Articolo 5
                    Modifiche delle omologazioni
1. Lo   Stato  membro  che  ha  rilasciato  l'omologazione  prende  i
provvedimenti  necessari  per  essere informato di qualsiasi modifica
delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione.
2. La domanda di modifica  o  di  estensione  di  un'omologazione  e'
presentata   esclusivamente  allo  Stato  membro  che  ha  rilasciato
l'omologazione originaria.
3. Per  quanto  riguarda  l'omologazione  di  sistemi,  componenti  o
entita'  tecniche,  ove  siano  mutate  le  indicazioni figuranti nel
fascicolo di omologazione, l'autorita'  che  rilascia  l'omologazione
del suddetto Stato membro:
-  rilascia  se  necessario  le  pagine  modificate  del fascicolo di
omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo  che
risulti  chiaramente  la  natura della modifica e la data della nuova
pubblicazione; in occasione di ogni  modifica,  essa  modifica  anche
l'indice  del  fascicolo  di  omologazione  (allegato  alla scheda di
omologazione) in  modo  da  indicare  le  date  delle  ultime  pagine
modificate;
-  rilascia  una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da
un numero di  estensione)  ove  siano  mutati  alcuni  dati  in  essa
contenuti  (esclusi  gli  allegati)  oppure se, dopo la data indicata
nell'omologazione, siano mutati i requisiti  della  direttiva.  Sulla
scheda  aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica
e la data della nuova pubblicazione.
Se l'autorita' che rilascia l'omologazione del suddetto Stato  membro
ritiene  che  una  modifica  apportata  a  un  fascicolo  informativo
giustifichi nuove  prove  o  nuove  verifiche,  essa  ne  informe  il
costruttore  e  rilascia  i documenti sopraindicati solo previo esito
positivo delle nuove prove o verifiche.
4. Per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli, ove  siano  mutate
le  indicazioni  figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorita'
che rilascia l'omologazione dello Stato membro interessato:
- rilascia, se necessario, la  pagina  o  le  pagine  modificate  del
fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata
affinche'  risulti  chiaramente  la  natura  della modifica e la data
della nuova pubblicazione; in occasione di  ogni  modifica,  modifica
anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di
omologazione)  in  modo  da  indicare  le  date  delle  ultime pagine
modificate;
- rilascia una scheda di omologazione modificata  (contrassegnata  da
un numero di estensione) se sono richieste ulteriori ispezioni oppure
se  sono  cambiate  alcune  informazioni  contenute  nella  scheda di
omologazione (esclusi gli  allegati)  o  ancora  se,  dalla  data  di
originaria omologazione del veicolo, sono cambiati i requisiti di una
direttiva particolare applicabile a decorrere dal giorno cui la prima
messa in circolazione e' vietata. La nuova scheda riporta chiaramente
il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione.
Se  l'autorita'  che  rilascia  l'omologazione  dello Stato membro in
questione ritiene che una modifica di un  fascicolo  di  omologazione
giustifichi  nuove  ispezioni,  essa  ne  informa  il  costruttore  e
rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito  positivo  delle
nuove ispezioni. I documenti aggiornati devono essere inviati a tutte
le altre autorita' competenti entro il termine di un mese.
5.  Se  l'omologazione  di  un tipo di veicolo cessa di essere valida
perche' una o piu' omologazioni rilasciate  in  base  alle  direttive
particolari  previste nel relativo fascicolo di omologazione ha perso
validita', l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro
che ha rilasciato detta omologazione ne informa, precisando la  data,
le  autorita'  omologanti degli altri Stati membri o comunica loro il
numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto  conformemente
alla vecchia scheda di omologazione.
 
          2. Nota agli articoli 3, 4, 5.
             Per quanto attiene alle modalita' di presentazione delle
          domande  di  omologazione  e  di  gestione  delle procedure
          interne di omologazione, valgono, in quanto  applicabili  e
          non  in  contrasto  con  le  norme del presente Decreto, le
          norme previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995  n.
          94  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995;