478. Entebbe, 17 luglio 1990 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda sulla assistenza italiana alle attivita' sanitarie nel distretto di Hoima (Entrata in vigore: 17 luglio 1990) TRADUZIONE NON UFFICIALE Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica di Uganda ed il Governo della Repubblica Italiana sull'assistenza italiana alle attivita' sanitarie nel Distretto di Hoima Il presente accordo e' concluso in data odierna, 17 luglio 1990, tra il Governo della Repubblica di Uganda rappresentato dal Segretario permanente del Ministero della Sanita' (in appresso denominato "il Governo"), E il Governo della Repubblica Italiana rappresentato da S.E. l'Ambasciatore della Repubblica d'Italia in Uganda (in appresso denominato "Governo donatore") d'altra parte. Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre- stare assistenza al Governo ugandese, ed in base alle norme del succitato Accordo, l'Organizzazione Non-Governativa A.V.S.I. (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - "Interna- tional Service Volunteers'Association" di Corso Sozzi, N. 48 - 47023 CESENA (FO), (in appresso denominata A.V.S.I.) gia' opera in programmi di cooperazione sanitaria nel distretto di Kitgum; E Considerando che il Governo della Repubblica Ugandese, soddisfatto delle ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI, desidera estendere al Distretto di Hoima, per i prossimi due anni, la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana per mezzo della stessa organizzazione, E Considerando che il Governo della Repubblica Ugandese, al fine di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla popolazione dell'Uganda, intende continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica di Uganda attraverso l'ONG italiana AVSI, DI CONSEGUENZA il presente Accordo stabilisce quanto segue:- Articolo 1 Portata I programmi sanitari previsti nel presente Accordo intendono fornire un contributo significativo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nel Distretto di Hoima. Articolo 2 Obiettivi Generali Gli obiettivi generali del programma saranno di: 2.1 Ricostruire e ripristinare i servizi sanitari entro le zone prescritte; 2.2 Mettere in opera i principi e le prassi del Servizio Sanitario di Base; 2.3 Migliorare gli standard sanitari, dando la precedenza ai gruppi di bambini; 2.4 Effettuare una graduale integrazione, nel Distretto, delle attivita' terapeutiche, preventive e promozionali; 2.5 Sviluppare strategie e prassi volte al rafforzamento di un rapporto effettivo tra le principali unita' sanitarie rurali e l'Ospedale di Hoima; 2.6 Formare il personale medico sanitario mediante: i. una formazione sul posto di lavoro ii. corsi di aggiornamento Articolo 3 Obiettivi specifici Oltre agli obiettivi generali di cui all'Articolo 2, sono previsti anche obiettivi specifici. 3.1. I seguenti obiettivi si applicheranno in maniera specifica alle 15 principali unita' sanita' rurali: 3.1.1 Appoggio alle attivita' dell'UNEPI integrative dei programmi di immunizzazione, di controllo delle malattie diarroiche, di controllo della malnutrizione negli ospedali per minori di cinque anni, e che prevedono il coinvolgimento dei medici e dei volontari italiani che lavorano nell'Ospedale di Hoima; 3.1.2. Miglioramento del livello d'igiene e delle forniture di acqua potabile nel Distretto, incoraggiando l'uso di latrine V.I.P. e la protezione delle fonti, per mezzo di un'adeguata tecnologia e di una partecipazione a livello della comunita'; 3.1.3 Sostegno a seminari, corsi e laboratori per il personale, in vista di migliorare il loro livello sia manageriale sia operativo; 3.1.4 Sostegno ad un Bollettino sanitario da distribuire al personale; 3.1.5 Ripristino di un Programma di controllo della TBC e sostegno al Sistema sanitario informativo; 3.2 I seguenti obiettivi si applicheranno in maniera specifica all'Ospedale di Hoima: 3.2.1 Rinnovo di tutti gli edifici: i. Riparazioni generali e risistemazione di tutte le corsie e dei vari reparti; ii. installazione di un impianto di energia autonomo; iii. Installazione di una fonte autonoma per l'approvvigionamento di acqua; iv. Identificazione di un rimedio immediato, sia pure provvisorio, per far fronte all'ostruzione del sistema di fognature. 3.2.2 Fornitura di tutte le attrezzature necessarie per riattivare i vari servizi. 3.2.3 Formazione del personale medico mediante: i. formazione sul posto di lavoro ii. corsi di aggiornamento 3.2.4 Creazione di un laboratorio per la manutenzione dell'ospedale; 3.2.4 Sviluppare l'ospedale di Hoima come Ospedale regionale dove abbiano luogo ad intenzione di altri medici, in particolare quelli interni, consultazioni e formazione professionale almeno nel settore della pediatria. Articolo 4 Impegni del Governo italiano Gli impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso l'AVSI per la realizzazione di questi programmi includono la fornitura ed il finanziamento di quanto segue: 4.1 Personale Tecnico italiano i. Specialista pediatrico/Capo equipe; ii. 3 medici; iii. 1 Tecnico "tuttofare" 4.2 Trasporto i. 2 autoveicoli a quattro ruote; ii. 1 autocarro per collettame; iii. 5 motorini; iv. Finanziare i costi del combustibile e della manutenzione nella misura del 75% delle spese per il primo anno, e del 50% delle spese nel secondo anno. 4.3. EDIFICI 4.3.1 Costruzione nell'Ospedale di Hoima, di una officina inclusiva di vari settori: falegnameria, idraulica, laboratori elettrici e meccanici; 4.3.2 Costruzione di un serbatoio d'acqua con un nuovo sistema per l'approvvigionamento dell'acqua nell'Ospedale di Hoima; 4.3.3. Preparazione di un locale per l'Impianto generatore nell'Ospedale di Hoima 4.3.4 Fornitura di materiale di costruzione essenziale per la protezione delle sorgenti e la costruzione di latrine V.I.P. nel Distretto di Hoima. 4.4 Equipaggiamento 4.4.1 Fornitura delle attrezzature necessarie, mobilio ed arredi per le strutture ospedaliere; 4.4.2 Fornitura di materiale di cancelleria e di attrezzature per le scuole di formazione, i seminari ed i corsi; 4.4.3 Fornitura di macchinari e di cancelleria per la produzione del Bollettino sanitario; 4.4.4 Fornitura di attrezzature d'ufficio per il Sovrintendente medico, il Medico distrettuale e l'equipe medica italiana; 4.4.5 Fornitura di strumenti e di macchinario per il laboratorio dell'Ospedale di Hoima; 4.5 FARMACI L'ospedale sara' approvvigionato con una riserva di farmaci, l'occorrente per le medicazioni e articoli vari al fine di far fronte a tutti i fabbisogni di qualunque periodo di emergenza. 4.6 INCENTIVI Gli incentivi per il personale medico sanitario saranno erogati attraverso il Servizio gia' in funzione di Risparmio e di Credito all'interno dell'Ospedale. Articolo 5 Impegni del Governo della Repubblica Ugandese 5.1 Il Governo Ugandese fornira' il suo appoggio al programma, assicurando una completa cooperazione con l'equipe italiana. 