Articolo 6
                     Certificato di conformita'
1. Il costruttore detentore di  una  scheda  di  omologazione  di  un
veicolo  rilascia un certificato di conformita'. Questo certificato i
cui  modelli  sono  riportati  nell'allegato  IX  accompagna  ciascun
veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformita' del tipo di
veicolo  omologato.  Se  si tratta di un tipo di veicolo incompleto o
completato, il costruttore indica alla pagina 2  del  certificato  di
conformita'  solo  gli  elementi  aggiunti o modificati nella fase in
corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto  certificato
tutti  i  certificati  di conformita' rilasciati nel corso delle fasi
precedenti.
2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei  veicoli,
gli  Stati  membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi
prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti
nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purche' detti
elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione
o possono essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.
Gli Stati membri possono altresi'  chiedere  che  il  certificato  di
conformita'  di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere
in maggior  risalto  i  dati  necessari  e  sufficienti  ai  fini  di
imposizioni  e  d'immatricolazione da parte delle autorita' nazionali
competenti.
3.  Il  costruttore  detentore  di  una  scheda  di  omologazione  di
componente  o entita' tecnica appone, su ciascun componente o entita'
fabbricati in conformita' al tipo omologato, il  proprio  marchio  di
fabbrica  o  commerciale,  l'indicazione del tipo e/o se la direttiva
particolare lo prevede, il numero o  il  marchio  d'omologazione.  In
quest'ultimo  caso  tuttavia  il  costruttore  puo'  scegliere di non
apporre il marchio di fabbrica  o  commerciale  o  l'indicazione  del
tipo.
4.  Il  costruttore  detentore  di una scheda di omologazione che, ai
sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  4,  contiene  restrizioni  circa
l'utilizzazione  del  componente o dell'entita' tecnica in questione,
fornisce,  per  ciascun  componente  o  entita'   tecnica   prodotti,
informazioni  dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni
di montaggio.