(all. 2 - art. 1) (parte 1)
                                478.
                       Entebbe, 17 luglio 1990
                         Memorandum d'Intesa
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica dell'Uganda
         sulla assistenza italiana alle attivita' sanitarie
                       nel distretto di Hoima
                 (Entrata in vigore: 17 luglio 1990)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
         Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica
          di Uganda ed il Governo della Repubblica Italiana
        sull'assistenza italiana alle attivita' sanitarie nel
                         Distretto di Hoima
   Il  presente  accordo e' concluso in data odierna, 17 luglio 1990,
tra  il  Governo  della  Repubblica  di  Uganda   rappresentato   dal
Segretario  permanente  del  Ministero  della  Sanita'  (in  appresso
denominato "il Governo"),
                                  E
   il  Governo  della  Repubblica  Italiana  rappresentato  da   S.E.
l'Ambasciatore  della  Repubblica  d'Italia  in  Uganda  (in appresso
denominato "Governo donatore") d'altra parte.
   Considerando che  in  base  all'Accordo  di  Cooperazione  Tecnica
firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre-
stare  assistenza  al  Governo  ugandese,  ed  in base alle norme del
succitato   Accordo,   l'Organizzazione   Non-Governativa    A.V.S.I.
(Associazione  Volontari  per  il Servizio Internazionale - "Interna-
tional Service Volunteers'Association" di Corso Sozzi, N. 48 -  47023
CESENA   (FO),  (in  appresso  denominata  A.V.S.I.)  gia'  opera  in
programmi di cooperazione sanitaria nel distretto di Kitgum;
                                  E
   Considerando che il Governo della Repubblica Ugandese, soddisfatto
delle ottime prestazioni fornite dai  volontari  dell'AVSI,  desidera
estendere  al  Distretto  di  Hoima,  per  i  prossimi  due  anni, la
cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana per mezzo della
stessa organizzazione,
                                  E
   Considerando che il Governo della Repubblica Ugandese, al fine  di
migliorare   le   prestazioni   sanitarie  fornite  alla  popolazione
dell'Uganda, intende continuare la sua cooperazione  con  il  Governo
della Repubblica di Uganda attraverso l'ONG italiana AVSI,
   DI CONSEGUENZA il presente Accordo stabilisce quanto segue:-
                             Articolo 1
                               Portata
   I  programmi  sanitari  previsti  nel  presente  Accordo intendono
fornire un contributo significativo al miglioramento delle condizioni
di vita della popolazione nel Distretto di Hoima.
                             Articolo 2
                         Obiettivi Generali
   Gli obiettivi generali del programma saranno di:
   2.1    Ricostruire e ripristinare i servizi sanitari entro le zone
prescritte;
   2.2    Mettere in  opera i  principi  e  le  prassi  del  Servizio
Sanitario di Base;
   2.3       Migliorare gli standard sanitari, dando la precedenza ai
gruppi di bambini;
   2.4    Effettuare una graduale integrazione, nel Distretto,  delle
attivita' terapeutiche, preventive e promozionali;
   2.5     Sviluppare strategie e prassi volte al rafforzamento di un
rapporto effettivo  tra  le  principali  unita'  sanitarie  rurali  e
l'Ospedale di Hoima;
   2.6    Formare il personale medico sanitario mediante:
   i.     una formazione sul posto di lavoro
   ii.    corsi di aggiornamento
                             Articolo 3
                         Obiettivi specifici
   Oltre agli obiettivi generali di cui all'Articolo 2, sono previsti
anche obiettivi specifici.
   3.1.    I seguenti obiettivi si applicheranno in maniera specifica
alle 15 principali unita' sanita' rurali:
   3.1.1  Appoggio   alle   attivita' dell'UNEPI   integrative    dei
programmi  di immunizzazione, di controllo delle malattie diarroiche,
di controllo della malnutrizione negli ospedali per minori di  cinque
anni,  e  che  prevedono il coinvolgimento dei medici e dei volontari
italiani che lavorano nell'Ospedale di Hoima;
   3.1.2. Miglioramento del livello d'igiene  e  delle  forniture  di
acqua potabile nel Distretto, incoraggiando l'uso di latrine V.I.P. e
la  protezione  delle fonti, per mezzo di un'adeguata tecnologia e di
una partecipazione a livello della comunita';
   3.1.3  Sostegno a seminari, corsi e laboratori per  il  personale,
in vista di migliorare il loro livello sia manageriale sia operativo;
   3.1.4    Sostegno  ad  un  Bollettino  sanitario da distribuire al
personale;
   3.1.5   Ripristino di  un  Programma  di  controllo  della  TBC  e
sostegno al Sistema sanitario informativo;
   3.2     I seguenti obiettivi si applicheranno in maniera specifica
all'Ospedale di Hoima:
   3.2.1  Rinnovo di tutti gli edifici:
          i.    Riparazioni generali e  risistemazione  di  tutte  le
corsie e dei vari reparti;
          ii.  installazione di un impianto di energia autonomo;
          iii.    Installazione    di    una   fonte   autonoma   per
l'approvvigionamento di acqua;
          iv.   Identificazione di un  rimedio  immediato,  sia  pure
provvisorio, per far fronte all'ostruzione del sistema di fognature.
   3.2.2      Fornitura  di  tutte  le  attrezzature  necessarie  per
riattivare i vari servizi.
   3.2.3  Formazione del personale medico mediante:
   i.  formazione sul posto di lavoro
   ii. corsi di aggiornamento
   3.2.4     Creazione  di  un  laboratorio   per   la   manutenzione
dell'ospedale;
   3.2.4  Sviluppare l'ospedale di Hoima come Ospedale regionale dove
abbiano  luogo  ad  intenzione di altri medici, in particolare quelli
interni, consultazioni e formazione professionale almeno nel  settore
della pediatria.
                             Articolo 4
                    Impegni del Governo italiano
   Gli  impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso l'AVSI per
la realizzazione di questi programmi includono  la  fornitura  ed  il
finanziamento di quanto segue:
   4.1    Personale Tecnico italiano
   i.     Specialista pediatrico/Capo equipe;
   ii.    3 medici;
   iii.   1 Tecnico "tuttofare"
   4.2    Trasporto
   i.     2 autoveicoli a quattro ruote;
   ii.    1 autocarro per collettame;
   iii.   5 motorini;
   iv.    Finanziare i costi del combustibile  e  della  manutenzione
nella  misura  del 75% delle spese per il primo anno, e del 50% delle
spese nel secondo anno.
   4.3.   EDIFICI
   4.3.1    Costruzione  nell'Ospedale  di  Hoima,  di  una  officina
inclusiva   di  vari  settori:  falegnameria,  idraulica,  laboratori
elettrici e meccanici;
   4.3.2  Costruzione di un serbatoio d'acqua con  un  nuovo  sistema
per l'approvvigionamento dell'acqua nell'Ospedale di Hoima;
   4.3.3.   Preparazione  di  un  locale  per  l'Impianto  generatore
nell'Ospedale di Hoima
   4.3.4  Fornitura di materiale di  costruzione  essenziale  per  la
protezione  delle  sorgenti  e  la  costruzione di latrine V.I.P. nel
Distretto di Hoima.
   4.4    Equipaggiamento
   4.4.1  Fornitura delle attrezzature necessarie, mobilio ed  arredi
per le strutture ospedaliere;
   4.4.2  Fornitura di materiale di cancelleria e di attrezzature per
le scuole di formazione, i seminari ed i corsi;
   4.4.3   Fornitura di macchinari e di cancelleria per la produzione
del Bollettino sanitario;
   4.4.4  Fornitura di attrezzature d'ufficio per  il  Sovrintendente
medico, il Medico distrettuale e l'equipe medica italiana;
   4.4.5   Fornitura di strumenti e di macchinario per il laboratorio
dell'Ospedale di Hoima;
   4.5    FARMACI
   L'ospedale sara'  approvvigionato  con  una  riserva  di  farmaci,
l'occorrente per le medicazioni e articoli vari al fine di far fronte
a tutti i fabbisogni di qualunque periodo di emergenza.
   4.6    INCENTIVI
   Gli  incentivi  per  il personale medico sanitario saranno erogati
attraverso il Servizio gia' in funzione di  Risparmio  e  di  Credito
all'interno dell'Ospedale.
                             Articolo 5
            Impegni del Governo della Repubblica Ugandese
   5.1     Il Governo Ugandese fornira' il suo appoggio al programma,
assicurando una completa cooperazione con l'equipe italiana.
   5.2    Il Governo:
   a)    fornira'   una   completa   assistenza   e   le   necessarie
autorizzazioni, compresa, se ritenuta appropriata, l'importazione  in
esenzione   doganale   del  macchinario  e  delle  merci  necessarie,
l'esonero da ogni onere fiscale e la possibilita' di pagare  mediante
conti  stranieri per l'esecuzione dei lavori edilizi nell'Ospedale di
Hoima;
   b) Fornira', per tutta la durata del progetto, tutto il  personale
professionale ed ausiliario necessario all'ospedale ed al Distretto;
   c)  sostituira'  gradualmente, in tempo debito e di comune accordo
con entrambe le Parti, il personale italiano con  personale  ugandese
adatto e qualificato;
   d)  fara'  avere  al personale italiano che lavora nel programma i
documenti necessari, previsti dalle norme ugandesi;
   e)  fornira'  un'adeguato  alloggio  con  mobilio  ed  arredi   al
personale italiano.
                             Articolo 6
                              Obblighi
   L'equipe italiana:
   a)  svolgera' il suo lavoro in conformita' con le prescrizioni del
Ministero della Sanita' dell'Uganda;
   b) si asterra' da ogni altra attivita'  retribuita  per  tutta  la
durata del suo mandato;
   c) Rispettera' appieno le leggi, i regolamenti e le norme doganali
ugandesi,  nonche'  il  principio  di  noninterferenza  negli  affari
interni dell'Uganda;
   d) Svolgera' le sue funzioni in conformita' con  i  principi  piu'
elevati  di etica medica e professionale e con i principi e le prassi
internazionali.
                             Articolo 7
                       Privilegi ed Immunita'
   7.1      Il disposto dell'Accordo  Uganda-Italia  di  cooperazione
tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII,  XIV,  XV)  si  applichera'  pienamente ai membri del personale
italiano ed ai loro famigliari a carico nonche' alle attrezzature  ed
alle forniture utilizzate nel programma;
   7.2     Il Governo ugandese si assumera' la responsabilita' civile
per  gli  atti  compiuti  dal  personale  italiano  durante  le  loro
attivita' professionali connesse al programma, tranne che per atti di
negligenza  grave e/o omissioni tali da dar luogo ad una richiesta di
risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi.