5.2 Il Governo: a) fornira' una completa assistenza e le necessarie autorizzazioni, compresa, se ritenuta appropriata, l'importazione in esenzione doganale del macchinario e delle merci necessarie, l'esonero da ogni onere fiscale e la possibilita' di pagare mediante conti stranieri per l'esecuzione dei lavori edilizi nell'Ospedale di Hoima; b) Fornira', per tutta la durata del progetto, tutto il personale professionale ed ausiliario necessario all'ospedale ed al Distretto; c) sostituira' gradualmente, in tempo debito e di comune accordo con entrambe le Parti, il personale italiano con personale ugandese adatto e qualificato; d) fara' avere al personale italiano che lavora nel programma i documenti necessari, previsti dalle norme ugandesi; e) fornira' un'adeguato alloggio con mobilio ed arredi al personale italiano. Articolo 6 Obblighi L'equipe italiana: a) svolgera' il suo lavoro in conformita' con le prescrizioni del Ministero della Sanita' dell'Uganda; b) si asterra' da ogni altra attivita' retribuita per tutta la durata del suo mandato; c) Rispettera' appieno le leggi, i regolamenti e le norme doganali ugandesi, nonche' il principio di noninterferenza negli affari interni dell'Uganda; d) Svolgera' le sue funzioni in conformita' con i principi piu' elevati di etica medica e professionale e con i principi e le prassi internazionali. Articolo 7 Privilegi ed Immunita' 7.1 Il disposto dell'Accordo Uganda-Italia di cooperazione tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applichera' pienamente ai membri del personale italiano ed ai loro famigliari a carico nonche' alle attrezzature ed alle forniture utilizzate nel programma; 7.2 Il Governo ugandese si assumera' la responsabilita' civile per gli atti compiuti dal personale italiano durante le loro attivita' professionali connesse al programma, tranne che per atti di negligenza grave e/o omissioni tali da dar luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi. Articolo 8 Valutazione Sara' effettuata annualmente, dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia, e con la partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione, una valutazione ufficiale congiunta sull'avanzamento del programma e sulle condizioni di lavoro generali. Articolo 9 Durata 9.1 Il presente accordo avra' una durata di due anni prorogabile e rinnovabile in base all'accordo reciproco di entrambi i Governi. 9.2 Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambe le Parti. Articolo 10 Approvazione Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma da entrambe le parti. Fatto in duplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno scritti sopra, entrambe le copie essendo parimenti autentiche. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Ugandese Repubblica italiana Firma ............... ................ Nome. B. OLOWO FREERS Alessio Carissimo .. Qualifica: Segretario Qualifica: Ambasciatore permanente Luogo .. Entebbe .... Luogo .. Entebbe 479. Victoria-Mahe, 18 settembre 1991 Memorandum d'Intesa sulle consultazioni aeronautiche tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Seychelles per la modifica della tabella delle rotte di cui all'Accordo aereo del 13 novembre 1984, con due Allegati (Entrata in vigore: provvisoriamente 18 settembre 1991) definitivamente 5 luglio 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA 1. Su richiesta delle Autorita' Aeronautiche italiane ed in conformita' con l'articolo 14 dell'Accordo sui Servizi Aerei, firmato a Victoria il 13 novembre 1984, la delegazione del Governo della Repubblica Italiana, guidata dal Dott. E. Chiavarelli, e la delegazione del Governo della Repubblica delle Seychelles, guidata dal Sig. F.A. Karkaria, si sono incontrate a Mahe, Seychelles, dal 17 al 18 settembre 1991. 2. L'elenco delle due delegazioni si trova in allegato (Allegati I e II). 3. Le due delegazioni hanno concordato quanto segue: Le Note all'Allegato relativo alla Tabella delle Rotte dell'Accordo sui Servizi Aerei firmato a Victoria il 13 novembre 1984 saranno riformulate con le seguenti aggiunte: - Ciascuna compagnia aerea designata avra' il diritto di effettuare due (2) frequenze settimanali con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione degli aerei supersonici; - ciascuna compagnia aerea designata avra' il diritto di tralasciare uno o piu' punti, a condizione che il volo abbia origine nel territorio della Parte che ha designato la compagnia aerea; - a ciascuna compagnia aerea designata verranno concessi i Diritti di Traffico della Quinta Liberta' su un punto "intermedio", ovvero "oltre" il punto, in Africa Orientale/Africa Settentrionale, oppure nell'Oceano Indiano, ovvero nel Medio Oriente o in Europa. Ciascuna compagnia aerea designata ha facolta' di scegliere o modificare tale punto, a condizione che le rispettive autorita' aereonautiche ne vengano informate con novanta (90) giorni di anticipo. Tuttavia, nessuna delle due Parti Contraenti rinviera' l'introduzione dei Diritti di Traffico della Quinta Liberta' da parte del vettore designato oltre i sei (6) mesi dalla data di notifica. 4. Le due delegazioni hanno inoltre convenuto che nessuno dei due vettori designati effettuera' un secondo servizio settimanale sulla rotta se l'altro vettore designato non avra' iniziato ad effettuare la sua prima frequenza. Tuttavia, nessuna delle Parti Contraenti rinviera' l'introduzione di una seconda frequenza da parte del vettore designato oltre i sei (6) mesi dalla data di notifica. 5. Le due delegazioni hanno infine convenuto che i servizi dei due vettori designati potranno essere anche effettuati da velivoli non di proprieta' del vettore designato. L'effettivo controllo e la gestione delle operazioni commerciali rimarranno cio' nondimeno sotto la responsabilita' del vettore designato. In attesa dell'espletamento delle procedure previste dall'Articolo 14 dell'Accordo sui Servizi Aerei, le due delegazioni hanno convenuto che il contenuto del presente memorandum si applichi dalla data della firma. Le due delegazioni hanno espresso il loro apprezzamento per l'atmosfera amichevole e costruttiva, nonche' per il clima di collaborazione in cui si sono svolti i colloqui. Firmato a Victoria, Mahe, Seychelles, il 18 settembre 1991. PER LE AUTORITA' PER LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLA AEREONAUTICHE DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES ALLEGATO I CONSULTAZIONI AEREONAUTICHE ITALIA/SEYCHELLES Mahe, Seychelles, 17/18 settembre 1991 DELEGAZIONE ITALIANA Dr. E. CHIAVARELLI Capo Delegazione Vice Direttore Trasporto Aereo, Civilavia Dr. A. SANSONE Membro Capo Ufficio Relazioni Internazionali, Civilavia Dr. A. AMORE Membro Capo Alleanze e Accordi per l'Africa e l'Asia Alitalia Dr. F. PAPI Membro Capo Pianificazione e Controllo delle Rotte per l'Africa Alitalia Dr. L. PINTUS Membro General Manager Africa Orientale e Isole dell'Oceano Indiano Alitalia ALLEGATO II CONSULTAZIONI AEREONAUTICHE ITALIA/SEYCHELLES Mahe, Seychelles, 17/18 settembre 1991 DELEGAZIONE DELLE SEYCHELLES Dr. F. A. KARKARIA Capo Delegazione Direttore Generale dell'Aviazione Civile Direzione Aviazione Civile Ministero del Turismo e dei Trasporti Dr. S. KOONJOO Membro Funzionario Economico Trasporto Aereo Direzione Aviazione Civile Ministero del Turismo e dei Trasporti Dr. N. GABRIEL Membro Primo Segretario Ministero della Programmazione e delle Relazioni Esterne Dr. C. BENOITON Membro Presidente Esecutivo Air Seychelles Dr. J. KIRBY Membro General Manager Marketing Air Seychelles 480. Roma, 28 maggio 1993 Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Slovena nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata (Entrata in vigore: 27 marzo 1995) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica Slovena chiamati in seguito "Parti contraenti"; VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU; CONVINTI che la cooperazione internazionale e' indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato; CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio- economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini; CONSAPEVOLI altresi' che detto traffico illecito vede sempre piu' coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale; CONSIDERATE pertanto la necessita' e la comune volonta' di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, come emerso anche nella dichiarazione congiunta adottata nella riunione di Roma sulla "Rotta Balcanica" del 17 marzo 1990; CONVENGONO Articolo I 1. Ai fini del presente Accordo, sara' istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata. 2. il Comitato misto sara' co-presieduto dai due Ministri e comprendera' rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, nonche' degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo. 3. previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessita', rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici. 4. le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessita', su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza. Articolo II In conformita' con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni: a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonche' delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di essere implicati; b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonche' di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla crimimalita' organizzata; c) concorderanno le modalita' di collegamento piu' opportune ivi compresi contatti con gli organismi di frontiera per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalita' organizzata. d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalita' organizzata. Articolo III Per la tutela dei dati sulle persone che le parti contraenti si scambiano mediante questa collaborazione, tenendo conto delle rispettive legislazioni, valgono le condizioni seguenti: 1) la parte contraente che ha ricevuto i dati puo' utilizzare i medesimi soltanto per gli scopi determinati dalla parte contraente che li ha consegnati e alle condizioni che essa ha determinato; 2) la parte contraente che ha ricevuto i dati, su richiesta della parte contraente che li ha consegnati, informera' la medesima sull'uso dei dati consegnati e sui risultati ottenuti mediante questi; 3) i dati relativi alla persona possono essere consegnati solo agli organi competenti oppure a quelli preposti alla lotta alla criminalita' organizzata e al traffico di droga.