Articolo 9
              Accettazione di omologazioni equivalenti
1. Su proposta della  Commissione  CE  il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza   qualificata,  puo'  riconoscere  l'equivalenza  tra  le
condizioni o le disposizioni relative all'omologazione  dei  sistemi,
componenti  ed  entita' tecniche previste dalla presente decreto e le
procedure stabilite da regolamentazioni  internazionali  o  di  paesi
terzi,  nell'ambito  di  accordi  multilaterali  o  bilaterali tra la
Comunita' e paesi terzi.
2.   E'   riconosciuta   l'equivalenza   tra   le    regolamentazioni
internazionali   figuranti   nell'allegato   IV,   parte   II   e  le
corrispondenti direttive particolari.  Le  autorita'  che  rilasciano
l'omologazione   degli   Stati   membri   accettano  le  omologazioni
rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso,  i
relativi   contrassegni   di   omologazione,  in  sostituzione  delle
omologazioni   e/o   contrassegni   corrispondenti   alle   direttive
particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate
sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.