Articolo 5 Modifiche delle omologazioni 1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. 2. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione e' presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria. 3. Per quanto riguarda l'omologazione di sistemi, componenti o entita' tecniche, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorita' che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro: - rilascia se necessario le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate; - rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti della direttiva. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se l'autorita' che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro ritiene che una modifica apportata a un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informe il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche. 4. Per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro interessato: - rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata affinche' risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate; - rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) se sono richieste ulteriori ispezioni oppure se sono cambiate alcune informazioni contenute nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) o ancora se, dalla data di originaria omologazione del veicolo, sono cambiati i requisiti di una direttiva particolare applicabile a decorrere dal giorno cui la prima messa in circolazione e' vietata. La nuova scheda riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione. Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che una modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati devono essere inviati a tutte le altre autorita' competenti entro il termine di un mese. 5. Se l'omologazione di un tipo di veicolo cessa di essere valida perche' una o piu' omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari previste nel relativo fascicolo di omologazione ha perso validita', l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato detta omologazione ne informa, precisando la data, le autorita' omologanti degli altri Stati membri o comunica loro il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.
2. Nota agli articoli 3, 4, 5. Per quanto attiene alle modalita' di presentazione delle domande di omologazione e di gestione delle procedure interne di omologazione, valgono, in quanto applicabili e non in contrasto con le norme del presente Decreto, le norme previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995;