(*) 4) la parte contraente che ha trasmesso i dati deve accertarsi della loro esattezza, anche se si tratti di una trasmissione urgente. Si deve anche tener conto delle prescrizioni dell'altra parte contraente concernenti la limitazione della trasmissione dei dati secondo il suo diritto nazionale. Nel caso si accerti che i dati trasmessi sono errati o se si tratti di dati da non consegnare, si deve immediatamente avvertire la parte contraente che ha ricevuto i dati stessi. La parte contraente che ha ricevuto i dati deve correggere quelli errati, mentre quelli erroneamente o illecitamente trasmessi devono essere distrutti; 5) alla persona che ne ha diritto, su richiesta, si devono rendere note le informazioni esistenti che si riferiscono alla stessa e la loro prevista utilizzazione. Le spiegazioni non sono d'obbligo se la legislazione del Paese non lo prevede. Nel procedimento di spiegazione dei dati personali ha il ruolo decisivo il diritto nazionale della parte contraente che trasmette il dato; (*) I dati possono essere consegnati ad altri organi o organizzazioni solamente previa autorizzazione scritta della parte contraente che li fornisce. 6) la parte contraente, trasmettendo i dati in conformita' del proprio ordine legislativo, determina anche i tempi per la cancellazione dei dati stessi. Indipendentemente da cio', devono essere cancellati i dati relativi ad una persona determinata che non siano piu' utili. La parte contraente che ha conferito i dati deve essere avvertita della cancellazione dei medesimi e dei motivi che l'hanno determinata. Alla cessazione dell'accordo tutti i dati devono essere distrutti; 7) le parti contraenti devono tenere l'elenco dei dati personali consegnati e ricevuti e annotarne la cancellazione; 8) le parti contraenti devono proteggere con efficacia i dati personali impedendo l'accesso a persone non autorizzate che potrebbero alterarli o renderli noti. Articolo IV 1. In conformita' delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi- multilaterali: a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investi- gative presso gli organi competenti nel caso di attivita' connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalita' organizzata; b) la parte richiesta fara' ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel piu' breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente; c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese. 2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranita' e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sara' tempestivamente trasmessa alla parte richiedente; Articolo V 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze supefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su: a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di frontiera; f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi di occultamento delle sostanze stesse. 2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, mettera' a disposizione dell'altra Parte - in conformita' alla legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 4. Le parti contraenti organizzeranno, d'intesa, inconti, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga. Articolo VI 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalita' organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su: a) le varie forme di criminalita' organizzata e i metodi della lotta contro di essa; b) gli eventuali contratti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi; c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b); d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonche' la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito; e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonche' gli altri crimini connessi con la criminalita' organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti. 2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di criminalita'. 3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalita' organizzata, nonche' le reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corso di perfezionamento. 4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalita' organizzata. Articolo VII Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al piu' presto per definire le relative modalita' operative. Articolo VIII Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo sara' valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti nelle lingue, italiana e slovena. Ambedue i testi fanno ugualmente fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA SLOVENIA (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 481. Dakar, 22 giugno/2 agosto 1994 Scambio di Note per la modifica del Protocollo finanziario di "Commodity Aid" del 14 gennaio 1993 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Senegal, con Annesso (Entrata in vigore: 2 agosto 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE Ambasciata d'Italia Dakar N. 1319 L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal ed ha l'onore di far riferimento all'Accordo intergovernativo concernente il Commodity Aid II, firmato tra il Senegal e l'Italia il 14 gennaio 1993. L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di allegare alla presente ai fini della successiva trasmissione alle Autorita' competenti, gli emendamenti al testo dell'Accordo in conformita' con le procedure standardizzate in vigore dal 1994 per tutti i Paesi beneficiari. Ai sensi della procedura stabilita dall'Articolo 11 del Protocollo di Accordo del Commodity Aid, qualora tali emendamenti ottengano il consenso della parte senegalese, uno Scambio di Note Verbali consentirebbe che essi siano parte integrante di tale Accordo Commodity Aid II. L'Ambasciata d'Italia ringrazia sin d'ora il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal per l'amichevole collaborazione e si avvale della presente occasione per rinnovare a detto Ministero i sensi della sua piu' alta considerazione. Dakar, il 22 giugno 1994 Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal Dakar ALLEGATO I Gli emendamenti apportati al testo in italiano ed al testo in francese sono i seguenti: A PROTOCOLLO FINANZIARIO 1) - Articolo 5, capoverso 1 Dopo l'espressione "... affidera' alla "Societa'" l'incarico di procedere" e' stata inserita l'espressione "per mezzo di gare d'appalto...." 2) - Articolo 5, capoverso 3 a) la frase "le imprese/societa' interessate dovranno rivolgersi alla "Societa'" per proporre i loro servizi come fornitori" e' stata soppressa e sostituita dalla frase "le imprese/societa' interessate formuleranno le loro offerte alla "Societa'" come previsto dal bando di gara.". b) La frase "per ciascuna fornitura di valore non superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Societa'" dovra' raccogliere le offerte di almeno 3 (tre) imprese e, per valori superiori a 300 (trecento) milioni di lire italiane, di almeno 5 (cinque) imprese" e' stata soppressa. 