                             Articolo 8
                             Valutazione
   Sara'  effettuata  annualmente,  dai  rappresentanti  dei  Governi
dell'Uganda  e  dell'Italia, e con la partecipazione dell'ONG AVSI di
attuazione, una valutazione ufficiale congiunta sull'avanzamento  del
programma e sulle condizioni di lavoro generali.
                             Articolo 9
                               Durata
   9.1        Il  presente  accordo  avra'  una  durata  di  due anni
prorogabile e rinnovabile in base all'accordo reciproco di entrambi i
Governi.
   9.2    Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento  con  il
consenso reciproco di entrambe le Parti.
                             Articolo 10
                            Approvazione
   Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma da
entrambe le parti.
   Fatto  in  duplice  esemplare  a  Entebbe  alla data, mese ed anno
scritti sopra, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.
Per il Governo della                    Per il Governo della
Repubblica Ugandese                     Repubblica italiana
Firma ...............                    ................
Nome. B. OLOWO FREERS                   Alessio Carissimo ..
Qualifica: Segretario                   Qualifica: Ambasciatore
           permanente
Luogo .. Entebbe  ....                  Luogo .. Entebbe
                                479.
                  Victoria-Mahe, 18 settembre 1991
        Memorandum d'Intesa sulle consultazioni aeronautiche
 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Seychelles
              per la modifica della tabella delle rotte
   di cui all'Accordo aereo del 13 novembre 1984, con due Allegati
       (Entrata in vigore: provvisoriamente 18 settembre 1991)
                      definitivamente 5 luglio 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         MEMORANDUM D'INTESA
1.  Su  richiesta  delle  Autorita'  Aeronautiche  italiane   ed   in
   conformita'  con  l'articolo  14  dell'Accordo  sui Servizi Aerei,
   firmato a Victoria il 13 novembre 1984, la delegazione del Governo
   della Repubblica Italiana, guidata dal Dott. E. Chiavarelli, e  la
   delegazione del Governo della Repubblica delle Seychelles, guidata
   dal Sig. F.A. Karkaria, si sono incontrate a Mahe, Seychelles, dal
   17 al 18 settembre 1991.
2.  L'elenco delle due delegazioni si trova in allegato (Allegati I e
   II).
3. Le due delegazioni hanno concordato quanto segue:
   Le  Note  all'Allegato   relativo   alla   Tabella   delle   Rotte
   dell'Accordo  sui  Servizi Aerei firmato a Victoria il 13 novembre
   1984 saranno riformulate con le seguenti aggiunte:
   -  Ciascuna  compagnia  aerea  designata  avra'  il   diritto   di
     effettuare  due  (2) frequenze settimanali con qualsiasi tipo di
     velivolo, ad eccezione degli aerei supersonici;
   -  ciascuna  compagnia  aerea  designata  avra'  il   diritto   di
     tralasciare  uno  o  piu'  punti, a condizione che il volo abbia
     origine nel territorio della Parte che ha designato la compagnia
     aerea;
   - a ciascuna compagnia aerea designata verranno concessi i Diritti
     di Traffico della Quinta  Liberta'  su  un  punto  "intermedio",
     ovvero    "oltre"   il   punto,   in   Africa   Orientale/Africa
     Settentrionale, oppure nell'Oceano  Indiano,  ovvero  nel  Medio
     Oriente o in Europa.
   Ciascuna  compagnia  aerea  designata  ha  facolta' di scegliere o
   modificare tale punto, a condizione che  le  rispettive  autorita'
   aereonautiche  ne  vengano  informate  con  novanta (90) giorni di
   anticipo.
   Tuttavia,   nessuna   delle   due   Parti   Contraenti   rinviera'
   l'introduzione  dei  Diritti  di Traffico della Quinta Liberta' da
   parte del vettore designato oltre i sei (6)  mesi  dalla  data  di
   notifica.
4.  Le  due  delegazioni  hanno inoltre convenuto che nessuno dei due
   vettori designati  effettuera'  un  secondo  servizio  settimanale
   sulla  rotta  se  l'altro  vettore designato non avra' iniziato ad
   effettuare la sua prima frequenza.
   Tuttavia, nessuna delle Parti Contraenti rinviera'  l'introduzione
   di  una  seconda  frequenza da parte del vettore designato oltre i
   sei (6) mesi dalla data di notifica.
5. Le due delegazioni hanno infine convenuto che i  servizi  dei  due
   vettori designati potranno essere anche effettuati da velivoli non
   di proprieta' del vettore designato.
   L'effettivo  controllo  e la gestione delle operazioni commerciali
   rimarranno cio' nondimeno sotto  la  responsabilita'  del  vettore
   designato.
   In attesa dell'espletamento delle procedure previste dall'Articolo
   14  dell'Accordo  sui  Servizi  Aerei,  le  due  delegazioni hanno
   convenuto che il contenuto del  presente  memorandum  si  applichi
   dalla data della firma.
   Le  due  delegazioni  hanno  espresso  il  loro  apprezzamento per
   l'atmosfera amichevole e costruttiva,  nonche'  per  il  clima  di
   collaborazione in cui si sono svolti i colloqui.
Firmato a Victoria, Mahe, Seychelles, il 18 settembre 1991.
PER LE AUTORITA'                PER LE AUTORITA'
AEREONAUTICHE DELLA             AEREONAUTICHE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA             REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES
                                                           ALLEGATO I
            CONSULTAZIONI AEREONAUTICHE ITALIA/SEYCHELLES
               Mahe, Seychelles, 17/18 settembre 1991
                        DELEGAZIONE ITALIANA
Dr. E. CHIAVARELLI                      Capo Delegazione
Vice Direttore
Trasporto Aereo, Civilavia
Dr. A. SANSONE                          Membro
Capo Ufficio
Relazioni Internazionali,
Civilavia
Dr. A. AMORE                            Membro
Capo Alleanze e Accordi
per l'Africa e l'Asia
Alitalia
Dr. F. PAPI                             Membro
Capo Pianificazione
e Controllo delle Rotte
per l'Africa
Alitalia
Dr. L. PINTUS                           Membro
General Manager
Africa Orientale e
Isole dell'Oceano Indiano
Alitalia
                                                          ALLEGATO II
            CONSULTAZIONI AEREONAUTICHE ITALIA/SEYCHELLES
               Mahe, Seychelles, 17/18 settembre 1991
DELEGAZIONE DELLE SEYCHELLES
Dr. F. A. KARKARIA                      Capo Delegazione
Direttore Generale
dell'Aviazione Civile
Direzione Aviazione Civile
Ministero del Turismo e dei Trasporti
Dr. S. KOONJOO                          Membro
Funzionario Economico Trasporto Aereo
Direzione Aviazione Civile
Ministero del Turismo e dei Trasporti
Dr. N. GABRIEL                          Membro
Primo Segretario
Ministero della Programmazione
e delle Relazioni Esterne
Dr. C. BENOITON                         Membro
Presidente Esecutivo
Air Seychelles
Dr. J. KIRBY                            Membro
General Manager Marketing
Air Seychelles
                                480.
                        Roma, 28 maggio 1993
                       Accordo di cooperazione
       tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana
        e il Ministero dell'Interno della Repubblica Slovena
         nella lotta contro il traffico illecito di sostanze
   stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata
                 (Entrata in vigore: 27 marzo 1995)
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA  E  IL  MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA NELLA
LOTTA  CONTRO  IL  TRAFFICO  ILLECITO  DI  SOSTANZE  STUPEFACENTI   E
PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Il  Ministro  dell'Interno  della  Repubblica  italiana e il Ministro
dell'Interno della Repubblica  Slovena  chiamati  in  seguito  "Parti
contraenti";
VISTE   le   previsioni   della   Convenzione  unica  sulle  sostanze
stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal  Protocollo
aggiuntivo  del  1972  (Ginevra,  25  marzo), della Convenzione sulle
sostanze psicotrope (Vienna, 21  febbraio  1971),  della  Convenzione
contro  il  traffico  illecito  di sostanze stupefacenti e psicotrope
(Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New  York,
23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;
CONVINTI  che  la  cooperazione  internazionale e' indispensabile per
l'efficace  prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito   di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  per  la  lotta  al  crimine
organizzato;
CONSAPEVOLI che il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope,  nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione,
rappresentano una seria minaccia  per  il  regolare  sviluppo  socio-
economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;
CONSAPEVOLI  altresi'  che  detto  traffico illecito vede sempre piu'
coinvolte   organizzazioni   criminali   che   operano    su    scala
internazionale;
CONSIDERATE   pertanto   la   necessita'  e  la  comune  volonta'  di
intensificare  la  cooperazione  bilaterale  nella  lotta  contro  il
traffico  illecito  di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la
criminalita'  organizzata,  come  emerso  anche  nella  dichiarazione
congiunta adottata nella riunione di Roma sulla "Rotta Balcanica" del
17 marzo 1990;
                             CONVENGONO
                             Articolo I
1.  Ai  fini  del presente Accordo, sara' istituito un Comitato misto
   per la cooperazione nella lotta contro  il  traffico  illecito  di
   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  contro  la  criminalita'
   organizzata.
2.  il  Comitato  misto  sara'  co-presieduto  dai  due  Ministri   e
   comprendera'   rappresentanti   dei  due  Ministeri  dell'Interno,
   nonche' degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine,
   esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.
3. previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai  lavori  del
   Comitato, ove se ne ravvisi la necessita', rappresentanti anche di
   altri Dicasteri ed Uffici.
4.  le  riunioni  del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta
   l'anno, alternativamente in ciascuno dei due  Paesi.  In  caso  di
   necessita',   su  specifica  richiesta  di  una  delle  due  Parti
   contraenti, si terranno  incontri  straordinari,  anche  tra  soli
   rappresentanti   ministeriali,   per   l'esame  di  questioni  che
   rivestano carattere d'urgenza.
