Articolo 7
              Immatricolazione e messa in circolazione
1. Ciascun Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza
la  vendita  o  la  messa  in  circolazione  fondandosi   su   motivi
concernenti  la  costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se
detti  veicoli  sono  accompagnati  da  un  valido   certificato   di
conformita'.
Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la
vendita,  ma puo' rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa
in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.
2.  Ciascun  Stato  membro  permette  la  vendita  e  la   messa   in
circolazione  di  componenti  o entita' tecniche se, e solo se, dette
componenti  ed  entita'  soddisfano  i  requisiti   della   direttiva
particolare  corrispondente  ed  i  requisiti  di cui all'articolo 6,
paragrafo 3 purche' cio'  non  si  applichi  ai  componenti  ed  alle
entita'  tecniche  destinati a veicoli che non rientrano nel campo di
applicazione  del  presente  decreto  o  che  ne  sono  totalmente  o
parzialmente esentati.
3.  Se  uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entita'
tecniche  di  un  particolare  tipo,  benche'  accompagnati   da   un
certificato   di   conformita'   valido   o   regolarmente   marcati,
compromettono gravemente la sicurezza stradale, puo', per un  periodo
massimo  di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o
vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio  territorio
di  detti  veicoli,  componenti  o  entita' tecniche. Esso ne informa
immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione CE  precisando
i  motivi  della  propria  decisione.  Se  lo  Stato  membro  che  ha
rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la  sicurezza
stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano
per  risolvere la controversia. La Commissione CE e' tenuta informata
e  procede,  ove  necessario,  alle  consultazioni   necessarie   per
pervenire ad una soluzione.