Articolo 3
                       Domanda di omologazione
1. La domanda  di  omologazione  di  un  veicolo  e'  presentata  dal
costruttore  all'autorita'  che rilascia l'omologazione di uno  Stato
membro.  Essa  e'  accompagnata  dalla   documentazione   informativa
contenente  le  informazioni  specificate  nell'allegato  III e dalle
schede  di  omologazione  relative   a   ciascuna   delle   direttive
particolari,  conformemente  agli allegati IV o XI. Fino alla data di
rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione
relativo a ciascuna direttiva particolare  e'  posto  a  disposizione
dell'autorita' che rilascia l'omologazione.
2.  In  deroga  al  paragrafo  1,  se  nessuna scheda di omologazione
relativa  ad  una   delle   pertinenti   direttive   particolari   e'
disponibile,  i documenti che accompagnano la domanda comprendono una
documentazione  informativa  contenente  le  informazioni   richieste
all'allegato  I  in  relazione alle direttive particolari specificate
negli allegati IV o XI e, se del caso, alla  parte  II  dell'allegato
III.
3.  Nel  caso  di  un'omologazione  in piu' fasi, il richiedente deve
fornire:
- nella prima fase: le parti della documentazione  informativa  e  le
schede  di  omologazione  richieste per un veicolo completo, relative
allo stato di costruzione del veicolo base;
-  nella  seconda  e  nelle   successive   fasi:   le   parti   della
documentazione  informativa e le schede di omologazione relative alla
fase attuale di  costruzione,  nonche'  una  copia  della  scheda  di
omologazione   del   veicolo  incompleto  rilasciata  nella  fase  di
costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco
completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli
incompleti.
4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti  o
entita' tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorita'
che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa e' accompagnata
da  una  documentazione  informativa  il cui contenuto e' specificato
nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.
5. Qualsiasi  domanda  relativa  ad  un  tipo  di  veicolo,  sistema,
componente o entita' tecnica puo' essere presentata unicamente presso
un  solo  Stato  membro,  Per  ogni  tipo  da  omologare  deve essere
presentata una domanda separata
 
          2. Nota agli articoli 3, 4, 5.
             Per quanto attiene alle modalita' di presentazione delle
          domande di  omologazione  e  di  gestione  delle  procedure
          interne  di  omologazione, valgono, in quanto applicabili e
          non in contrasto con le  norme  del  presente  Decreto,  le
          norme  previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n.
          94  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995;