Art. 3 1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, le norme stabilite dal presente decreto sono applicabili in alternativa a quelle stabilite dal decreto ministeriale 30 giugno 1978, sia per la omologazione parziale CEE del tipo dei veicoli per quanto attiene la identificazione di comandi, spie ed indicatori, che per la omologazione nazionale. 2. A decorrere dal 1 ottobre 1995 non sara' piu' possibile rilasciare ne' l'omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto attiene all'identificazione dei comandi, spie ed indicatori ne' quella nazionale, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.