3) - Articolo 5, capoverso 6 Alla fine del capoverso, dopo l'espressione "..... dell'impresa aggiudicataria" e' stata aggiunta la frase "Per ciascuna fornitura di valore non superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Societa'" trasmettera' le offerte di almeno 2 (due) imprese, e, per valori superiori a 300 (trecento) milioni di lire italiane, di almeno 3 (tre) imprese, sempre che cio' sia consentito dal numero delle offerte effettivamente ricevute. B ALLEGATO 2 / (al Protocollo finanziario) - I. CLAUSOLE CONTRATTUALI, CAPOVERSO 3 L'espressione "... non potranno superare il 30%..." e' stata soppressa e sostituita dall'espressione ".... non potranno superare, cumulativamente con la percentuale menzionata nel precedente capoverso 2), il 90% ...". C ALLEGATO 5 (al Protocollo finanziario) 1) Articolo 5 Il quinto capoverso e' stato interamente soppresso e sostituito dal seguente capoverso comportante una clausola di salvaguardia, relativa all'assistenza dopo la vendita: "- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) .. (citta' con porto) ..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ... (citta' senza porto) .../Scaricamento a Carico del Venditore". Gli elementi di prezzo contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione; tra questi dovra' essere anche ricompresa la garanzia (durata), che e' costituita dall'impegno, da parte del fornitore, di modificare o cambiare o riparare, a sua cura e spese, tutte quelle parti e complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti, nonche' fornire l'assistenza in loco per l'eventuale assemblaggio della fornitura stessa. Inoltre l'offerente dovra' impegnarsi, qualora fosse aggiudicatario della fornitura, ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intende organizzarsi per espletare tale servizio;" 2) Articolo 7 a) All'inizio l'espressione "Per le forniture di un valore ..." e' stata soppressa e sostituita dall'espressione "Purche' il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di valore ..." b) l'espressione "procedera' alla raccolta di almeno 3 (tre) offerte trasmesse dai fornitori italiani) ad eccezione del caso in cui non esista in Italia, un tale numero di produttori dei beni in questione ..." e' stata soppressa; c) l'espressione ".... (almeno 2 se possibile) ...." e' stata soppressa e sostituita dall'espressione" .... - almeno 2 (due) - ....". 3) Articolo 8 a) All'inizio l'espressione "Per le forniture di importo ..." e' stata soppressa e sostituita dall'espressione "Sempreche' il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di un importo ..." b) l'espressione ".... procedera' alla raccolta di almeno 5 (cinque) offerte trasmesse da fornitori italiani (salvo nel caso di indisponibilita' previsto nel precedente art. 7) ...." e' stata soppressa; c) l'espressione ".... (almeno 3 se possibile) ...." e' stata soppressa e sostituita dall'espressione" ... - almeno 3 (tre) - ...". N. 06902/MAESE/DEAO/EUR Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero Dakar, il 2 agosto 1994 Il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Senegal, e, con riferimento alla sua Nota Verbale n. 1319 del 22 giugno 1994 relativa alle proposte di emendamento del Governo italiano, relative all'Accordo concernente il Commodity Aid II firmato il 14 gennaio 1993, ha l'onore di comunicare che le autorita' senegalesi competenti comunicano il loro accordo su dette proposte. Di conseguenza, il Ministero desidera informare l'Ambasciata che con la presente Nota e con quella dell'Ambasciata di cui sopra, tali emendamenti divengono parte integrante dell'Accordo del 14 gennaio 1993. Il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Senegal i sensi della sua piu' alta considerazione. AMBASCIATA D'ITALIA IN SENEGAL DAKAR 482. Majuro-Roma, 3 giugno/8 agosto 1994 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Isole Marshall costituente un Accordo di reciprocita' in materia di tasse di ancoraggio e altri diritti portuali (Entrata in vigore: 8 agosto 1994) YN/0294 TRADUZIONE NON UFFICIALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL MAJURO, ISOLE MARSHALL 96960 Eccellenza, Ho l'onore di proporre che i nostri due Governi concludano un Accordo per applicare, su base reciproca, il trattamento piu' favorevole per quanto riguarda la tassa d'ancoraggio, la tassa di partenza, la tassa doganale ed ogni altro dazio portuale imposto alle navi registrate sotto la bandiera dei nostri due Paesi. I termini dell'Accordo sono i seguenti: Il Governo della Repubblica delle isole Marshall ed il Governo della Repubblica Italiana, in conformita' con le leggi nazionali in vigore, convengono di applicare, con riserva del trattamento di reciprocita', il principio di uguaglianza di trattamento relativo agli oneri portuali e di ancoraggio ed ai dazi di ogni tipo riscossi da entrambi i Governi sui battelli della Marina mercantile, in modo che ai battelli nazionali e/o ai battelli registrati sotto la bandiera di uno dei due Paesi sia riservato un trattamento analogo a quello accordato ai battelli nazionali e/o ai battelli registrati sotto la bandiera dell'altro Paese. Il Governo della Repubblica delle isole Marshall propone che la presente Nota, assieme alla Nota di risposta del Governo della Repubblica Italiana che confermi quanto precede, costituiscano un Accordo, che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta del Governo della Repubblica Italiana e che rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni. Ciascun Governo puo' porre fine al presente accordo dando, attraverso i canali diplomatici, un preavviso scritto di cessazione un anno prima dello scadere dei summenzionati dieci anni. Se allo scadere del periodo di dieci anni nessun preavviso scritto di cessazione e' stato notificato, il presente Accordo continuera' a rimanere in vigore fino a quanto un preavviso scritto di cessazione non venga ricevuto da ciascun Governo con un anno di anticipo. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Philip MULLER Presidente in carica e Ministro degli Affari Esteri ______________________________ Sua Eccellenza Antonio MARTINO Ministro degli Affari Esteri Repubblica Italiana 3 giugno 1994 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 074/12123 Roma, 8 agosto 1994 Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza in data 3 giugno 1994, del seguente tenore: " (omissis) " Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano accetta la predetta proposta, e concorda affinche' la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota di risposta siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi sulla presente questione, Accordo che entrera' in vigore alla data delle presente lettera. Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Antonio Martino Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ______________________________ Sua Eccellenza Sig. Philip MULLER Presidente in carica e Ministro degli Affari Esteri Repubblica delle Isole Marshall 483. Roma, 6 settembre 1994 Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (Club di Parigi del 14 dicembre 1993), con Annessi A e B (1) (Entrata in vigore: 6 settembre 1994) ____________ (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 14 dicembre 1993 tra i Paesi partecipanti al Club di Parigi relativo al consolidamento del debito del Vietnam, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento: a) dei debiti nei confronti dell'Italia in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (in appresso denominato "Governo") o del suo settore pubblico, ovvero che beneficiano di una garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico, scaduti e non saldati alla data del 31 Dicembre 1993 relativi alle operazioni che prevedono un pagamento scaglionato entro un periodo superiore ad un anno, che sono oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi prima del 1 gennaio 1993 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE"); b) di interessi di mora accumulati al 31 Dicembre 1993 sui debiti di cui al paragrafo a) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1993 al tasso d'interesse indicato all'Articolo III del presente Accordo. Gli importi dei debiti in questione, indicati negli Annessi A) e B) potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal "Governo" alla "SACE" nella valuta indicata nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue: 15.10.1994 0.85% 15.1. 