                             Articolo II
In conformita' con le disposizioni del  presente  Accordo,  le  Parti
contraenti,  di  propria  iniziativa o su richiesta dell'altra Parte,
nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:
a)  si  presteranno  reciproca  collaborazione  nel  controllo  delle
   persone implicate nel crimine organizzato, nonche' delle persone e
   dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati  nel  traffico  illecito  di
   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  o  sospettati   di   essere
   implicati;
b)  si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone
   ed ai mezzi  di  trasporto  coinvolti  nel  traffico  illecito  di
   sostanze  stupefacenti  e psicotrope o sospettati di svolgere tale
   traffico, nonche' di quelle relative alle persone  appartenenti  o
   sospettate di appartenere alla crimimalita' organizzata;
c)  concorderanno  le  modalita'  di  collegamento piu' opportune ivi
   compresi contatti con gli organismi di frontiera per consentire il
   rapido scambio di tutte  le  informazioni  attinenti  il  traffico
   illecito  di  sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalita'
   organizzata.
d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni  e  di
   azioni  concertate  in  tutte  le  sedi  internazionali in cui sia
   questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze
   psicotrope e alla criminalita' organizzata.
                            Articolo III
Per la tutela dei dati sulle  persone  che  le  parti  contraenti  si
scambiano   mediante   questa  collaborazione,  tenendo  conto  delle
rispettive legislazioni, valgono le condizioni seguenti:
1) la parte contraente che ha  ricevuto  i  dati  puo'  utilizzare  i
   medesimi soltanto per gli scopi determinati dalla parte contraente
   che li ha consegnati e alle condizioni che essa ha determinato;
2)  la  parte  contraente  che ha ricevuto i dati, su richiesta della
   parte contraente che li  ha  consegnati,  informera'  la  medesima
   sull'uso  dei  dati  consegnati  e sui risultati ottenuti mediante
   questi;
3) i dati relativi alla persona possono essere consegnati  solo  agli
   organi  competenti  oppure  a  quelli  preposti  alla  lotta  alla
   criminalita' organizzata e al traffico di droga.(*)
4) la parte contraente che ha trasmesso i dati deve accertarsi  della
   loro esattezza, anche se si tratti di una trasmissione urgente.
   Si  deve  anche  tener  conto  delle prescrizioni dell'altra parte
   contraente concernenti la limitazione della trasmissione dei  dati
   secondo  il  suo diritto nazionale. Nel caso si accerti che i dati
   trasmessi sono errati o se si tratti di dati da non consegnare, si
   deve immediatamente avvertire la parte contraente che ha  ricevuto
   i dati stessi.
   La  parte contraente che ha ricevuto i dati deve correggere quelli
   errati,  mentre  quelli  erroneamente  o  illecitamente  trasmessi
   devono essere distrutti;
5)  alla  persona  che ne ha diritto, su richiesta, si devono rendere
   note le informazioni esistenti che si riferiscono alla stessa e la
   loro prevista utilizzazione. Le spiegazioni non sono d'obbligo  se
   la  legislazione  del  Paese  non  lo prevede. Nel procedimento di
   spiegazione dei dati personali ha il  ruolo  decisivo  il  diritto
   nazionale della parte contraente che trasmette il dato;
(*) I dati possono essere consegnati ad altri organi o organizzazioni
   solamente previa autorizzazione scritta della parte contraente che
   li fornisce.
6)  la  parte  contraente,  trasmettendo  i  dati  in conformita' del
   proprio  ordine  legislativo,  determina  anche  i  tempi  per  la
   cancellazione dei dati stessi.
   Indipendentemente   da  cio',  devono  essere  cancellati  i  dati
   relativi ad una persona determinata che non siano piu' utili.
   La parte contraente che ha conferito i dati deve essere  avvertita
   della   cancellazione  dei  medesimi  e  dei  motivi  che  l'hanno
   determinata.
   Alla cessazione dell'accordo tutti i dati devono essere distrutti;
7) le parti contraenti devono  tenere  l'elenco  dei  dati  personali
   consegnati e ricevuti e annotarne la cancellazione;
8)  le  parti  contraenti  devono  proteggere  con  efficacia  i dati
   personali  impedendo  l'accesso  a  persone  non  autorizzate  che
   potrebbero alterarli o renderli noti.
                             Articolo IV
1.  In  conformita'  delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza
   pregiudizi  degli  obblighi  derivanti  da   altri   accordi   bi-
   multilaterali:
   a)  su  richiesta  degli  organi  centrali competenti di una delle
      Parti contraenti, l'altra  Parte  promuove  procedure  investi-
      gative  presso  gli  organi  competenti  nel  caso di attivita'
      connesse  al  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e
      psicotrope ovvero concernenti la criminalita' organizzata;
   b)   la   parte   richiesta   fara'  ogni  sforzo  per  attuare  i
      provvedimenti richiesti  nel  piu'  breve  tempo  possibile.  I
      risultati   saranno   tempestivamente   comunicati  alla  Parte
      richiedente;
   c)  i  funzionari  degli organi competenti della Parte richiedente
      possono  essere  presenti  all'attuazione   dei   provvedimenti
      richiesti,  con l'approvazione degli organi centrali competenti
      dell'altra Parte.  In tal caso i medesimi si conformeranno alle
      leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica
      vigente in detto Paese.
2. Le predette procedure investigative non  verranno  effettuate  nei
   casi  in  cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo
   diritto di sovranita' e/o  minaccino  la  sua  sicurezza  o  altri
   interessi  di  importanza  fondamentale.  In tal caso una motivata
   comunicazione  di  diniego  di  assistenza  sara'  tempestivamente
   trasmessa alla parte richiedente;
                             Articolo V
1.  Le  due  Parti  contraenti,  tramite  i  propri  organi  centrali
   competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta
   o  di  propria  iniziativa,  tutte  le  informazioni  che  possono
   contribuire   a  contrastare  il  traffico  illecito  di  sostanze
   supefacenti  e  psicotrope.   In   particolare   si   scambieranno
   informazioni su:
   a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti
      e psicotrope;
   b)  l'utilizzazione  di  nuovi  mezzi tecnici in questo campo, ivi
      compresi i metodi di  addestramento  e  di  impiego  di  unita'
      cinofile antidroga;
   c)   pubblicazioni   scientifiche,   professionali   e  didattiche
      riguardanti  la  lotta  al  traffico   illecito   di   sostanze
      stupefacenti e psicotrope;
   d)   nuovi   tipi  di  droga  e  sostanze  psicotrope,  luoghi  di
      produzione,  canali  usati  dai   trafficanti   e   metodi   di
      occultamento,   variazioni  dei  prezzi  della  droga  e  delle
      sostanze psicotrope;
   e)  metodologie  e  modalita'  di  svolgimento  dei  controlli  di
      frontiera;
   f)  nuovi  itinerari  e  mezzi  impiegati nel traffico illecito di
      sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,   nonche'   sistemi   di
      occultamento delle sostanze stesse.
2.  Ciascuna  delle  Parti  contraenti,  d'iniziativa o su richiesta,
   mettera' a disposizione dell'altra Parte  -  in  conformita'  alla
   legislazione  nazionale  -  tutti i dati ed i documenti contenenti
   informazioni relative ai casi di  traffico  illecito  di  sostanze
   stupefacenti e psicotrope.
3.  Le  Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi
   di riciclaggio e di trasferimento  dei  proventi  di  reato  e  in
   particolare   da   quello   di   traffico   illecito  di  sostanze
   stupefacenti e psicotrope.
4. Le parti contraenti organizzeranno, d'intesa,  inconti,  convegni,
   seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di
   polizia antidroga.
                             Articolo VI
1.  Le  due  Parti  contraenti,  tramite  i  propri  organi  centrali
   competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta
   o  di  propria  iniziativa,  tutte  le  informazioni  che  possono
   contribuire   a   contrastare   la  criminalita'  organizzata.  In
   particolare si scambieranno informazioni su:
   a)  le  varie  forme  di criminalita' organizzata e i metodi della
      lotta contro di essa;
   b) gli eventuali contratti fra  associazioni  o  gruppi  criminali
      organizzati nei due Paesi;
   c)  gli  studi  effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di
      cui al punto b);
   d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli  aereoporti
      e  negli  scali  marittimi,  nonche'  la difesa di persone e di
      obiettivi da qualsiasi atto illecito;
   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di  carta
      moneta  e  valori,  il  furto di opere d'arte e d'antiquariato,
      nonche'  gli  altri  crimini  connessi  con   la   criminalita'
      organizzata,  al  cui  smascheramento  e  perseguimento abbiano
      interesse entrambe le Parti.
2. Le Parti contraenti  si  scambieranno  i  propri  specialisti  per
   consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le
   loro  esperienze  in  materia  di  lotta  contro  la  criminalita'
   organizzata, nonche' i  testi  ufficiali  delle  norme  giuridiche
   vigenti   nell'attivita'  di  contrasto  alla  predetta  forma  di
   criminalita'.
3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e  campioni  di  mezzi
   tecnici  di  difesa  individuale utilizzati nelle operazioni volte
   alla  repressione  della  criminalita'  organizzata,  nonche'   le
   reciproche  esperienze  circa  le attivita' inerenti ai servizi di
   prevenzione e la formazione  professionale  dei  quadri  direttivi
   delle  forze  dell'ordine;  a  tal fine saranno previsti scambi di
   operatori per la frequenza di corso di perfezionamento.
4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni  e  seminari
   di  lavoro  congiunti  che  trattino i piu' importanti indirizzi e
   problemi della lotta contro la criminalita' organizzata.
                            Articolo VII
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente
Accordo  verranno  assicurate  direttamente  dagli  organi   centrali
competenti  delle  due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno
al piu' presto per definire le relative modalita' operative.
                            Articolo VIII
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti  si
saranno   scambiata   notifica   dell'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sara' valido per 5 anni.  Decorso  tale  periodo,
esso  rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata
da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno  sei
mesi.
Firmato  a  Roma,  il 28 maggio 1993, in due originali tradotti nelle
lingue, italiana e slovena.
Ambedue i testi fanno ugualmente fede.
IL MINISTRO DELL'INTERNO                IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA               DELLA SLOVENIA
   (Firma illeggibile)                    (Firma illeggibile)
 
 
                                481.
                   Dakar, 22 giugno/2 agosto 1994
                   Scambio di Note per la modifica
  del Protocollo finanziario di "Commodity Aid" del 14 gennaio 1993
              fra il Governo della Repubblica Italiana
               ed il Governo del Senegal, con Annesso
                 (Entrata in vigore: 2 agosto 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
Ambasciata d'Italia
Dakar
                                                N. 1319
   L'Ambasciata  d'Italia  presenta  i  suoi complimenti al Ministero
degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica  del
Senegal ed ha l'onore di far riferimento all'Accordo intergovernativo
concernente il Commodity Aid II, firmato tra il Senegal e l'Italia il
14 gennaio 1993.
