MEDICINALI MATERIALE DIDATTICO REGISTRI E SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E E PER IL SISTEMA D'INFORMAZIONE CEMENTO FERRO DA CALCESTRUZZO LEGNO DI CASSERATURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA MATERIALE IDRAULICO MATERIALE SANITARIO MATERIALE ELETTRICO VETRERIA VERNICIATURA PIASTRELLE MATERIALE PER IL TETTO E L'ISOLAMENTO MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSI MATERIALE PER COSTRUZIONI 489. Pechino, 21 novembre/2 dicembre 1994 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese costituente un'Intesa in materia di apertura dei trasporti aerei tra Italia e Taiwan (Entrata in vigore: 2 dicembre 1994) L'Ambasciatore d'Italia Taiwan/Italia Pechino, 21 Nov. 1994 Egregio Vice Ministro, il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan e sono giunti ad un comune accordo. Le comunico che il Governo della Repubblica Italiana pubblichera' il seguente comunicato stampa concernente l'apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan: "Il Governo della Repubblica italiana ha condotto consultazioni con il Governo della Repubblica Popolare cinese in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan. Sara' stabilito un collegamento aereo diretto tra Roma e Taipei. Esso non avra' ripercussioni sulla politica tradizionale dell'Italia che, come noto, ha riconosciuto la Repubblica Popolare cinese nel 1970. Il Governo della Repubblica italiana conferma la propria linea politica secondo cui il Governo della Repubblica Popolare cinese e' l'unico Governo legittimo della Cina, Taiwan e' parte integrante del territorio cinese. Il Governo della Repubblica italiana non avviera' alcun rapporto o contatto ufficiale con le autorita' taiwanesi, ne' firmera' alcun accordo intergovernativo o altri documenti di natura ufficiale con Taiwan nel settore dei trasporti aerei. Il collegamento aereo, a carattere puramente commerciale, non sara' gestito dalla compagnia di bandiera italiana (Alitalia) o da quella ufficiale di Taiwan (China Airlines) ma da una compagnia privata per ciascuna parte. I velivoli che effettueranno il collegamento, il personale delle compagnie, i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni relative agli orari dei voli non porteranno alcuna bandiera o stemma di carattere ufficiale, ne' alcun segno, sigla, uniformi o ornamenti appartenenti alla compagnia di bandiera italiana o a quella ufficiale di Taiwan. S.E. il Vice Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare di Cina Signor Jiang Enzhu BEIJING I velivoli che effettueranno il collegamento tra la Repubblica italiana e Taiwan non faranno scalo a Hong Kong." Qualora la S.V. concordi con le proposte contenute in questa nota, quest'ultima, insieme alla Sua nota di risposta contenente l'assenso del Governo della Repubblica Popolare di Cina rappresenteranno, come concordato con la S.V., un'intesa tra i nostri due Governi in materia di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan. Voglia gradire, Egregio Vice Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Firma) (Alessandro Quaroni) TRADUZIONE NON UFFICIALE Beijing, 02 DIC 1994 Sig. Ambasciatore, ho l'onore di aver ricevuto la Sua lettera datata 21 nov. 1994 come segue: "il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan e sono giunti ad un comune accordo. Le comunico che il Governo della Repubblica italiana pubblichera' il seguente comunicato stampa concernente l'apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan: Il Governo della Repubblica italiana ha condotto consultazioni con il Governo della Repubblica Popolare cinese in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan. Sara' stabilito un collegamento aereo diretto tra Roma e Taipei. Esso non avra' ripercussioni sulla politica tradizionale dell'Italia che, come noto, ha riconosciuto la Repubblica Popolare cinese nel 1970. Il Governo della Repubblica italiana conferma la propria linea politica secondo cui il Governo della Repubblica Popolare cinese e' l'unico Governo legittimo della Cina. Taiwan e' parte integrante del territorio cinese. Il Governo della Repubblica italiana non avviera' alcun rapporto o contatto ufficiale con le autorita' taiwanesi, ne' firmera' alcun accordo intergovernativo o altri documenti di natura ufficiale con Taiwan nel settore dei trasporti aerei. Il collegamento aereo, a carattere puramente commerciale, non sara' gestito dalla compagnia di bandiera italiana (Alitalia) o da quella ufficiale di Taiwan (China Airlines) ma da una compagnia privata per ciascuna parte. I veicoli che effettueranno il collegamento, il personale delle compagnie, i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni relative agli orari dei voli non porteranno alcuna bandiera o stemma di carattere ufficiale, ne' alcun segno, sigla, uniformi o ornamenti appartenenti alla compagnia di bandiera italiana o a quella ufficiale di Taiwan. S.E. l'Ambasciatore della Repubblica italiana nella Repubblica Popolare cinese Signor Alessandro Quaroni Beijing I velivoli che effettueranno il collegamento tra la Repubblica italiana e Taiwan non faranno scalo a Hong Kong." Qualora la S.V. concordi con le proposte contenute in questa nota, questa ultima, insieme alla Sua nota di risposta contenente l'assenso del Governo della Repubblica Popolare di Cina rappresenteranno, come concordato con la S.V., un'intesa tra i nostri due Governi in materia di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan. In nome del Governo della Repubblica Popolare cinese, confermo il contenuto sovrascritto. