Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente decreto, s'intende per: - "omologazione", l'atto con cui uno Stato membro della Unione Europea che di seguito verra' piu' semplicemente indicato come "Stato Membro", certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto di recepimento della direttiva 92/53/CEE che di seguito verra' piu' semplicemente indicato con le parole "presente decreto" o del decreto di recepimento di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati VI o XI; - "omologazione in piu' fasi", l'atto con cui uno o piu' Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto; - "veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili; - "veicolo base", qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in piu' fasi; - "veicolo incompleto", qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni del presente decreto, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva; - "veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto; - "tipo", i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B); - "sistema", qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare; - "componente", un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente; - "entita' tecnica", un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che puo' venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente; - "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggette all'omologazione; - "autorita' che rilascia l'omologazione", le autorita' di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformita' della produzione. Le Autorita' italiane competenti al rilascio dell'omologazione sono quelle elencate all'allegato XV; - "servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorita' che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione puo' essere svolta anche dalla stessa autorita' che rilascia l'omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione delle prove sono quelli indicati all'allegato XVI; - "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III del presente decreto o il corrispondente allegato del decreto di recepimento di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; - "documentazione informativa", la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorita' che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa; - "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa piu' tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorita' competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; - "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.