1995 0.89% 15.7. 1995 0.94% 15.1. 1996 0.98% 15.7. 1996 1.02% 15.1. 1997 1.07% 15.7. 1997 1.11% 15.1. 1998 1.16% 15.7. 1998 1.21% 15.1. 1999 1.26% 15.7. 1999 1.31% 15.1. 2000 1.36% 15.7. 2000 1.41% 15.1. 2001 1.47% 15.7. 2001 1.52% 15.1. 2002 1.58% 15.7. 2002 1.64% 15.1. 2003 1.70% 15.7. 2003 1.76% 15.1. 2004 1.82% 15.7. 2004 1.88% 15.1. 2005 1.95% 15.7. 2005 2.01% 15.1. 2006 2.08% 15.7. 2006 2.15% 15.1. 2007 2.22% 15.7. 2007 2.29% 15.1. 2008 2.36% 15.7. 2008 2.44% 15.1. 2009 2.51% 15.7. 2009 2.59% 15.1. 2010 2.67% 15.7. 2010 2.75% 15.1. 2011 2.84% 15.7. 2011 2.92% 15.1. 2012 3.00% 15.7. 2012 3.10% 15.1. 2013 3.19% 15.7. 2013 3.28% 15.1. 2014 3.37% 15.7. 2014 3.47% 15.1. 2015 3.57% 15.7. 2015 3.67% 15.1. 2016 3.77% 15.7. 2016 3.87% 15.1. 2017 3.99% ARTICOLO III Sull'importo totale dei debiti il cui pagamento e' riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dal 1 gennaio 1994 fino al saldo totale degli stessi al tasso dell'1,57% annuo. Gli interessi saranno saldati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 gennaio - 15 luglio) la prima delle quali a scadere il 15 ottobre 1994. ARTICOLO IV In caso di ritardo superiore a trenta giorni, per ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire prontamente alla "SACE" interessi di mora calcolati al "LIBOR" a sei mesi rilevato alla data di scadenza ed incrementato di 0,5 punti di percentuale. ARTICOLO V Ad eccezione delle norme del presente Accordo, questo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo 1. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese, il 6 Settembre 1994. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica Italiana Socialista del Vietnam 484. Amman, 8/17 settembre 1994 Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania per la proroga del consolidamento del debito di cui all'Accordo dell'11 gennaio 1993, con due Allegati (1) (Entrata in vigore: 17 settembre 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE Amman, 8 settembre 1994 Eccellenza, ho l'onore di confermare che, in base alla decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento di cui all'Accordo fra i due Governi, concluso l'11 gennaio 1993, come da Verbale Concordato del 28 febbraio 1992, sara' prorogato fino alla fine di febbraio 1994. I nuovi Allegati 1 e 3 "emendati" sono compresi nella presente Lettera. Resta inteso che tutte le disposizioni dell'Accordo firmato l'11 gennaio 1993 rimangono invariate. Ho l'onore di suggerire che, se quanto sopra e' accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua risposta di conferma insieme costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, che entrera' in vigore alla data della Sua risposta. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Romualdo Bettini Ambasciatore d'Italia ______________________________ H.E. Dr. Sami Gammoh Ministro delle Finanze AMMAN 17/9/1994 Sua Eccellenza Dr. Romualdo Bettini Ambasciata d'Italia Amman - Giordania Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera dell'8 settembre 1994, il cui testo e' il seguente: "Ho l'onore di confermare che, in base alla decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento di cui all'Accordo fra i due Governi, concluso l'11 gennaio 1993, come da Verbale Concordato del 28 febbraio 1992, sara' prorogato fino alla fine di febbraio 1994. I nuovi Allegati 1 e 3 "emendati" sono compresi nella presente Lettera. Resta inteso che tutte le disposizioni dell'Accordo firmato l'11 gennaio 1993 rimangono invariate. Ho l'onore di suggerire che, se quanto sopra e' accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua risposta di conferma insieme costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, che entrera' in vigore alla data della Sua risposta. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." Ho l'onore di confermare che i termini e le condizioni di cui sopra sono accettabili per il Governo del Regno Hashemita di Giordania, e che la Sua lettera, insieme con gli Allegati e la presente risposta, costituiranno un Accordo in materia fra i nostri due Governi, che entrera' in vigore in data odierna e costituira' la proroga dell'Accordo Bilaterale di Consolidamento dell'11 gennaio 1993. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Sami I. Gammoh Ministro delle Finanze 485. Roma, 22 settembre 1994 Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan (Entrata in vigore: 22 settembre 1994) DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, d'ora innanzi dette le Parti, convinte della necessita' di sviluppare le relazioni tra gli Stati sulla base dei principi della democrazia, della liberta' della solidarieta' e del rispetto dei diritti umani, decise a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' in Eurasia e nel mondo intero, determinate a sviluppare stretti rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due popoli, hanno convenuto quanto segue. 1. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan fonderanno le loro relazioni sul diritto internazionale e sul rispetto e l'osservanza della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE. Le Parti si ispireranno ai principi dell'uguaglianza sovrana tra gli Stati, del rispetto dell'integrita' territoriale, dell'immutabilita' e dell'inviolabilita' delle frontiere, della composizione pacifica delle controversie, della parita' dei diritti e del reciproco vantaggio, della corretta osservanza degli obblighi internazionali. Le Parti attribuiscono grande importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze etniche, dei principi democratici e delle liberta' fondamentali. 2. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan ritengono che i cambiamenti politici, economici e sociali intervenuti nelle relazioni internazionali debbano accompagnarsi ad una collaborazione piu' stretta tra gli Stati, soprattutto nei campi della sicurezza e del disarmo, per assicurare a tutti i popoli pace, stabilita', progresso e benessere economico e sociale. Le Parti sono convinte che la sicurezza internazionale sia indissolubilmente legata all'affermazione e all'approfondimento dei cambiamenti democratici in Europa ed in Asia, nel rispetto del diritto di ogni popolo a scegliere il proprio destino e a determinare la propria politica interna ed estera autonomamente e senza ingerenze esterne. 3. Le Parti si pronunciano fermamente a favore di un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare e dell'adozione di efficaci misure intese a prevenire la proliferazione di tutti gli armamenti di distruzione di massa. L'Italia attribuisce grande importanza al contributo della Repubblica del Kazakhstan al processo di disarmo nucleare attraverso la ratifica del Trattato sulla riduzione e limitazione delle Armi Strategiche (START 1) e l'adesione al Trattato di Non Proliferazione quale stato non nucleare. Le Parti si pronunciano altresi' in favore di una crescente trasparenza e di una effettiva limitazione nel campo dell'esportazione degli armamenti convenzionali. 4. Le Parti sono convinte che il futuro dei loro Paesi e del continente euroasiatico dipendera' in modo decisivo da uno sviluppo economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia di mercato. Esse favoriranno la creazione delle necessarie condizioni per sviluppare nuove forme di collaborazione reciprocamente vantaggiosa in diversi settori, in particolare nei campi dell'energia, dell'industria estrattiva e di trasformazione, dell'industria meccanica, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni e dei trasporti, delle infrastrutture, della tecnologia moderna e della formazione professionale. Ognuna delle Parti incoraggera' l'attivita' sul proprio territorio degli imprenditori dell'altra Parte e favorira' la collaborazione tra le ditte italiane e kazake. Le Parti adotteranno misure per la creazione delle necessarie condizioni politiche, economiche e giuridiche per il rafforzamento e lo sviluppo della collaborazione nei summenzionati settori. L'Italia e' disposta a fornire al Kazakhstan tutta l'esperienza di cui dispone nei campi del diritto, della politica, dell'economia e della cultura per favorire un avvicinamento tra i popoli e le societa' dei due Paesi. 