   L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di allegare alla presente ai fini
della   successiva   trasmissione   alle  Autorita'  competenti,  gli
emendamenti al testo dell'Accordo in  conformita'  con  le  procedure
standardizzate in vigore dal 1994 per tutti i Paesi beneficiari.
   Ai sensi della procedura stabilita dall'Articolo 11 del Protocollo
di  Accordo  del Commodity Aid, qualora tali emendamenti ottengano il
consenso  della  parte  senegalese,  uno  Scambio  di  Note   Verbali
consentirebbe  che  essi  siano  parte  integrante  di  tale  Accordo
Commodity Aid II.
   L'Ambasciata  d'Italia  ringrazia  sin  d'ora  il  Ministero degli
Affari Esteri  e  dei  Senegalesi  all'Estero  della  Repubblica  del
Senegal  per  l'amichevole  collaborazione e si avvale della presente
occasione per rinnovare a detto Ministero i sensi della sua piu' alta
considerazione.
Dakar, il 22 giugno 1994
Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi
all'Estero della
Repubblica del Senegal
Dakar
                             ALLEGATO I
   Gli emendamenti apportati al testo in  italiano  ed  al  testo  in
francese sono i seguenti:
   A PROTOCOLLO FINANZIARIO
   1) - Articolo 5, capoverso 1
   Dopo  l'espressione  "...  affidera' alla "Societa'" l'incarico di
procedere"  e'  stata  inserita  l'espressione  "per  mezzo  di  gare
d'appalto...."
   2) - Articolo 5, capoverso 3
   a)  la  frase "le imprese/societa' interessate dovranno rivolgersi
alla "Societa'" per proporre i loro servizi come fornitori" e'  stata
soppressa  e  sostituita dalla frase "le imprese/societa' interessate
formuleranno le loro offerte alla "Societa'" come previsto dal  bando
di gara.".
   b)  La frase "per ciascuna fornitura di valore non superiore a 300
(trecento) milioni di lire italiane, la "Societa'" dovra' raccogliere
le offerte di almeno 3 (tre) imprese e, per valori  superiori  a  300
(trecento) milioni di lire italiane, di almeno 5 (cinque) imprese" e'
stata soppressa.
   3) - Articolo 5, capoverso 6
   Alla  fine  del  capoverso, dopo l'espressione "..... dell'impresa
aggiudicataria" e' stata aggiunta la frase "Per ciascuna fornitura di
valore non superiore a 300 (trecento) milioni di  lire  italiane,  la
"Societa'"  trasmettera' le offerte di almeno 2 (due) imprese, e, per
valori superiori a 300 (trecento) milioni di lire italiane, di almeno
3 (tre) imprese, sempre che cio'  sia  consentito  dal  numero  delle
offerte effettivamente ricevute.
   B ALLEGATO 2 / (al Protocollo finanziario)
   - I. CLAUSOLE CONTRATTUALI, CAPOVERSO 3
   L'espressione  "...  non  potranno  superare  il  30%..." e' stata
soppressa e sostituita dall'espressione ".... non potranno  superare,
cumulativamente   con   la   percentuale  menzionata  nel  precedente
capoverso 2), il 90% ...".
   C ALLEGATO 5 (al Protocollo finanziario)
   1) Articolo 5
   Il quinto capoverso e' stato interamente  soppresso  e  sostituito
dal  seguente  capoverso  comportante  una  clausola di salvaguardia,
relativa all'assistenza dopo la vendita:
"- le istruzioni che le offerte  devono  essere  presentate  su  base
"Reso  Banchina  (Non Sdoganato) .. (citta' con porto) ..." e/o "Reso
Non Sdoganato - Dogana di ... (citta' senza porto) .../Scaricamento a
Carico del Venditore". Gli elementi di prezzo contenuti nelle offerte
dovranno corrispondere,  entro  limiti  ragionevoli,  ai  livelli  di
prezzo  indicati  nei  listini all'esportazione o, comunque, a quelli
praticati prevalentemente all'esportazione; tra questi dovra'  essere
anche   ricompresa   la   garanzia   (durata),   che   e'  costituita
dall'impegno, da parte del fornitore,  di  modificare  o  cambiare  o
riparare,  a  sua cura e spese, tutte quelle parti e complessi che si
dimostrassero difettosi o gravati da vizi  occulti,  nonche'  fornire
l'assistenza  in  loco  per  l'eventuale assemblaggio della fornitura
stessa.  Inoltre  l'offerente  dovra'   impegnarsi,   qualora   fosse
aggiudicatario  della  fornitura,  ad  effettuare  in  loco,  dopo il
periodo di garanzia,  un  servizio  di  assistenza  post-vendita  che
garantisca   la   manutenzione,   la   riparazione   ed   il   rapido
riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in  che  modo
intende organizzarsi per espletare tale servizio;"
   2) Articolo 7
   a) All'inizio l'espressione "Per le forniture di un valore ..." e'
stata  soppressa  e  sostituita  dall'espressione  "Purche' il numero
delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le  forniture
di valore ..."
   b)  l'espressione  "procedera'  alla  raccolta  di  almeno 3 (tre)
offerte trasmesse dai fornitori italiani) ad eccezione  del  caso  in
cui  non  esista  in Italia, un tale numero di produttori dei beni in
questione ..." e' stata soppressa;
   c) l'espressione ".... (almeno 2  se  possibile)  ...."  e'  stata
soppressa  e  sostituita  dall'espressione"  ....  - almeno 2 (due) -
....".
   3) Articolo 8
   a)  All'inizio  l'espressione "Per le forniture di importo ..." e'
stata soppressa e sostituita dall'espressione "Sempreche'  il  numero
delle  offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture
di un importo ..."
   b) l'espressione  "....  procedera'  alla  raccolta  di  almeno  5
(cinque)  offerte  trasmesse da fornitori italiani (salvo nel caso di
indisponibilita' previsto nel  precedente  art.  7)  ...."  e'  stata
soppressa;
   c)  l'espressione  "....  (almeno  3  se possibile) ...." e' stata
soppressa e sostituita dall'espressione" ... - almeno 3 (tre) - ...".
                                              N. 06902/MAESE/DEAO/EUR
Ministero degli Affari Esteri
e dei Senegalesi all'Estero
                                              Dakar, il 2 agosto 1994
   Il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della
Repubblica del Senegal presenta  i  suoi  complimenti  all'Ambasciata
d'Italia in Senegal, e, con riferimento alla sua Nota Verbale n. 1319
del  22 giugno 1994 relativa alle proposte di emendamento del Governo
italiano,  relative  all'Accordo  concernente  il  Commodity  Aid  II
firmato il 14 gennaio 1993, ha l'onore di comunicare che le autorita'
senegalesi competenti comunicano il loro accordo su dette proposte.
   Di  conseguenza,  il Ministero desidera informare l'Ambasciata che
con la presente Nota e con quella dell'Ambasciata di cui sopra,  tali
emendamenti  divengono  parte  integrante dell'Accordo del 14 gennaio
1993.
   Il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della
Repubblica del  Senegal  si  avvale  dell'occasione    per  rinnovare
all'Ambasciata  d'Italia  in  Senegal  i  sensi  della  sua piu' alta
considerazione.
AMBASCIATA D'ITALIA IN SENEGAL
DAKAR
                                482.
                 Majuro-Roma, 3 giugno/8 agosto 1994
                           Scambio di Note
              tra il Governo della Repubblica Italiana
         e il Governo della Repubblica delle Isole Marshall
          costituente un Accordo di reciprocita' in materia
           di tasse di ancoraggio e altri diritti portuali
                 (Entrata in vigore: 8 agosto 1994)
YN/0294                TRADUZIONE NON UFFICIALE
                    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
                   REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL
                    MAJURO, ISOLE MARSHALL 96960
Eccellenza,
   Ho l'onore di proporre che i  nostri  due  Governi  concludano  un
Accordo  per  applicare,  su  base  reciproca,  il  trattamento  piu'
favorevole per quanto riguarda la tassa  d'ancoraggio,  la  tassa  di
partenza, la tassa doganale ed ogni altro dazio portuale imposto alle
navi registrate sotto la bandiera dei nostri due Paesi.
   I termini dell'Accordo sono i seguenti:
   Il  Governo  della  Repubblica  delle isole Marshall ed il Governo
della Repubblica Italiana, in conformita' con le leggi  nazionali  in
vigore,  convengono  di  applicare,  con  riserva  del trattamento di
reciprocita', il principio di  uguaglianza  di  trattamento  relativo
agli  oneri portuali e di ancoraggio ed ai dazi di ogni tipo riscossi
da entrambi i Governi sui battelli della Marina mercantile,  in  modo
che  ai  battelli  nazionali  e/o  ai  battelli  registrati  sotto la
bandiera di uno dei due Paesi sia riservato un trattamento analogo  a
quello  accordato  ai  battelli  nazionali e/o ai battelli registrati
sotto la bandiera dell'altro Paese.
   Il Governo della Repubblica delle isole Marshall  propone  che  la
presente  Nota,  assieme  alla  Nota  di  risposta  del Governo della
Repubblica Italiana che confermi  quanto  precede,  costituiscano  un
Accordo,  che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta del
Governo della Repubblica Italiana e che rimarra'  in  vigore  per  un
periodo di dieci anni.
   Ciascun  Governo  puo'  porre  fine  al  presente  accordo  dando,
attraverso i canali diplomatici, un preavviso scritto  di  cessazione
un  anno  prima  dello  scadere dei summenzionati dieci anni. Se allo
scadere del  periodo  di  dieci  anni  nessun  preavviso  scritto  di
cessazione  e'  stato  notificato,  il presente Accordo continuera' a
rimanere in vigore fino a quanto un preavviso scritto  di  cessazione
non venga ricevuto da ciascun Governo con un anno di anticipo.
