Art. 2
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996 non sara' possibile concedere
l'omologazione CE per quanto attiene  le  emissioni  di  biossido  di
carbonio  ed  il consumo di carburante ne' l'omologazione nazionale a
un tipo di veicolo  se  i  valori  delle  emissioni  di  biossido  di
carbonio  e del consumo non sono stati determinati conformemente alle
prescrizioni del presente decreto.