5. Le Parti ritengono che la Terra sia un bene comune di tutta l'umanita' e che la preservazione e il miglioramento della vita su di essa debbano costituire un obiettivo prioritario di tutti i governi. L'Italia e il Kazakhstan convengono che la Comunita' internazionale debba cooperare attivamente per ridurre i pericoli esistenti per l'ambiente ed adottare appropriate misure per favorire gli equilibri ecologici, rafforzando i controlli internazionali. L'Italia e il Kazakhstan svilupperanno la loro collaborazione nel campo ambientale e procederanno allo scambio di esperienze e tecnologie. Le Parti dichiarano che gli esperimenti di armi nucleari effettuati per lunghi anni nel poligono di Semipalatinsk in Kazakhstan e il sensibile abbassamento del livello del lago di Aral sono disastri ecologici di carattere globale, di cui e' possibile superare le conseguenze soltanto attraverso sforzi congiunti, utilizzando a tal fine i programmi multilaterali esistenti. 6. Attribuendo grande importanza alla cultura quale strumento prezioso per avvicinare popoli e genti, le due Parti promuoveranno in tutti i modi possibili la cooperazione culturale tra i due Paesi, tra l'altro nei settori dell'educazione, della scienza e della conservazione del patrimonio culturale. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan incoraggeranno un'ampia collaborazione tra le Universita', gli altri istituti di istruzione superiore, le Accademie e gli organismi scientifici, anche attraverso l'eventuale scambio di ricercatori, insegnanti e borsisti. Le Parti si forniranno, qualora richieste, reciproca assistenza per il recupero dei beni culturali dell'altra Parte che risultassero trafugati o illegittimamente esportati. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan favoriranno gli scambi giovanili nel settore culturale e in altri campi. 7. Le due Parti ritengono il traffico illegale di droga, la criminalita' organizzata e il terrorismo calamita' che travalicano le frontiere nazionali e possono essere combattute soltanto attraverso una efficace collaborazione internazionale. L'Italia e il Kazakhstan coopereranno, per quanto possibile, nella prevenzione e nella repressione delle suddette attivita' illecite sia su base bilaterale che multilaterale, anche attraverso la creazione di strutture e di spazi giuridici uniformi. 8. Le Parti avranno consultazioni su questioni afferenti le relazioni bilaterali e i problemi internazionali di mutuo interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. L'Italia e il Kazakhstan collaboreranno nelle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte. Le Parti dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti interparlamentari. Esse favoriranno altresi' i contatti diretti tra i loro cittadini e promuoveranno i gemellaggi e lo sviluppo dei rapporti tra le regioni e le citta' dei due Paesi. 9. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan confermano che la presente dichiarazione non e' diretta contro alcuno stato terzo e che non incide in alcun modo sui diritti e doveri delle Parti derivanti da altri Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali di cui esse sono gia' parte. Fatto a Roma, il 22 settembre 1994 Il Presidente del Consiglio della Il Presidente della Repubblica Italiana Repubblica del Kazakhstan (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 486. Roma, 22 settembre 1994 Dichiarazione sulla cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan (Entrata in vigore: 22 settembre 1994) DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, chiamate d'ora innanzi le Parti, partendo dalla volonta' di sviluppare la collaborazione economica sulla base dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio cui le Parti attribuiscono particolare importanza, come fattore di sviluppo sociale e di stabilita' politica, convengono su quanto segue: 1. Nel quadro di tale collaborazione, l'Italia e' pronta a fornire un contributo concreto al processo delle riforme economiche, al passaggio all'economia di mercato ed alla maggiore integrazione dell'economia del Kazakhstan nell'economia mondiale. 2. La Parti prendono atto con soddisfazione dell'ingresso del Kazakhstan nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo. Esse sono convinte che cio' possa favorire l'avvio di un programma di sostegno da parte di queste Istituzioni Finanziarie alle riforme economiche in atto in Kazakhstan. 3. La collaborazione economica tra le Parti si inscrivera' nel contesto delle azioni di sostegno alle riforme nel Kazakhstan che verranno convenute a livello internazionale. Tali azioni mireranno a fornire un supporto alle riforme economiche in Kazakhstan concordate con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 4. Le Parti si impegnano, ai fini di un corretto e fruttuoso sviluppo dei rapporti economici bilaterali, ad assicurare il regolare servizio delle obbligazioni finanziarie reciproche, assistite da garanzia governativa. Le Parti riconoscono altresi' l'opportunita' di adottare le misure necessarie di loro competenza anche nei casi in cui le obbligazioni finanziarie reciproche non sono assistite da garanzia governativa. 5. Ciascuna delle Parti attribuisce particolare importanza allo sviluppo della collaborazione economica, nel comune interesse. A tal fine, le Parti favoriranno ogni forma di collaborazione tra le rispettive imprese ed organizzazioni e faranno ogni sforzo, in conformita' alle legislazioni vigenti nei due Paesi, per creare le condizioni economiche piu' proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attivita' degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte. 6. Le Parti, per favorire il passaggio a forma di piu' avanzata collaborazione, favoriranno la conclusione di Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione sui redditi. Tali misure sono intese a facilitare l'afflusso di capitali privati per investimenti destinati a sviluppare ulteriormente le capacita' produttive del Kazakhstan. 7. Le Parti restano vincolate agli impegni bilaterali e multilaterali assunti in precedenza, in particolare per quanto riguarda gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza alla Unione Europea. 8. Le Parti concordano che la collaborazione economica bilaterale debba essere concentrata in settori prioritari quali: - energia e idrocarburi; - industrie minerarie; - trasporti e telecomunicazioni; - industria chimica e farmaceutica; - produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli; - turismo; - potenziamento della piccola e media industria; 9. Le Parti si adopereranno per assicurare alle rispettive imprese parita' di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi. Le Parti di adopereranno per assicurare altresi' ai rispettivi cittadini ed Uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed Uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di societa' miste, anche con la partecipazione di terzi partners. Le Parti concordano che eventuali controversie tra le imprese dell'una e dell'altra parte potranno al termine dei contratti che le imprese stipuleranno essere risolte in conformita' al Regolamento Arbitrale UNCITRAL ("United Nations Commission on International Trade Law"), su richiesta di una delle due Parti, salvo che i contratti interessati non propongano altre soluzioni. 10. Le Parti, consapevoli delle difficolta' connesse con il passaggio del Kazakhstan all'economia di mercato, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale le Parti concorderanno le misure di assistenza tecnica che l'Italia potra' fornire, nell'ambito delle iniziative comunitarie in questo settore e nei limiti consentiti dalla legislazione italiana esistente, nel periodo di transizione Kazakhstan verso l'economia di mercato. L'Italia e' disponibile, a questo scopo, a mettere a disposizione del Kazakhstan la sua avanzata esperienza nel campo delle medie e piccole imprese. 