Articolo 2
                             Definizioni
Ai fini del presente decreto, s'intende per:
- "omologazione", l'atto  con  cui  uno  Stato  membro  della  Unione
Europea che di seguito verra' piu' semplicemente indicato come "Stato
Membro",  certifica  che  un  tipo  di veicolo, sistema, componente o
entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche  del  presente
decreto  di  recepimento  della  direttiva  92/53/CEE  che di seguito
verra' piu' semplicemente indicato con le parole "presente decreto" o
del decreto di recepimento di  una  direttiva  particolare  figurante
nell'elenco completo degli allegati VI o XI;
- "omologazione in piu' fasi", l'atto con cui uno o piu' Stati membri
certificano  che,  a seconda dello stato di completamento, un tipo di
veicolo  incompleto  o  completato  e'  conforme  alle   prescrizioni
tecniche del presente decreto;
-  "veicolo",  ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada,
completo o incompleto, il quale abbia almeno  quattro  ruote  ed  una
velocita'  massima  di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi
rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si  spostano  su  rotaie,  dei
trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
-  "veicolo  base",  qualsiasi  veicolo  incompleto  il cui numero di
identificazione sia mantenuto nelle varie fasi  del  procedimento  di
omologazione in piu' fasi;
-  "veicolo  incompleto",  qualsiasi  veicolo  che,  per poter essere
conforme alle prescrizioni del presente decreto, deve  ancora  essere
completato in almeno una fase successiva;
-  "veicolo  completato",  il veicolo che risulta dal procedimento di
omologazione in piu' fasi e che e' conforme a tutte  le  prescrizioni
corrispondenti del presente decreto;
-  "tipo",  i  veicoli di una categoria specifica identici almeno per
quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati  nell'allegato  II
punto  B;  un  tipo  di  veicolo  puo' comprendere diverse varianti e
versioni (vedi allegato II punto B);
- "sistema", qualsiasi  installazione  del  veicolo,  come  i  freni,
l'impianto  di  controllo  delle  emissioni, la sistemazione interna,
ecc., soggetta alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento
di una direttiva particolare;
-  "componente",  un  dispositivo,  come  una  luce,  soggetto   alle
prescrizioni  stabilite  nel  decreto di recepimento di una direttiva
particolare e destinato a far parte di  un  veicolo,  il  quale  puo'
essere  omologato  indipendentemente  dal  veicolo  se  il decreto di
recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;
- "entita' tecnica", un dispositivo, ad  esempio  un  dispositivo  di
protezione  posteriore,  soggetto  alle prescrizioni di un decreto di
recepimento di una direttiva particolare e destinato a far  parte  di
un  veicolo,  che puo' venire omologato separatamente, ma soltanto in
relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicoli, se il decreto di
recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;
-  "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita'
che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento  di
omologazione   e   della   conformita'   della   produzione;  non  e'
indispensabile che detta persona o ente  partecipino  direttamente  a
tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente
o dell'entita' tecnica soggette all'omologazione;
-  "autorita' che rilascia l'omologazione", le autorita' di uno Stato
membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo
di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica; esse rilasciano e,
se necessario, ritirano le  schede  di  omologazione,  assicurano  il
collegamento  con  i  propri  omologhi  degli  altri  Stati  membri e
verificano le disposizioni prese dai costruttori  per  assicurare  la
conformita'  della  produzione.  Le  Autorita' italiane competenti al
rilascio dell'omologazione sono quelle elencate all'allegato XV;
- "servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio
di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome  dell'autorita'
che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione puo'
essere   svolta   anche   dalla   stessa   autorita'   che   rilascia
l'omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione
delle prove sono quelli indicati all'allegato XVI;
- "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati  I  o  III
del  presente  decreto  o  il  corrispondente allegato del decreto di
recepimento di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le
informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire;
- "documentazione  informativa",  la  documentazione  completa  o  la
raccolta  di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente
al servizio  tecnico  o  all'autorita'  che  rilascia  l'omologazione
conformemente alle indicazioni della scheda informativa;
-  "fascicolo  di  omologazione",  la documentazione informativa piu'
tutti i verbali di prova  e  gli  altri  documenti  che  il  servizio
tecnico  o  le  autorita' competenti in materia di omologazione hanno
aggiunto alla  documentazione  informativa  nello  svolgimento  delle
proprie funzioni;
-  "indice  del  fascicolo  di  omologazione", il documento in cui e'
elencato il contenuto del fascicolo di  omologazione,  opportunamente
numerato  o  altrimenti  contrassegnato  in  modo che ogni pagina sia
chiaramente identificabile.