Articolo 8 Deroghe e procedure alternative 1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili: - ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico: - ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2. 2. Ciascun Stato membro puo' su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o piu' disposizioni di una o piu' direttive particolari i veicoli seguenti: a) Veicoli prodotti in piccole serie. Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non pur superare il numero di unita' indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorita' che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unita', essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorita' che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga e' accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro puo' chiedere di adottare altre disposizioni appropriate. b) Veicoli di fine serie. 1) Gli Stati membri possono, entro i limiti quantitativi contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu' valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. La presente disposizione e' applicabile soltanto ai veicoli che si trovavano nel territorio della Comunita' ed erano accompagnati da un certificato di conformita' valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validita' di detta omologazione. Questa possibilita' e' limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validita'. 2) Per l'applicazione del paragrafo 1 a uno o piu' tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore deve farne richiesta all'autorita' competente dello Stato membro che ha omologato il tipo o i tipi di veicoli corrispondenti prima della entrata in vigore delle direttive particolari o delle loro modifiche. La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano. Se la domanda e' accettata dallo Stato membro, quest'ultimo deve comunicare entro un mese alle autorita' competenti degli altri Stati membri il tenore e le ragioni delle deroghe accordate al costruttore, insieme alle informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 5. Ciascuno Stato membro interessato all'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli e' incaricato del rispetto da parte del costruttore delle disposizioni previste all'allegato XII, sezione B. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco ed i motivi delle deroghe accordate. c) Veicoli, componenti o entita' tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o piu' requisiti di una o piu' direttive particolari. Nel caso di tali veicoli, componenti o entita' tecniche, lo Stato membro che rilascia l'omologazione invia entro un mese una copia della scheda di omologazione con i relativi allegati alle autorita' competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri ed in- via immediatamente alla Commissione una relazione contenente gli elementi seguenti: - i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entita' tecnica incompatibile con i requisiti di una o piu' direttive particolari; - una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati; - una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che e' garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o piu' direttive particolari in questione; - proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari. Entro un termine di tre mesi, la Commissione CE decide se approvare o respingere la relazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13. Se la Commissione approva la relazione, lo Stato membro interessato puo' rilasciare un'omologazione conforme alla direttiva recepita con il presente decreto. La Commissione CE prende allora i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari oggetto della deroga. La validita' di tale omologazione e' limitata a 24 mesi, ma la Commissione CE puo' prorogarla su richiesta dello stato membro che l'ha rilasciata. 3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione "Scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo" tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione CE ha approvato la relazione.
3. Note all'articolo 8, 2 comma punti a), b) e c). Nel sottolineare la circostanza che a norma dell'art. 15, comma 4, del presente decreto, nel caso di veicoli prodotti in piccole serie, non possono essere rilasciate omologazioni in deroga a disposizioni contenute in direttive particolari che stabiliscono requisiti basati su una armoniuazione totale (Cfr. nota 4.2), si precisa che: 3.1 per quanto attiene al punto a) le richieste avanzate da costruttori esteri vanno presentate: nel caso di veicoli di massa complessiva sino a 3,5 tonnellate al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - divisione 41; nel caso di veicoli di massa complessiva sino a 3,5 tonnellate al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - Divisione 42. 3.2 per quanto attiene al punto b); I costruttori che intendono avvalersi della possibilita' di immatricolare veicoli di fine serie devono presentare la domanda al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - Divisione 43. In proposito si ritiene opportuno sottolineare la circostanza che la direttiva 93/81/CEE estenda la applicabilita' delle norme che regolano la immatricolazione dei veicoli di fine serie a tutte le categorie di veicoli. 3.3 per quanto attiene al punto c). Salve restando le competenze al rilascio delle omologazioni stabilite all'allegato XV del presente decreto, e che per il rilascio della omologazione nazionale "in deroga", valgono le procedure stabilite all'art. 8 comma 1 punto b) del sopracitato decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 4. La competenza a gestire la pratica nell'ambito CE e' attribuita al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - Divisione 40.