni e' stata emendata dalle cinque direttive di seguito elencate unitamente agli estremi dei decreti di recepimento ed a quelli delle Gazzette Ufficiali nelle quali sono stati pubblicati. 78/315/CEE, del 21 dicembre 1977 - Decreto ministeriale 30 giugno 1978 - S.O.G.U. n. 247, del 4 settembre 1978; 78/547/CEE, del 12 giugno 1978 - Decreto ministeriale 18 ottobre 1978 - S.O.G.U. n. 70, del 12 marzo 1979; 80/1267/CEE, del 16 dicembre 1980 - Decreto ministeriale 12 giugno 1981 - S.O.G.U. n. 274, del 6 ottobre 1981; 87/358/CEE, del 25 giugno 1987 - Decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 386 - S.O.G.U. n. 208, del 5 settembre 1988; 87/403/CEE, del 25 giugno 1987 - Decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387 - S.O.G.U. n. 208, del 5 settembre 1988. Peraltro, il nuovo codice della strada, all'art. 231, ha abrogato la legge 27 dicembre 1973 n. 942; pertanto qui di seguito si riporta per memoria l'art. 10 della direttiva 70/156/CEE come da ultimo emendata dalla 87/403/CEE. "1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE: negli Stati membri nei quali i veicoli o una categoria di veicoli tormano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, le norme tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle norme nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione, se il richiedente di questa domanda; negli Stati membri, nei quali i veicoli o una categoria di veicoli non tormano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli non puo' essere rifiutata o vietata per il tatto che sono state applicate delle norme tecniche armonizzate al posto di norme corrispondenti di fonte nazionale, se il costruttore o il suo mandatario ne hanno informato le autorita' competenti di questi Stati; su richiesta del costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione delle informazioni richieste dalla direttiva particolare, lo Stato membro compila la scheda di omologazione prevista dalla direttiva particolare in questione. Una copia di questa scheda e' rilasciata al richiedente. Per lo stesso tipo di veicolo gli altri Stati membri accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE". Pertanto, in applicazione dell'articolo sopra richiamato, per le omologazioni nazionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi definiti nell'allegato II al presente decreto, diversi da quelli della categoria M1 con motore a combustione interna, continueranno ad applicarsi le procedure sino ad oggi seguite e che sono compendiate nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94. 4.2 Il comma 4 dell'Art. 15 stabilisce il principio della inderogabilita' dalle norme contenute in direttive particolari basate sulla armonizzazione totale. In proposito si rammenta che le direttive di armonizzazione totale a tutt'oggi emanate sono quelle riguardanti l'impatto ambientale indicate agli oggetti 1), 2), e 41 della tabella figurante nella successiva nota 5.