Articolo 3 Domanda di omologazione 1. La domanda di omologazione di un veicolo e' presentata dal costruttore all'autorita' che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione relativo a ciascuna direttiva particolare e' posto a disposizione dell'autorita' che rilascia l'omologazione. 2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari e' disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III. 3. Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, il richiedente deve fornire: - nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base; - nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonche' una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti. 4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entita' tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorita' che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa e' accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto e' specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare. 5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica puo' essere presentata unicamente presso un solo Stato membro, Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata
2. Nota agli articoli 3, 4, 5. Per quanto attiene alle modalita' di presentazione delle domande di omologazione e di gestione delle procedure interne di omologazione, valgono, in quanto applicabili e non in contrasto con le norme del presente Decreto, le norme previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995;