   Voglia   gradire,   Eccellenza,   i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                             Philip MULLER
                                             Presidente in carica
                                             e Ministro degli Affari
                                             Esteri
______________________________
Sua Eccellenza
    Antonio MARTINO
      Ministro degli Affari Esteri
        Repubblica Italiana
          3 giugno 1994
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                        074/12123
                                        Roma, 8 agosto 1994
Eccellenza,
   Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di  Sua  Eccellenza  in
data 3 giugno 1994, del seguente tenore:
"  (omissis)  "
   Ho  l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano
accetta la predetta proposta, e concorda affinche' la Nota di  Vostra
Eccellenza  e  la  presente  Nota  di risposta siano considerate come
costituenti un Accordo tra i due Governi  sulla  presente  questione,
Accordo che entrera' in vigore alla data delle presente lettera.
   Mi  avvalgo  dell'occasione  per  rinnovare  a Vostra Eccellenza i
sensi della mia piu' alta considerazione.
                                        Antonio Martino
                                        Ministro degli Affari Esteri
                                        della Repubblica Italiana
______________________________
Sua Eccellenza
Sig. Philip MULLER
Presidente in carica
e Ministro degli Affari Esteri
Repubblica delle Isole Marshall
                                483.
                       Roma, 6 settembre 1994
                      Accordo di consolidamento
              tra il Governo della Repubblica Italiana
        e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam
    (Club di Parigi del 14 dicembre 1993), con Annessi A e B (1)
                (Entrata in vigore: 6 settembre 1994)
____________
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
        ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
   Il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica socialista del Vietnam, nello spirito  di  amicizia  e  di
cooperazione  economica  esistente tra i due Paesi ed in applicazione
delle disposizioni del  Processo  verbale  firmato  a  Parigi  il  14
dicembre  1993 tra i Paesi partecipanti al Club di Parigi relativo al
consolidamento del debito del Vietnam, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne il consolidamento:
   a) dei debiti nei confronti dell'Italia in capitale  ed  interessi
contrattuali, del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (in
appresso denominato "Governo") o del suo settore pubblico, ovvero che
beneficiano di una garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico,
scaduti  e  non  saldati alla data del 31 Dicembre 1993 relativi alle
operazioni che prevedono un pagamento scaglionato  entro  un  periodo
superiore  ad  un  anno,  che  sono  oggetto di un contratto o di una
convenzione finanziaria conclusi prima  del  1  gennaio  1993  e  che
beneficiano  di  una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione
speciale  per  l'Assicurazione  del  Credito   all'Esportazione   (in
appresso denominata "SACE");
   b)  di interessi di mora accumulati al 31 Dicembre 1993 sui debiti
di cui al paragrafo a) di  questo  Articolo,  calcolati  a  decorrere
dalla  data di scadenza fino al 31 dicembre 1993 al tasso d'interesse
indicato all'Articolo III del presente Accordo.
   Gli importi dei debiti in questione, indicati negli Annessi  A)  e
B)  potranno  essere  modificati  di  comune  accordo  tra  le  Parti
firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
   I debiti di cui al precedente  Articolo  I  saranno  rimborsati  e
trasferiti  dal  "Governo"  alla  "SACE"  nella  valuta  indicata nei
rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:
   15.10.1994   0.85%
   15.1. 1995   0.89%
   15.7. 1995   0.94%
   15.1. 1996   0.98%
   15.7. 1996   1.02%
   15.1. 1997   1.07%
   15.7. 1997   1.11%
   15.1. 1998   1.16%
   15.7. 1998   1.21%
   15.1. 1999   1.26%
   15.7. 1999   1.31%
   15.1. 2000   1.36%
   15.7. 2000   1.41%
   15.1. 2001   1.47%
   15.7. 2001   1.52%
   15.1. 2002   1.58%
   15.7. 2002   1.64%
   15.1. 2003   1.70%
   15.7. 2003   1.76%
   15.1. 2004   1.82%
   15.7. 2004   1.88%
   15.1. 2005   1.95%
   15.7. 2005   2.01%
   15.1. 2006   2.08%
   15.7. 2006   2.15%
   15.1. 2007   2.22%
   15.7. 2007   2.29%
   15.1. 2008   2.36%
   15.7. 2008   2.44%
   15.1. 2009   2.51%
   15.7. 2009   2.59%
   15.1. 2010   2.67%
   15.7. 2010   2.75%
   15.1. 2011   2.84%
   15.7. 2011   2.92%
   15.1. 2012   3.00%
   15.7. 2012   3.10%
   15.1. 2013   3.19%
   15.7. 2013   3.28%
   15.1. 2014   3.37%
   15.7. 2014   3.47%
   15.1. 2015   3.57%
   15.7. 2015   3.67%
   15.1. 2016   3.77%
   15.7. 2016   3.87%
   15.1. 2017   3.99%
                            ARTICOLO III
   Sull'importo  totale  dei debiti il cui pagamento e' riscaglionato
ai sensi  del  precedente  Articolo  II,  il  "Governo"  s'impegna  a
rimborsare  ed  a  trasferire  alla  "SACE" gli interessi relativi ai
debiti in questione, calcolati a decorrere dal 1 gennaio 1994 fino al
saldo totale degli stessi al tasso dell'1,57% annuo.
   Gli interessi saranno saldati nella valuta indicata nei rispettivi
contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 gennaio  -
15 luglio) la prima delle quali a scadere il 15 ottobre 1994.
                             ARTICOLO IV
   In  caso  di ritardo superiore a trenta giorni, per ogni pagamento
previsto nei precedenti Articoli II e III del  presente  Accordo,  il
"Governo"  s'impegna  a  rimborsare  ed a trasferire prontamente alla
"SACE" interessi di mora calcolati al "LIBOR"  a  sei  mesi  rilevato
alla data di scadenza ed incrementato di 0,5 punti di percentuale.
                             ARTICOLO V
   Ad   eccezione  delle  norme  del  presente  Accordo,  questo  non
pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal  diritto
comune  o  gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui
si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo 1.
                             ARTICOLO VI
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
   IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
abilitati, hanno firmato il presente Accordo.
   Fatto  a Roma, in due esemplari in lingua francese, il 6 Settembre
1994.
Per il Governo della                  Per il Governo della Repubblica
Repubblica Italiana                   Socialista del Vietnam
                                484.
                     Amman, 8/17 settembre 1994
              Scambio di Lettere costituente un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo del Regno Hashemita di Giordania
            per la proroga del consolidamento del debito
    di cui all'Accordo dell'11 gennaio 1993, con due Allegati (1)
               (Entrata in vigore: 17 settembre 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                              Amman, 8 settembre 1994
Eccellenza,
   ho l'onore di confermare che, in base alla decisione del  Club  di
Parigi,  il  periodo  di  consolidamento di cui all'Accordo fra i due
Governi, concluso l'11 gennaio 1993, come da Verbale  Concordato  del
28 febbraio 1992, sara' prorogato fino alla fine di febbraio 1994.
   I  nuovi  Allegati  1  e 3 "emendati" sono compresi nella presente
Lettera.
   Resta inteso che tutte le disposizioni dell'Accordo  firmato  l'11
gennaio 1993 rimangono invariate.
   Ho l'onore di suggerire che, se quanto sopra e' accettabile per il
Suo  Governo,  la  presente  lettera  e  la  Sua risposta di conferma
insieme costituiranno un  accordo  fra  i  nostri  due  Governi,  che
entrera' in vigore alla data della Sua risposta.
   La  prego  di  accettare,  Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                                Dr. Romualdo Bettini
                                                Ambasciatore d'Italia
______________________________
H.E. Dr. Sami Gammoh
Ministro delle Finanze
AMMAN
 
17/9/1994
Sua Eccellenza
Dr. Romualdo Bettini
Ambasciata d'Italia
Amman - Giordania
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua  lettera  dell'8  settembre
1994, il cui testo e' il seguente:
   "Ho  l'onore di confermare che, in base alla decisione del Club di
Parigi, il periodo di consolidamento di cui  all'Accordo  fra  i  due
Governi,  concluso  l'11 gennaio 1993, come da Verbale Concordato del
28 febbraio 1992, sara' prorogato fino alla fine di febbraio 1994.
   I nuovi Allegati 1 e 3 "emendati"  sono  compresi  nella  presente
Lettera.
   Resta  inteso  che tutte le disposizioni dell'Accordo firmato l'11
gennaio 1993 rimangono invariate.
   Ho l'onore di suggerire che, se quanto sopra e' accettabile per il
Suo Governo, la presente  lettera  e  la  Sua  risposta  di  conferma
insieme  costituiranno  un  accordo  fra  i  nostri  due Governi, che
entrera' in vigore alla data della Sua risposta.
   La prego di accettare, Eccellenza, i sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione."
Ho  l'onore  di confermare che i termini e le condizioni di cui sopra
sono accettabili per il Governo del Regno Hashemita di  Giordania,  e
che  la Sua lettera, insieme con gli Allegati e la presente risposta,
costituiranno un Accordo in materia fra i  nostri  due  Governi,  che
entrera'   in  vigore  in  data  odierna  e  costituira'  la  proroga
dell'Accordo Bilaterale di Consolidamento dell'11 gennaio 1993.
La prego di accettare,  Eccellenza,  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
Sami I. Gammoh
Ministro delle Finanze
                                485.
                       Roma, 22 settembre 1994
        Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan
               (Entrata in vigore: 22 settembre 1994)
     DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA
         REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
   La  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  del Kazakhstan, d'ora
innanzi dette le Parti,
convinte della necessita' di sviluppare le relazioni  tra  gli  Stati
sulla  base  dei  principi  della  democrazia,  della  liberta' della
solidarieta' e del rispetto dei diritti umani,
decise a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla  stabilita'  in
Eurasia e nel mondo intero,
determinate   a   sviluppare   stretti  rapporti  di  amicizia  e  di
collaborazione tra i due popoli,
   hanno convenuto quanto segue.
1. La Repubblica Italiana e la Repubblica del  Kazakhstan  fonderanno
le  loro  relazioni  sul  diritto  internazionale  e  sul  rispetto e
l'osservanza della Carta delle Nazioni  Unite,  dell'Atto  finale  di
Helsinki,  della  Carta  di Parigi per una nuova Europa e degli altri
documenti  della  CSCE.  Le  Parti   si   ispireranno   ai   principi
dell'uguaglianza  sovrana tra gli Stati, del rispetto dell'integrita'
territoriale,   dell'immutabilita'   e   dell'inviolabilita'    delle
frontiere,  della  composizione  pacifica  delle  controversie, della
parita'  dei  diritti  e  del  reciproco  vantaggio,  della  corretta
osservanza degli obblighi internazionali.
