IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto l'articolo n. 229 del nuovo Codice  della  Strada  approvato
con  Decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992 che  delega
i  Ministri  della  Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate
dallo stesso Codice;
   Visto l'articolo n. 71 del Nuovo Codice della Strada che al 3 e  4
comma  stabilisce  la  competenza  del Ministro dei trasporti e della
Navigazione a decretare in materia di norme costruttive e  funzionali
dei   veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
   Visto il proprio decreto del 30 giugno 1978 di  recepimento  della
direttiva n. 78/316/CEE dettante norme relative alla omologazione dei
tipi  di veicolo per quanto attiene alla identificazione dei comandi,
spie ed indicatori;
   Vista la direttiva della Commissione n.  93/91/CEE  con  la  quale
vengono   apportare   modifiche   alle  prescrizioni  tecniche  della
direttiva sopra richiamata;
   Vista  la  direttiva  94/53/CE  che   rettifica   i   termini   di
applicazione della direttiva 93/91/CEE;
   Ritenuto  di  dover corrispondentemente modificare ed integrare le
disposizioni del proprio decreto del  30  giugno  1978  in  un  testo
unico;
                              Decreta:
                               Art. 1
   1.  Per  l'esame  del tipo ai fini del rilascio della omologazione
parziale  CEE  ai  tipi   di   veicolo   per   quanto   riguarda   la
identificazione  dei  comandi,  spie  ed  indicatori,  si intende per
veicolo ogni veicolo a motore destinato a  circolare  su  strada  che
abbia  almeno  quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione
superiore a 25 Km/h ad eccezione  dei  veicoli  che  si  spostano  su
rotaie,  dei  trattori  agricoli  e  forestali e di tutte le macchine
mobili.