Articolo 9 Accettazione di omologazioni equivalenti 1. Su proposta della Commissione CE il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entita' tecniche previste dalla presente decreto e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunita' e paesi terzi. 2. E' riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorita' che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.