11. Le Parti consapevoli dell'importanza che la cooperazione scientifica e tecnologica riveste per lo sviluppo dei rapporti tra i due Stati, concordano che essa debba essere concentrata nei seguenti settori prioritari: - Energie convenzionali e rinnovabili; - Protezione ambientale e prevenzione degli incidenti industriali; - Sicurezza nucleare; - Tecnologie dello spazio; - Sanita'; - Nutrizione, e Farmacologia; - Processi tecnologici nel campo delle industrie meccaniche e chimiche, nuovi materiali, automazione, robotica, informatica, e tecnologia della comunicazione; - Biotecnologie e nuove tecnologie nell'agricoltura; - Geologia, idrologia e sismologia; - Processi tecnologici per il trattamento delle materie prime minerali. Le Parti concordano altresi' sull'opportunita' di stipulare uno specifico protocollo sulla cooperazione scientifica e tecnologica. Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia, petrolio e gas per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento ed al trasporto del gas e degli idrocarburi. Tale collaborazione, che richiede la attiva partecipazione delle due Parti e che consolidera' i rapporti con altri paesi limitrofi, verra' sviluppata nell'ambito delle Istituzioni Internazionali e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali necessari ad una reciproca maggiore integrazione. 13. Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente. Esse intendono promuovere ed incentivare, nel quadro della legislazione di entrambi i paesi, ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento. 14. Le Parti collaboreranno per il miglioramento della sicurezza delle centrali nucleari, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti esistenti alle normative internazionali di sicurezza. 15. Le Parti favoriranno, nei limiti del possibile lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni. 16. Le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella presente Dichiarazione, favoriranno gli scambi di visite ad ogni livello. Fatto a Roma, il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro in due esemplari, in lingua italiana e kazaka. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 487. Ouagadougou, 29 ottobre 1994 Protocollo d'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina Faso, la FAO e la Cassa Nazionale del Credito Agricolo del Burkina Faso, per il rimborso residuo dei fondi relativi al progetto "Programma di sviluppo rurale del Centro Est" (Entrata in vigore: 29 ottobre 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO D'ACCORDO Tra i sottoscritti = - Il Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali (MARA) del Burkina Faso rappresentato dal suo Segretario Generale; - La Cassa Nazionale di Credito Agricolo del Burkina rappresentata dai suo Direttore Generale; - La FAO rappresentata dal sue Rappresentante Residente nel Burkina Faso; - Il Governo italiano rappresentato dal Rappresentante dell'Ufficio della Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia in Burkina; PREAMBOLO - Considerando che il Burkina Faso ha elaborato un progetto denominato Progetto di Sviluppo Rurale Integrato del Dipartimento del Centro Est, - Considerando che il Governo Italiano ha fornito la sua partecipazione finanziaria alla realizzazione di tale progetto, - Considerando che la FAO e' stata nominata agenzia esecutiva per conto del Governo Italiano; - Considerando che la CNCA-BURKINA e' stata nominata dal Governo Burkinabe' a realizzare la quota di progetto relativa al credito agrario; - Considerando che e' stata firmata tra la FAO e la CNCA una Convenzione sulle modalita' di attuazione della quota di progetto relativa al credito agrario; - Considerando che ai sensi di detta Convenzione la CNCA ha ricevuto dalla FAO l'ammontare di 528 347 413 FCFA; LE PARTI HANNO CONVENUTO E STABILITO QUANTO SEGUE: ARTICOLO PRIMO I fondi percepiti dalla CNCA - B nel quadro dell'attuazione della Convenzione del 10 giugno 1985 ossia l'ammontare di 528 347 413 FCFA saranno rimborsati alla FAO secondo il seguente scadenzario: - alla firma del presente protocollo = 211 338 964 FCFA - 31.12.94 = 105 669 482 FCFA - 31.12.95 = 105 669 482 FCFA - 31.12.96 = 105 669 485 FCFA ARTICOLO 2 La FAO destinera' gli importi ricevuti in base a direttive impartite di comune accordo dal Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali del Burkina Faso e dal Governo Italiano. ARTICOLO 3 Il presente Protocollo ha effetto a decorrere dalla data della sua firma e pone fine agli obblighi della CNCA stabiliti nella Convenzione del 10 giugno 1985. Fatto a Ouagadougou in 4 esemplari il Per la CNCA Per il MARA Per la FAO Per il Governo Italiano Il Direttore Il Segretario Il Rappresentante L'Ambasciatore Generale Generale Residente d'Italia 488. Dakar, 25 novembre 1994 Protocollo d'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal per l'effettuazione della fase III del "Programma sanitario nella Regione di Louga", con Allegato (Entrata in vigore: 25 novembre 1994) PROTOCOLLO D'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FASE III DEL "PROGRAMMA SANITARIO NELLA REGIONE DI LOUGA" Preambolo Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal - desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia tra Italia e Senegal. - desiderosi di proseguire e di rafforzare la loro cooperazione per migliorare i servizi sanitari in favore della popolazione della Regione di Louga, nel quadro di un programma denominato "Programma sanitario nella Regione di Louga". - in accordo con quanto concordato nell'ambito della VI Commissione Mista italo-senegalese tenuta a Dakar il 17-19 Dicembre 1990 e a Roma il 17-18 Marzo 1991 relativamente all'estensione del programma sanitario nella Regione di Louga, - visti i risultati positivi ottenuti nel quadro delle attivita' svolte durante le fasi precedenti del programma, - tenendo conto degli orientamenti identificati durante la valutazione congiunta senegalo-italiana delle attivita' della fase II del programma svolta dal 1989 al 1993, - dichiarando di voler adempiere alle proprie responsabilita' in uno spirito di amicizia e collaborazione, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I - BASE DELLE RELAZIONI - L'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal firmato il 02/10/1962, - il Protocollo Addizionale firmato il 07/01/84, - l'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal firmato il 23/05/86, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni di Cooperazione tra i due Paesi. ARTICOLO II - OBIETTIVI I principali obiettivi del programma sono: 1) Contribuire al miglioramento del sistema di sanita' di base nel Distretto di Louga. 2) Rafforzare le capacita' operative dell'Ufficio Regionale Sanitario di Louga. 3) Rafforzare le capacita' operative dell'Ospedale Regionale di Louga nel servizio di Pediatria e nell'ambito del recupero dei costi. ARTICOLO III - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma comprende tre componenti: 3.1 Sostegno al sistema di sanita' di base nel Distretto di Louga Nel quadro delle priorita' identificate dal Piano di sviluppo sanitario del Distretto di Louga, il programma contribuira' a: - migliorare le infrastrutture et le attrezzature dei Posti di Salute del Distretto; - organizzare la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario del Distretto di Louga; - migliorare il sistema di approvvigionamento di farmaci essenziali secondo i principi dell'Iniziativa di Bamako. 3.2 Sostegno all'Ufficio Regionale Sanitario Nel quadro delle priorita' identificate dal Piano di sviluppo sanitario della Regione di Louga, il programma contribuira' a: - completare la costruzione e la fornitura delle attrezzature del Centro di Sanita' di Louga; - migliorare una parte delle attrezzature dell'Ufficio Regionale Sanitario; - migliorare il sistema d'informazione sanitaria; - migliorare le attivita' di supervisione dell'Ufficio Regionale Sanitario. 