Articolo 7 Immatricolazione e messa in circolazione 1. Ciascun Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformita'. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma puo' rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati. 2. Ciascun Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entita' tecniche se, e solo se, dette componenti ed entita' soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purche' cio' non si applichi ai componenti ed alle entita' tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto o che ne sono totalmente o parzialmente esentati. 3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entita' tecniche di un particolare tipo, benche' accompagnati da un certificato di conformita' valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, puo', per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entita' tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione CE precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione CE e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.