   Le  Parti  attribuiscono grande importanza al rispetto dei diritti
dell'uomo e delle minoranze etniche, dei principi democratici e delle
liberta' fondamentali.
2.  La  Repubblica  Italiana e la Repubblica del Kazakhstan ritengono
che i cambiamenti politici, economici  e  sociali  intervenuti  nelle
relazioni  internazionali debbano accompagnarsi ad una collaborazione
piu' stretta tra gli Stati, soprattutto nei campi della  sicurezza  e
del  disarmo,  per  assicurare  a  tutti  i  popoli pace, stabilita',
progresso e benessere economico e sociale.
   Le  Parti  sono  convinte  che  la  sicurezza  internazionale  sia
indissolubilmente  legata  all'affermazione e all'approfondimento dei
cambiamenti democratici in  Europa  ed  in  Asia,  nel  rispetto  del
diritto di ogni popolo a scegliere il proprio destino e a determinare
la propria politica interna ed estera autonomamente e senza ingerenze
esterne.
3.  Le  Parti  si pronunciano fermamente a favore di un rafforzamento
del regime di non proliferazione nucleare e dell'adozione di efficaci
misure intese a prevenire la proliferazione di tutti gli armamenti di
distruzione di massa.
   L'Italia  attribuisce  grande  importanza  al   contributo   della
Repubblica  del Kazakhstan al processo di disarmo nucleare attraverso
la ratifica del Trattato sulla riduzione  e  limitazione  delle  Armi
Strategiche  (START 1) e l'adesione al Trattato di Non Proliferazione
quale stato non nucleare.
   Le Parti si  pronunciano  altresi'  in  favore  di  una  crescente
trasparenza    e    di    una   effettiva   limitazione   nel   campo
dell'esportazione degli armamenti convenzionali.
4. Le Parti sono  convinte  che  il  futuro  dei  loro  Paesi  e  del
continente  euroasiatico  dipendera' in modo decisivo da uno sviluppo
economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia
di mercato. Esse favoriranno la creazione delle necessarie condizioni
per  sviluppare  nuove   forme   di   collaborazione   reciprocamente
vantaggiosa   in   diversi   settori,   in   particolare   nei  campi
dell'energia,  dell'industria   estrattiva   e   di   trasformazione,
dell'industria meccanica, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni e
dei trasporti, delle infrastrutture, della tecnologia moderna e della
formazione professionale. Ognuna delle Parti incoraggera' l'attivita'
sul   proprio   territorio  degli  imprenditori  dell'altra  Parte  e
favorira' la collaborazione tra le ditte italiane e kazake.
   Le Parti adotteranno misure  per  la  creazione  delle  necessarie
condizioni  politiche, economiche e giuridiche per il rafforzamento e
lo sviluppo della collaborazione nei summenzionati settori.
   L'Italia e' disposta a fornire al Kazakhstan tutta l'esperienza di
cui dispone nei campi del diritto, della  politica,  dell'economia  e
della  cultura  per  favorire  un  avvicinamento  tra  i  popoli e le
societa' dei due Paesi.
5. Le Parti ritengono che la  Terra  sia  un  bene  comune  di  tutta
l'umanita' e che la preservazione e il miglioramento della vita su di
essa  debbano costituire un obiettivo prioritario di tutti i governi.
L'Italia e il Kazakhstan convengono che la  Comunita'  internazionale
debba  cooperare  attivamente  per  ridurre  i pericoli esistenti per
l'ambiente ed adottare appropriate misure per favorire gli  equilibri
ecologici,  rafforzando  i  controlli  internazionali.  L'Italia e il
Kazakhstan svilupperanno la loro collaborazione nel campo  ambientale
e procederanno allo scambio di esperienze e tecnologie.
   Le   Parti   dichiarano  che  gli  esperimenti  di  armi  nucleari
effettuati  per  lunghi  anni  nel  poligono  di   Semipalatinsk   in
Kazakhstan  e  il sensibile abbassamento del livello del lago di Aral
sono disastri ecologici di carattere globale,  di  cui  e'  possibile
superare   le   conseguenze  soltanto  attraverso  sforzi  congiunti,
utilizzando a tal fine i programmi multilaterali esistenti.
6.  Attribuendo  grande  importanza  alla  cultura  quale   strumento
prezioso per avvicinare popoli e genti, le due Parti promuoveranno in
tutti i modi possibili la cooperazione culturale tra i due Paesi, tra
l'altro   nei   settori   dell'educazione,   della  scienza  e  della
conservazione del patrimonio culturale.
   La  Repubblica   Italiana   e   la   Repubblica   del   Kazakhstan
incoraggeranno  un'ampia collaborazione tra le Universita', gli altri
istituti di  istruzione  superiore,  le  Accademie  e  gli  organismi
scientifici,  anche  attraverso  l'eventuale  scambio di ricercatori,
insegnanti e borsisti.
   Le Parti si forniranno, qualora  richieste,  reciproca  assistenza
per  il recupero dei beni culturali dell'altra Parte che risultassero
trafugati o illegittimamente esportati.
   La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan  favoriranno
gli scambi giovanili nel settore culturale e in altri campi.
7.  Le  due  Parti  ritengono  il  traffico  illegale  di  droga,  la
criminalita' organizzata e il terrorismo calamita' che travalicano le
frontiere nazionali e possono essere combattute  soltanto  attraverso
una efficace collaborazione internazionale.
   L'Italia e il Kazakhstan coopereranno, per quanto possibile, nella
prevenzione e nella repressione delle suddette attivita' illecite sia
su  base  bilaterale che multilaterale, anche attraverso la creazione
di strutture e di spazi giuridici uniformi.
8. Le Parti avranno consultazioni su questioni afferenti le relazioni
bilaterali e i problemi internazionali di mutuo interesse.
   I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti  regolari.
L'Italia   e   il   Kazakhstan  collaboreranno  nelle  Organizzazioni
Internazionali di cui fanno o faranno parte.
   Le Parti dedicheranno particolare  attenzione  allo  sviluppo  dei
rapporti interparlamentari.
   Esse  favoriranno altresi' i contatti diretti tra i loro cittadini
e promuoveranno i gemellaggi  e  lo  sviluppo  dei  rapporti  tra  le
regioni e le citta' dei due Paesi.
9.  La  Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan confermano
che la presente dichiarazione non  e'  diretta  contro  alcuno  stato
terzo e che non incide in alcun modo sui diritti e doveri delle Parti
derivanti   da   altri   Trattati   e   dagli  Accordi  bilaterali  e
multilaterali di cui esse sono gia' parte.
Fatto a Roma, il 22 settembre 1994
Il Presidente del Consiglio della       Il Presidente della
Repubblica Italiana                     Repubblica del Kazakhstan
(Firma illeggibile)                     (Firma illeggibile)
                                486.
                       Roma, 22 settembre 1994
             Dichiarazione sulla cooperazione economica
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan
               (Entrata in vigore: 22 settembre 1994)
    DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA
               ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Kazakhstan, chiamate d'ora innanzi le Parti,  partendo
dalla  volonta'  di sviluppare la collaborazione economica sulla base
dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio cui
le  Parti  attribuiscono  particolare  importanza,  come  fattore  di
sviluppo  sociale  e  di  stabilita'  politica,  convengono su quanto
segue:
   1. Nel quadro di tale collaborazione, l'Italia e' pronta a fornire
un contributo concreto  al  processo  delle  riforme  economiche,  al
passaggio  all'economia  di  mercato  ed  alla  maggiore integrazione
dell'economia del Kazakhstan nell'economia mondiale.
   2. La Parti prendono  atto  con  soddisfazione  dell'ingresso  del
Kazakhstan   nel   Fondo   Monetario  Internazionale  e  nella  Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo. Esse sono convinte
che cio' possa favorire l'avvio di un programma di sostegno da  parte
di  queste Istituzioni Finanziarie alle riforme economiche in atto in
Kazakhstan.
   3. La collaborazione economica tra le  Parti  si  inscrivera'  nel
contesto  delle  azioni  di  sostegno alle riforme nel Kazakhstan che
verranno convenute a livello internazionale. Tali azioni mireranno  a
fornire  un supporto alle riforme economiche in Kazakhstan concordate
con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca  Internazionale  per
la Ricostruzione e lo Sviluppo.
   4.  Le  Parti  si  impegnano,  ai  fini di un corretto e fruttuoso
sviluppo dei rapporti economici bilaterali, ad assicurare il regolare
servizio delle  obbligazioni  finanziarie  reciproche,  assistite  da
garanzia governativa.
   Le Parti riconoscono altresi' l'opportunita' di adottare le misure
necessarie  di  loro competenza anche nei casi in cui le obbligazioni
finanziarie reciproche non sono assistite da garanzia governativa.
   5. Ciascuna delle Parti attribuisce  particolare  importanza  allo
sviluppo  della collaborazione economica, nel comune interesse. A tal
fine, le Parti  favoriranno  ogni  forma  di  collaborazione  tra  le
rispettive  imprese  ed  organizzazioni  e  faranno  ogni  sforzo, in
conformita' alle legislazioni vigenti nei due Paesi,  per  creare  le
condizioni  economiche  piu'  proficue  per  il  rafforzamento  e  lo
sviluppo  dell'attivita'  degli  imprenditori  di   una   Parte   nel
territorio dell'altra Parte.
   6.  Le  Parti,  per favorire il passaggio a forma di piu' avanzata
collaborazione,  favoriranno  la  conclusione  di  Accordi   per   la
promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia
imposizione sui redditi.
   Tali  misure  sono  intese  a  facilitare  l'afflusso  di capitali
privati per investimenti  destinati  a  sviluppare  ulteriormente  le
capacita' produttive del Kazakhstan.
   7.   Le   Parti   restano  vincolate  agli  impegni  bilaterali  e
multilaterali  assunti  in  precedenza,  in  particolare  per  quanto
riguarda  gli  obblighi  derivanti  all'Italia dalla sua appartenenza
alla Unione Europea.
   8. Le Parti concordano che la collaborazione economica  bilaterale
debba essere concentrata in settori prioritari quali:
   - energia e idrocarburi;
   - industrie minerarie;
   - trasporti e telecomunicazioni;
   - industria chimica e farmaceutica;
   - produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei
     prodotti agricoli;
   - turismo;
   - potenziamento della piccola e media industria;
   9. Le Parti si adopereranno per assicurare alle rispettive imprese
parita'  di  trattamento  rispetto  a quello concesso alle imprese di
Paesi terzi.
