Articolo 8
                   Deroghe e procedure alternative
1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili:
- ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile,  ai
servizi  antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine
pubblico:
- ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.
2. Ciascun Stato membro puo' su richiesta del  costruttore,  esentare
dall'applicazione  di una o piu' disposizioni di una o piu' direttive
particolari i veicoli seguenti:
a) Veicoli prodotti in piccole serie.
Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia
di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni  anno  in
questo  Stato  membro  non  pur superare il numero di unita' indicato
nell'allegato  XII.  Ogni  anno,  gli  Stati  membri   inviano   alla
Commissione  l'elenco  di  tali  omologazioni.  Lo  Stato  membro che
rilascia tale tipo  di  omologazione  invia  copia  della  scheda  di
omologazione  e  dei  relativi  allegati  all'autorita'  che rilascia
l'omologazione degli altri Stati membri  designati  dal  costruttore,
con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse.
Entro  tre  mesi,  i  suddetti  Stati membri decidono se, e per quale
numero di  unita',  essi  accettano  l'omologazione  dei  veicoli  da
immatricolare  nel  proprio  territorio.  Ai  fini delle omologazioni
accordate conformemente alla  presente  lettera,  i  requisiti  degli
articoli  3,  4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura
in cui l'autorita' che rilascia l'omologazione li ritenga  utili.  Se
una deroga e' accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato
membro puo' chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.
b) Veicoli di fine serie.
1)  Gli  Stati  membri possono, entro i limiti quantitativi contenuti
nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare
e consentire la vendita o l'immissione  in  circolazione  di  veicoli
nuovi  conformi  a un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu'
valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
La presente disposizione e' applicabile soltanto ai  veicoli  che  si
trovavano  nel territorio della Comunita' ed erano accompagnati da un
certificato di  conformita'  valido  rilasciato  al  momento  in  cui
l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma
che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della
fine della validita' di detta omologazione.
Questa  possibilita'  e'  limitata  ad  un  periodo  di 12 mesi per i
veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo  la  data
in cui l'omologazione ha perso la sua validita'.
2) Per l'applicazione del paragrafo 1 a uno o piu' tipi di veicoli di
una  categoria  determinata,  il  costruttore  deve  farne  richiesta
all'autorita' competente dello Stato membro che ha omologato il  tipo
o  i  tipi  di  veicoli  corrispondenti prima della entrata in vigore
delle direttive particolari o delle loro modifiche.
La  domanda  deve  precisare  i  motivi  tecnici e/o economici che la
giustificano.
Se la domanda e' accettata  dallo  Stato  membro,  quest'ultimo  deve
comunicare  entro un mese alle autorita' competenti degli altri Stati
membri il tenore e le ragioni delle deroghe accordate al costruttore,
insieme alle informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 5.
Ciascuno Stato membro interessato all'immissione in  circolazione  di
questi  tipi  di  veicoli  e'  incaricato  del  rispetto da parte del
costruttore delle disposizioni previste all'allegato XII, sezione B.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco ed i
motivi delle deroghe accordate.
c) Veicoli, componenti o entita' tecniche concepite secondo  tecniche
o principi incompatibili per loro natura, con uno o piu' requisiti di
una o piu' direttive particolari.
Nel  caso  di  tali  veicoli, componenti o entita' tecniche, lo Stato
membro che rilascia l'omologazione invia  entro  un  mese  una  copia
della  scheda  di omologazione con i relativi allegati alle autorita'
competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri ed in-
via immediatamente alla  Commissione  una  relazione  contenente  gli
elementi seguenti:
-  i  motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono
il veicolo, il componente o l'entita'  tecnica  incompatibile  con  i
requisiti di una o piu' direttive particolari;
-   una  descrizione  dei  problemi  di  sicurezza  e  di  protezione
ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;
- una descrizione delle prove, con i  relativi  risultati,  le  quali
dimostrino  che  e' garantito un livello di sicurezza e di protezione
ambientale almeno equivalente  a  quello  garantito  da  una  o  piu'
direttive particolari in questione;
-  proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o,
eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.
Entro un termine di tre mesi, la Commissione CE decide se approvare o
respingere  la  relazione,  conformemente  alla  procedura   prevista
all'articolo 13.
Se  la  Commissione approva la relazione, lo Stato membro interessato
puo' rilasciare un'omologazione conforme alla direttiva recepita  con
il  presente decreto. La Commissione CE prende allora i provvedimenti
necessari per adeguare le direttive particolari oggetto della deroga.
La validita' di tale omologazione  e'  limitata  a  24  mesi,  ma  la
Commissione  CE  puo'  prorogarla su richiesta dello stato membro che
l'ha rilasciata.
3. Le schede di omologazione che  sono  rilasciate  conformemente  al
paragrafo  2  ed  i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono
avere l'intestazione "Scheda  di  omologazione  CEE  di  un  tipo  di
veicolo"  tranne  nel  caso  di cui al paragrafo 2, lettera c), se la
Commissione CE ha approvato la relazione.
 
          3. Note all'articolo 8, 2 comma punti a), b) e c).
             Nel sottolineare la circostanza che  a  norma  dell'art.
          15,  comma  4,  del  presente  decreto, nel caso di veicoli
          prodotti in piccole serie, non  possono  essere  rilasciate
          omologazioni   in   deroga   a  disposizioni  contenute  in
          direttive particolari che stabiliscono requisiti basati  su
          una armoniuazione totale (Cfr. nota 4.2), si precisa che:
             3.1 per quanto attiene al punto a) le richieste avanzate
          da costruttori esteri vanno presentate:
             nel  caso  di  veicoli  di  massa complessiva sino a 3,5
          tonnellate al:
                Ministero dei trasporti - Direzione generale  MCTC  -
          IV direzione centrale - divisione 41;
             nel  caso  di  veicoli  di  massa complessiva sino a 3,5
          tonnellate al:
                Ministero dei trasporti - Direzione generale  MCTC  -
          IV direzione centrale - Divisione 42.
             3.2 per quanto attiene al punto b);
             I costruttori che intendono avvalersi della possibilita'
          di immatricolare veicoli di fine serie devono presentare la
          domanda al:
                Ministero  dei  trasporti - Direzione generale MCTC -
          IV direzione centrale - Divisione 43.
             In  proposito  si  ritiene  opportuno  sottolineare   la
          circostanza   che   la   direttiva   93/81/CEE  estenda  la
          applicabilita' delle norme che regolano la immatricolazione
          dei veicoli di fine serie a tutte le categorie di veicoli.
             3.3 per quanto attiene al punto c).
             Salve  restando  le   competenze   al   rilascio   delle
          omologazioni   stabilite   all'allegato   XV  del  presente
          decreto, e che per il rilascio della omologazione nazionale
          "in deroga", valgono  le  procedure  stabilite  all'art.  8
          comma  1  punto  b) del sopracitato decreto ministeriale 16
          gennaio 1995, n. 4.
             La competenza a gestire la  pratica  nell'ambito  CE  e'
          attribuita al:
                Ministero  dei  trasporti - Direzione generale MCTC -
          IV direzione centrale - Divisione 40.