Art. 2 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 non sara' possibile concedere l'omologazione CE per quanto attiene le emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante ne' l'omologazione nazionale a un tipo di veicolo se i valori delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del presente decreto.