   Le Parti di adopereranno per  assicurare  altresi'  ai  rispettivi
cittadini  ed  Uffici  di  rappresentanza  commerciale un trattamento
fiscale non meno favorevole di  quello  praticato  nei  confronti  di
cittadini ed Uffici di rappresentanza di Paesi terzi.
   Esse  favoriranno  la costituzione di societa' miste, anche con la
partecipazione di terzi partners.
   Le Parti concordano che  eventuali  controversie  tra  le  imprese
dell'una  e dell'altra parte potranno al termine dei contratti che le
imprese stipuleranno essere risolte  in  conformita'  al  Regolamento
Arbitrale UNCITRAL ("United Nations Commission on International Trade
Law"),  su  richiesta  di  una delle due Parti, salvo che i contratti
interessati non propongano altre soluzioni.
   10. Le  Parti,  consapevoli  delle  difficolta'  connesse  con  il
passaggio  del Kazakhstan all'economia di mercato, collaboreranno nel
settore  della  formazione  professionale  e  manageriale  le   Parti
concorderanno  le  misure  di  assistenza tecnica che l'Italia potra'
fornire, nell'ambito delle iniziative comunitarie in questo settore e
nei limiti consentiti  dalla  legislazione  italiana  esistente,  nel
periodo di transizione Kazakhstan verso l'economia di mercato.
   L'Italia  e' disponibile, a questo scopo, a mettere a disposizione
del Kazakhstan la sua avanzata esperienza nel  campo  delle  medie  e
piccole imprese.
   11.  Le  Parti  consapevoli  dell'importanza  che  la cooperazione
scientifica e tecnologica riveste per lo sviluppo dei rapporti tra  i
due  Stati, concordano che essa debba essere concentrata nei seguenti
settori prioritari:
   - Energie convenzionali e rinnovabili;
   - Protezione ambientale e prevenzione degli incidenti industriali;
   - Sicurezza nucleare;
   - Tecnologie dello spazio;
   - Sanita';
   - Nutrizione, e Farmacologia;
   - Processi tecnologici nel  campo  delle  industrie  meccaniche  e
     chimiche, nuovi materiali, automazione, robotica, informatica, e
     tecnologia della comunicazione;
   - Biotecnologie e nuove tecnologie nell'agricoltura;
   - Geologia, idrologia e sismologia;
   -  Processi  tecnologici  per  il  trattamento delle materie prime
     minerali.
   Le Parti concordano altresi' sull'opportunita'  di  stipulare  uno
specifico protocollo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
   Le  Parti,  consapevoli  dell'importanza  della  sicurezza e della
stabilita' dei  rifornimenti  di  energia,  petrolio  e  gas  per  lo
sviluppo  della  cooperazione  economica  e  per  attrarre potenziali
investitori, dedicheranno particolare  attenzione  alle  ricerche  in
campo  energetico,  allo sfruttamento ed al trasporto del gas e degli
idrocarburi.    Tale   collaborazione,   che   richiede   la   attiva
partecipazione delle due Parti e  che  consolidera'  i  rapporti  con
altri   paesi   limitrofi,   verra'   sviluppata   nell'ambito  delle
Istituzioni Internazionali e della Carta Europea  dell'Energia,  allo
scopo   di  sviluppare  congiuntamente  i  progetti  infrastrutturali
necessari ad una reciproca maggiore integrazione.
   13.  Le  Parti  svilupperanno  la  cooperazione  nel  campo  della
protezione  dell'ambiente.  Esse intendono promuovere ed incentivare,
nel quadro della legislazione di entrambi  i  paesi,  ogni  forma  di
cooperazione  a  livello  bilaterale e multilaterale, in un quadro di
sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire  la
difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento.
   14.  Le  Parti collaboreranno per il miglioramento della sicurezza
delle centrali nucleari, con particolare riferimento  all'adeguamento
degli impianti esistenti alle normative internazionali di sicurezza.
   15. Le Parti favoriranno, nei limiti del possibile lo sviluppo dei
loro    collegamenti    nei    settori    dei   trasporti   e   delle
telecomunicazioni.
   16. Le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi  fissati  nella
presente  Dichiarazione,  favoriranno  gli  scambi  di visite ad ogni
livello.
   Fatto a Roma, il ventidue  settembre  millenovecentonovantaquattro
in due esemplari, in lingua italiana e kazaka.
   PER IL GOVERNO                    PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA            DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
(Firma illeggibile)                  (Firma illeggibile)
 
 
                                487.
                    Ouagadougou, 29 ottobre 1994
                        Protocollo d'Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                e il Governo del Burkina Faso, la FAO
     e la Cassa Nazionale del Credito Agricolo del Burkina Faso,
       per il rimborso residuo dei fondi relativi al progetto
            "Programma di sviluppo rurale del Centro Est"
                (Entrata in vigore: 29 ottobre 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                        PROTOCOLLO D'ACCORDO
Tra i sottoscritti =
-  Il  Ministero  dell'Agricoltura e delle Risorse Animali (MARA) del
Burkina Faso rappresentato dal suo Segretario Generale;
- La Cassa Nazionale di Credito Agricolo  del  Burkina  rappresentata
dai suo Direttore Generale;
-  La  FAO rappresentata dal sue Rappresentante Residente nel Burkina
Faso;
- Il Governo italiano rappresentato dal  Rappresentante  dell'Ufficio
della Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia in Burkina;
                              PREAMBOLO
-   Considerando  che  il  Burkina  Faso  ha  elaborato  un  progetto
denominato Progetto di Sviluppo Rurale Integrato del Dipartimento del
Centro Est,
-  Considerando  che  il  Governo  Italiano   ha   fornito   la   sua
partecipazione finanziaria alla realizzazione di tale progetto,
-  Considerando  che  la  FAO e' stata nominata agenzia esecutiva per
conto del Governo Italiano;
- Considerando che la CNCA-BURKINA  e'  stata  nominata  dal  Governo
Burkinabe'  a  realizzare  la  quota  di progetto relativa al credito
agrario;
- Considerando che e'  stata  firmata  tra  la  FAO  e  la  CNCA  una
Convenzione  sulle  modalita'  di  attuazione della quota di progetto
relativa al credito agrario;
- Considerando che ai sensi di detta Convenzione la CNCA ha  ricevuto
dalla FAO l'ammontare di 528 347 413 FCFA;
LE PARTI HANNO CONVENUTO E STABILITO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO PRIMO
I  fondi  percepiti  dalla  CNCA - B nel quadro dell'attuazione della
Convenzione del 10 giugno 1985 ossia l'ammontare di 528 347 413  FCFA
saranno rimborsati alla FAO secondo il seguente scadenzario:
- alla firma del presente protocollo  = 211 338 964 FCFA
- 31.12.94                            = 105 669 482 FCFA
- 31.12.95                            = 105 669 482 FCFA
- 31.12.96                            = 105 669 485 FCFA
ARTICOLO 2
La  FAO destinera' gli importi ricevuti in base a direttive impartite
di comune accordo dal  Ministero  dell'Agricoltura  e  delle  Risorse
Animali del Burkina Faso e dal Governo Italiano.
ARTICOLO 3
Il  presente  Protocollo  ha effetto a decorrere dalla data della sua
firma  e  pone  fine  agli  obblighi  della  CNCA   stabiliti   nella
Convenzione del 10 giugno 1985.
Fatto a Ouagadougou in 4 esemplari il
Per la CNCA     Per il MARA     Per la FAO           Per il
                                                     Governo
                                                     Italiano
Il Direttore    Il Segretario   Il Rappresentante    L'Ambasciatore
 Generale        Generale        Residente            d'Italia
                                488.
                       Dakar, 25 novembre 1994
                        Protocollo d'Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica del Senegal
                 per l'effettuazione della fase III
   del "Programma sanitario nella Regione di Louga", con Allegato
                (Entrata in vigore: 25 novembre 1994)
        PROTOCOLLO D'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
         ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
          PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FASE III DEL "PROGRAMMA
                  SANITARIO NELLA REGIONE DI LOUGA"
Preambolo
Il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica del Senegal
-  desiderosi  di  rafforzare  i  vincoli  di  amicizia  tra Italia e
  Senegal.
- desiderosi di proseguire e di rafforzare la loro  cooperazione  per
  migliorare  i  servizi  sanitari  in favore della popolazione della
  Regione di Louga, nel quadro di un programma denominato  "Programma
  sanitario nella Regione di Louga".
-  in  accordo con quanto concordato nell'ambito della VI Commissione
  Mista italo-senegalese tenuta a Dakar il 17-19 Dicembre  1990  e  a
  Roma il 17-18 Marzo 1991 relativamente all'estensione del programma
  sanitario nella Regione di Louga,
-  visti  i  risultati  positivi  ottenuti nel quadro delle attivita'
  svolte durante le fasi precedenti del programma,
-  tenendo  conto  degli   orientamenti   identificati   durante   la
  valutazione  congiunta senegalo-italiana delle attivita' della fase
  II del programma svolta dal 1989 al 1993,
- dichiarando di voler adempiere alle proprie responsabilita' in  uno
  spirito di amicizia e collaborazione,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I - BASE DELLE RELAZIONI
-  L'Accordo  di  Cooperazione  Economica e Tecnica tra la Repubblica
  Italiana e la Repubblica del Senegal firmato il 02/10/1962,
- il Protocollo Addizionale firmato il 07/01/84,
-  l'Accordo  di  Cooperazione  tra  la  Repubblica  Italiana  e   la
  Repubblica del Senegal firmato il 23/05/86,
costituiscono  le basi giuridiche delle relazioni di Cooperazione tra
i due Paesi.
ARTICOLO II - OBIETTIVI
I principali obiettivi del programma sono:
1)  Contribuire  al  miglioramento del sistema di sanita' di base nel
   Distretto di Louga.
2) Rafforzare le capacita' operative dell'Ufficio Regionale Sanitario
   di Louga.
3) Rafforzare le capacita' operative dell'Ospedale Regionale di Louga
   nel servizio di Pediatria e nell'ambito del recupero dei costi.