3.3 Sostegno all'Ospedale Regionale Il programma contribuira' a: - migliorare il sistema di recupero dei costi; - migliorare il servizio di Pediatria. ARTICOLO IV - IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO 4.1 La Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero italiano degli Affari Esteri si incarichera' della gestione diretta delle attivita' dei componenti 3.2 e 3.3 (Regione e Ospedale) e affidera' l'esecuzione delle attivita' della componente 3.1 (Distretto) a una Agenzia di esecuzione (denominata Bertrand Russell con sede a Louga). 4.2 Il Governo italiano, in vista di coprire i costi delle attivita' delle tre componenti, si impegna a fornire a titolo di dono una somma non superiore a 3,145 miliardi di lire suddivisa in: - Componente Gestione diretta 630 milioni di lire; - Componente affidata all'Agenzia di esecuzione (Bertrand Russell) 2.515 miliardi di lire. In particolare: 4.3 Nel quadro della componente 3.1 "Appoggio al sistema di Sanita' di Base nel distretto di Louga": - Un fondo per le attivita' locali: * le spese di rinnovo e manutenzione delle infrastrutture; * acquisto di beni e servizi; * organizzazione dei corsi di formazione; * produzione di materiale didattico; * spese del personale locale, per un totale non superiore a 783 milioni di lire. - Un fondo per le attrezzature e mezzi logistici: * attrezzature sanitarie; * attrezzature diverse; * farmaci; * mezzi logistici (due veicoli, delle motociclette); * trasporto e assicurazioni, per un totale non superiore a 752 milioni di lire. - Un fondo per l'assistenza tecnica e le strutture organizzative per una somma non superiore a 980 milioni di lire: * studio di fattibilita'; * selezione e formazione del personale; * spese di missione, contributi previdenziali e assicurazioni; * trasporto del personale; * monitoraggio; * assistenza tecnica con l'invio di: - un capo del programma, medico esperto in Sanita' Publica; - un tecnico logistico; - altri cooperanti che saranno identificati durante la realizzazione congiunta del Piano Operativo per un totale non superiore a 48 mesi/uomini. (Per il Governo senegalese, saranno considerati assistenti tecnici del progetto i cooperanti italiani con missione della durata di almeno un anno e per i quali dovra' essere acquisito l'approvazione dal Governo senegalese - Segretariato Generale del Governo e Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale -) 4.4 Nel quadro delle componenti 3.2 "Appoggio all'Ufficio Regionale Sanitario" e 3.3 "Appoggio all'Ospedale Regionale": - Un fondo di gestione in loco per: * spese locali per i beni e servizi necessari al sostegno dei programmi sanitari; * il completamento del Centro di Sanita' di Louga e la fornitura di attrezzature; * l'acquisto di farmaci; * la manutenzione delle infrastrutture; * l'organizzazione dei corsi di formazione e la produzione di materiali didattici, per una somma non superiore a 630 milioni di lire. - Assistenza tecnica; * un Capo programma che si occupera' delle attivita' dell'Ospedale; * un esperto in Sanita' pubblica per il sostegno all'Ufficio Regionale Sanitario. ARTICOLO V - IMPEGNI DEL GOVERNO SENEGALESE La parte senegalese si impegna a: 5.1 Accordare al personale italiano ed ai beni acquistati in loco o importati nell'ambito del programma (Allegato I) le facilitazioni, le protezioni e gli esoneri e gli altri vantaggi fiscali e doganali previsti negli Accordi di Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal citati nell'Articolo I. 5.2 Prendere tutte le disposizioni utili a: * mantenere per quanto possibile nell'area d'intervento il personale formato nel quadro del programma; * assicurare l'assegnazione di omologhi senegalesi necessari alla sostituzione del personale espatriato; * assicurare nel limite dei fondi messi a disposizione dello Stato, i farmaci, il materiale di consumo e il carburante destinati abitualmente alle attivita' sanitarie della zona d'intervento. 5.3 Tenere a disposizione del programma con riserva delle disposizioni riguardanti la sicurezza nazionale, tutte le informazioni sanitarie, epidemiologiche e finanziarie che sono necessarie alla pianificazione e all'esecuzione del programma. ARTICLE VI - DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITA' 6.1 Per la parte senegalese il programma sara' eseguito dai servizi tecnici del Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale, di cui il Rappresentante e' il Medico Capo della Regione. 6.2 Per la parte italiana il programma sara' eseguito dalla DGCS del Ministero degli Affari Esteri che nominera': - un Responsabile italiano per le attivita' a livello dell'Ufficio Regionale Sanitario et dell'Ospedale (Gestione diretta); - una Agenzia di esecuzione per le attivita' a livello del distretto. L'Agenzia di esecuzione nominera' il proprio Responsabile. 6.3 Il Medico Capo della Regione ed i Responsabili italiani si assumeranno la responsabilita' di: - realizzare congiuntamente un Piano operativo finanziario; - tenere riunioni mensili di valutazione e di pianificazione delle attivita'; - mantenere una stretta collaborazione coinvolgendo le controparti nella presa di decisioni. 6.4 Il Piano operativo dovra' essere approvato dagli uffici competenti delle due parti: la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo per la parte italiana ed il Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale per la parte senegalese. 6.5 La gestione e la contabilita' dei fondi in loco saranno effettuate dai due Responsabili italiani del programma secondo norme e procedure stabilite dalla DGCS. Tuttavia la documentazione contabile rimarra' a disposizione e relazioni finanziarie periodiche saranno inviate per conoscenza al Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale tramite il Medico Capo della Regione. 6.6 I veicoli e beni forniti nell'ambito del programma rimarrano di proprieta' della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per la durata del programma e diverrano proprieta' del Ministero della Sanita' e dell'Azione Sociale alla fine del Programma stesso. 6.7 Le due parti organizzeranno congiuntamente riunioni di valutazione alla fine del primo e del secondo anno di esecuzione del programma. A tale proposito, indicatori chiave saranno identificati nel quadro del Piano operativo. 6.8 Le controversie che non troveranno soluzione tra i Responsabili del programma saranno risolte per via diplomatica. ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 7.1 Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma. Il Protocollo coprira' un periodo di 24 mesi dalla data d'inizio delle attivita' (21 feb. 1994); tuttavia, le attivita' svolte nell'ambito della Gestione diretta potranno coprire un periodo piu' breve. Una eventuale proroga potra' essere racommandata nell'ambito della valutazione congiunta finale e confermata con un accordo specifico tra le due parti. 7.2 Il Protocollo potra' essere modificato di comune accordo tra le due parti. 7.3 Il presente Protocollo e' redatto in lingua italiana e francese tutte due facenti ugualmente fede. Fatto a Dakar, il 25/11/94 in n. 4 copie in lingua italiana e francese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica del Senegal Repubblica Italiana Il Ministero dell'Economia L'Ambasciatore d'Italia delle Finanze e del Piano a Dakar Papa Ousmane SAKHO Guido Rizzo-Venci (Timbro - Firma) (Timbro - Firma) ALLEGATO I _____________________________________________________________________ LISTA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO DI LOUGA _____________________________________________________________________ VEICOLI MOTOCICLETTE PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI E MOTOCICLETTE CARBURANTE E LUBRIFICANTI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DELLE MOTOCICLETTE CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO MATERIALE INFORMATICO (COMPUTER, STAMPANTE) MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE (NASTRO ...) FOTOCOPIATRICI CON MATERIALE CONSUMABILE MATERIALE TELEFONICO E FAX PEZZI DI RICAMBIO MATERIALE INFORMATICO, FAX E TELEFONO MOBILI D'UFFICIO ATTREZZATURA D'UFFICIO MOBILI SANITARI MATERIALE SANITARIO CONSUMABILE ATTREZZATURE SANITARIE