Art. 3
   1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, le
norme stabilite dal presente decreto sono applicabili in  alternativa
a  quelle  stabilite dal decreto ministeriale 30 giugno 1978, sia per
la omologazione parziale CEE del tipo dei veicoli per quanto  attiene
la  identificazione  di  comandi,  spie  ed  indicatori,  che  per la
omologazione nazionale.
   2. A decorrere  dal  1  ottobre  1995  non  sara'  piu'  possibile
rilasciare  ne'  l'omologazione  CEE di un tipo di veicolo per quanto
attiene all'identificazione  dei  comandi,  spie  ed  indicatori  ne'
quella  nazionale,  se  non sono rispettate le prescrizioni stabilite
dal presente decreto.