ARTICOLO III - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma comprende tre componenti:
3.1 Sostegno al sistema di sanita' di base nel Distretto di Louga
    Nel quadro delle priorita' identificate  dal  Piano  di  sviluppo
    sanitario del Distretto di Louga, il programma contribuira' a:
    -  migliorare  le  infrastrutture et le attrezzature dei Posti di
      Salute del Distretto;
    - organizzare  la  formazione  e  l'aggiornamento  del  personale
      sanitario del Distretto di Louga;
    -   migliorare   il  sistema  di  approvvigionamento  di  farmaci
      essenziali secondo i principi dell'Iniziativa di Bamako.
3.2 Sostegno all'Ufficio Regionale Sanitario
    Nel quadro delle priorita' identificate  dal  Piano  di  sviluppo
    sanitario della Regione di Louga, il programma contribuira' a:
    - completare la costruzione e la fornitura delle attrezzature del
      Centro di Sanita' di Louga;
    -  migliorare una parte delle attrezzature dell'Ufficio Regionale
      Sanitario;
    - migliorare il sistema d'informazione sanitaria;
    - migliorare le attivita' di supervisione dell'Ufficio  Regionale
      Sanitario.
3.3 Sostegno all'Ospedale Regionale
    Il programma contribuira' a:
    - migliorare il sistema di recupero dei costi;
    - migliorare il servizio di Pediatria.
ARTICOLO IV - IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
4.1  La  Direzione  Generale  della  Cooperazione  allo  Sviluppo del
    Ministero italiano degli  Affari  Esteri  si  incarichera'  della
    gestione  diretta  delle  attivita'  dei  componenti  3.2  e  3.3
    (Regione e Ospedale) e  affidera'  l'esecuzione  delle  attivita'
    della  componente  3.1  (Distretto)  a  una Agenzia di esecuzione
    (denominata Bertrand Russell con sede a Louga).
4.2 Il Governo italiano, in vista di coprire i costi delle  attivita'
    delle  tre  componenti, si impegna a fornire a titolo di dono una
    somma non superiore a 3,145 miliardi di lire suddivisa in:
    - Componente Gestione diretta 630 milioni di lire;
    -  Componente  affidata  all'Agenzia  di   esecuzione   (Bertrand
      Russell) 2.515 miliardi di lire.
In particolare:
4.3  Nel  quadro della componente 3.1 "Appoggio al sistema di Sanita'
    di Base nel distretto di Louga":
    - Un fondo per le attivita' locali:
      * le spese di rinnovo e manutenzione delle infrastrutture;
      * acquisto di beni e servizi;
      * organizzazione dei corsi di formazione;
      * produzione di materiale didattico;
      * spese del personale locale,
      per un totale non superiore a 783 milioni di lire.
    - Un fondo per le attrezzature e mezzi logistici:
      * attrezzature sanitarie;
      * attrezzature diverse;
      * farmaci;
      * mezzi logistici (due veicoli, delle motociclette);
      * trasporto e assicurazioni,
      per un totale non superiore a 752 milioni di lire.
    -  Un fondo per l'assistenza tecnica e le strutture organizzative
per una somma non superiore a 980 milioni di lire:
      * studio di fattibilita';
      * selezione e formazione del personale;
      * spese di missione, contributi previdenziali e assicurazioni;
      * trasporto del personale;
      * monitoraggio;
      * assistenza tecnica con l'invio di:
        - un capo del programma, medico esperto in Sanita' Publica;
        - un tecnico logistico;
        -  altri  cooperanti  che  saranno  identificati  durante  la
          realizzazione  congiunta  del Piano Operativo per un totale
          non superiore a 48 mesi/uomini.
        (Per il Governo senegalese,  saranno  considerati  assistenti
          tecnici  del  progetto  i  cooperanti italiani con missione
          della durata di almeno un anno e per i quali dovra'  essere
          acquisito l'approvazione dal Governo senegalese
        - Segretariato Generale del Governo e Ministero della Sanita'
          e dell'Azione Sociale -)
4.4  Nel  quadro delle componenti 3.2 "Appoggio all'Ufficio Regionale
    Sanitario" e 3.3 "Appoggio all'Ospedale Regionale":
    - Un fondo di gestione in loco per:
      * spese locali per i beni e servizi necessari al  sostegno  dei
        programmi sanitari;
      *  il  completamento  del  Centro  di  Sanita'  di  Louga  e la
        fornitura di attrezzature;
      * l'acquisto di farmaci;
      * la manutenzione delle infrastrutture;
      * l'organizzazione dei corsi di formazione e la  produzione  di
        materiali didattici,
      per una somma non superiore a 630 milioni di lire.
    - Assistenza tecnica;
      *   un   Capo   programma  che  si  occupera'  delle  attivita'
        dell'Ospedale;
      * un esperto in Sanita' pubblica per  il  sostegno  all'Ufficio
        Regionale Sanitario.
ARTICOLO V - IMPEGNI DEL GOVERNO SENEGALESE
La parte senegalese si impegna a:
5.1  Accordare  al personale italiano ed ai beni acquistati in loco o
    importati   nell'ambito   del   programma   (Allegato    I)    le
    facilitazioni,  le  protezioni e gli esoneri e gli altri vantaggi
    fiscali e doganali previsti negli Accordi di Cooperazione tra  la
    Repubblica   italiana   e   la   Repubblica  del  Senegal  citati
    nell'Articolo I.
5.2 Prendere tutte le disposizioni utili a:
    *  mantenere  per  quanto  possibile  nell'area  d'intervento  il
      personale formato nel quadro del programma;
    * assicurare l'assegnazione di omologhi senegalesi necessari alla
      sostituzione del personale espatriato;
    *  assicurare  nel  limite  dei  fondi messi a disposizione dello
      Stato, i farmaci, il  materiale  di  consumo  e  il  carburante
      destinati  abitualmente  alle  attivita'  sanitarie  della zona
      d'intervento.
5.3  Tenere  a  disposizione  del   programma   con   riserva   delle
    disposizioni   riguardanti   la  sicurezza  nazionale,  tutte  le
    informazioni sanitarie, epidemiologiche e  finanziarie  che  sono
    necessarie alla pianificazione e all'esecuzione del programma.
ARTICLE VI - DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITA'
6.1  Per  la parte senegalese il programma sara' eseguito dai servizi
    tecnici del Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale, di cui
    il Rappresentante e' il Medico Capo della Regione.
6.2 Per la parte italiana il programma sara' eseguito dalla DGCS  del
    Ministero degli Affari Esteri che nominera':
    -   un   Responsabile   italiano   per  le  attivita'  a  livello
      dell'Ufficio Regionale  Sanitario  et  dell'Ospedale  (Gestione
      diretta);
    -  una  Agenzia  di  esecuzione  per  le  attivita' a livello del
      distretto.  L'Agenzia  di  esecuzione  nominera'   il   proprio
      Responsabile.
6.3  Il  Medico  Capo  della  Regione  ed  i Responsabili italiani si
    assumeranno la responsabilita' di:
    - realizzare congiuntamente un Piano operativo finanziario;
    - tenere riunioni mensili  di  valutazione  e  di  pianificazione
      delle attivita';
    -   mantenere   una   stretta   collaborazione   coinvolgendo  le
      controparti nella presa di decisioni.
6.4  Il  Piano  operativo  dovra'  essere  approvato   dagli   uffici
    competenti   delle   due   parti:  la  Direzione  Generale  della
    Cooperazione allo Sviluppo per la parte italiana ed il  Ministero
    della Sanita' e dell'Azione Sociale per la parte senegalese.
6.5  La  gestione  e  la  contabilita'  dei  fondi  in  loco  saranno
    effettuate dai due Responsabili italiani  del  programma  secondo
    norme   e   procedure   stabilite   dalla   DGCS.   Tuttavia   la
    documentazione contabile  rimarra'  a  disposizione  e  relazioni
    finanziarie   periodiche   saranno   inviate  per  conoscenza  al
    Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale tramite  il  Medico
    Capo della Regione.
6.6  I  veicoli e beni forniti nell'ambito del programma rimarrano di
    proprieta' della Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
    Sviluppo  per  la durata del programma e diverrano proprieta' del
    Ministero della Sanita'  e  dell'Azione  Sociale  alla  fine  del
    Programma stesso.
6.7   Le   due   parti   organizzeranno  congiuntamente  riunioni  di
    valutazione alla fine del primo e del secondo anno di  esecuzione
    del  programma.  A  tale  proposito,  indicatori  chiave  saranno
    identificati nel quadro del Piano operativo.
6.8 Le controversie che non troveranno soluzione tra  i  Responsabili
    del programma saranno risolte per via diplomatica.
ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
7.1  Il  presente  Protocollo  entrera' in vigore alla data della sua
    firma.
    Il  Protocollo coprira' un periodo di 24 mesi dalla data d'inizio
    delle attivita' (21 feb. 1994);  tuttavia,  le  attivita'  svolte
    nell'ambito  della  Gestione  diretta potranno coprire un periodo
    piu' breve.
    Una eventuale  proroga  potra'  essere  racommandata  nell'ambito
    della  valutazione  congiunta  finale e confermata con un accordo
    specifico tra le due parti.
7.2 Il Protocollo potra' essere modificato di comune accordo  tra  le
    due parti.
7.3  Il  presente Protocollo e' redatto in lingua italiana e francese
    tutte due facenti ugualmente fede.
Fatto a Dakar, il 25/11/94  in  n.  4  copie  in  lingua  italiana  e
francese
Per il Governo della                    Per il Governo della
Repubblica del Senegal                  Repubblica Italiana
Il Ministero dell'Economia              L'Ambasciatore d'Italia
delle Finanze e del Piano               a Dakar
Papa Ousmane SAKHO                      Guido Rizzo-Venci
(Timbro - Firma)                        (Timbro - Firma)
                             ALLEGATO I
_____________________________________________________________________
  LISTA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
                        SANITARIO DI LOUGA
_____________________________________________________________________
VEICOLI
MOTOCICLETTE
PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI E MOTOCICLETTE
CARBURANTE E LUBRIFICANTI
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DELLE MOTOCICLETTE
CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
MATERIALE INFORMATICO (COMPUTER, STAMPANTE)
MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE (NASTRO ...)
FOTOCOPIATRICI CON MATERIALE CONSUMABILE
MATERIALE TELEFONICO E FAX
PEZZI DI RICAMBIO MATERIALE INFORMATICO, FAX E TELEFONO
MOBILI D'UFFICIO
ATTREZZATURA D'UFFICIO
MOBILI SANITARI
MATERIALE SANITARIO CONSUMABILE
ATTREZZATURE SANITARIE