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jiang Enzhu (il Vice Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare cinese) 490. Gibuti, 6 dicembre 1994 Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti, Protocollo d'Accordo relativo al "Programma sanitario di Balbala'" (Entrera' in vigore: 6 dicembre 1994) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI Protocollo d'accordo "PROGRAMMA SANITARIO DI BALBALA" Il Governo di Gibuti ha richiesto la proroga dell'intervento sanitario della Cooperazione italiana allo scopo di consentire la graduale e definitiva presa in carico dell'ospedale di Balbala' da parte del Ministero della Sanita' e degli Affari Sociali di Gibuti (MSPAS). Il Governo italiano ha accettato di prorogare il "Programma Sanitario di Balbala'" per altri tre anni. Tra il Governo di Gibuti ed il Governo italiano, desiderosi di collaborare alla realizzazione dell'ultima fase del sopracitato progetto sanitario, e' stato stabilito il seguente Protocollo d'accordo. I. SCOPO DEL PROGETTO Lo scopo del progetto e' di promuovere il miglioramento dello stato di salute della popolazione di Balbala' e di rafforzare i servizi sanitari del settore di Balbala' mediante la strategia dell'Assistenza Sanitaria di Base. A tal scopo il MSPAS e la Cooperazione italiana decidono di comune accordo di perseguire i seguenti obiettivi: II. OBIETTIVI GENERALI 1) Riconsegnare al MSPAS entro 3 anni, l'ospedale di Balbala' in buone condizioni, con servizi medici e servizi di supporto funzionali, le spese di gestione essendo a carico delle finanze dello Stato di Gibuti. 2) Migliorare ed uniformare l'attivita' curativa e preventiva dei 4 ambulatori di Balbala' 3) Migliorare la formazione di base del personale sanitario sia a livello ospedaliero sia a livello degli ambulatori e degli agenti sanitari comunitari 4) Appoggiare gli sforzi del MSPAS per la realizzazione, nel settore di Balbala', della Strategia nazionale dell'"Assistenza Sanitaria di Base". III. OBIETTIVI SPECIFICI 1) Migliorare la formazione del personale medico e paramedico della maternita', della pediatria; del laboratorio e della radiologia dell'Ospedale di Balbala'. 2) Migliorare la formazione di base del personale dei 4 ambulatori allo scopo di garantire le attivita' diagnostiche e le attivita' curative e preventive nel settore di Balbala', soprattutto per quanto concerne la sanita' materno-infantile. 3) Appoggiare le attivita' diagnostiche e curative dell'ospedale mediante un supporto in farmaci ed in materiale medico. 4) Garantire la manutenzione della struttura, delle attrezzature mediche e dei mezzi di trasporto dell'ospedale e dei 4 ambulatori mediante la stipulazione di un accordo permanente con: - Il servizio di manutenzione dell'ospedale Peltier per la manutenzione delle attrezzature mediche - L'officina di riparazione dell'ospedale Peltier per garantire la funzionalita' della struttura e delle infrastrutture idriche, elettriche ecc.. - L'officina di riparazione dell'ospedale Peltier ed il Servizio Tecnico di Gibuti per la manutenzione delle automobili 5) Realizzare un sistema efficace di Supervisione di tutte le attivita' dei 4 ambulatori con la collaborazione del Servizio d'igiene del MSPAS, organizzando un valido sistema di informazione sanitaria. 6) Realizzare un efficace sistema di collegamento tra gli agenti della sanita' comunitaria, gli ambulatori e l'ospedale di Balbala' da un lato e le altre strutture sanitarie di Gibuti (Peltier, P. Faure, etc.) dall'altro. 7) Costruire nell'ospedale una fossa settica, condotte per le acque reflue e le acque limpide, una nuova condotta di alimentazione idrica, provvedere alla fornitura ed installazione di nuove latrine, di docce e di lavori compresi i rubinetti e tutta la tubatura. 8) Costruire nell'ospedale un magazzino con condizionamento d'aria per il materiale ed i farmaci, un capannone per le macchine ed una guardiola con condizionamento d'aria per il personale di custodia. 9) Effettuare le ristrutturazioni minori necessarie e le riparazioni dei sistemi idrici ed elettrici dei 4 ambulatori di Balbala'. 10) Ridurre le spese di gestione (personale e servizi) dell'ospedale di Balbala' per tre anni, cercando di analizzare, con le Autorita' di Gibuti competenti, tutte le possibilita' di partecipazione finanziaria da parte della comunita'. 11) Riconoscere ed integrare nell'ambito del personale del MSPAS, il personale tecnico (29 agenti) dell'ospedale di Balbala' formato dalla Cooperazione italiana nei sei anni di cooperazione bilaterale e offrir loro la possibilita' di partecipare ai corsi di formazione continua del MSPAS. 12) Graduale presa in carico, da parte dello Stato di Gibuti, entro tre anni, dell'ospedale di Balbala'. IV. STRATEGIE Le strategie individuate per potenziare il settore sanitario di Balbala' e per trasferire la gestione totale dell'ospedale al MSPAS entro tre anni sono le seguenti: 1) assistenza tecnica, mediante l'utilizzazione di esperti italiani a breve o a lungo termine in vista della formazione continua sia dei medici omologhi di Gibuti sia del personale paramedico, al fine di garantire, alla fine del programma, l'autosufficenza del sistema sanitario di Balbala' per quanto concerne il livello tecnico del personale 2) utilizzazione dei farmaci essenziali e delle tecnologie appropriate al fine sia di limitare le spese dell'ospedale sia di consentire la gestione locale delle tecnologie mediche 3) impegno finanziario graduale del Governo di Gibuti per la presa in carico dell'ospedale e del personale formato dalla Cooperazione italiana 4) riduzione graduale delle spese di gestione dell'ospedale in considerazione sia del personale in sovrannumero rispetto ai fabbisogni, sia dello spreco di materiali nei vari servizi 5) potenziamento delle 8 componenti dell'"Assistenza Sanitaria di Base" mediante l'assistenza tecnica. Nel considerare i problemi sanitari prioritari di Balbala', occorrera' innanzitutto rafforzare le seguenti componenti: salute materna ed infantile, nutrizione, acqua potabile, igiene, educazione sanitaria, controllo delle malattie endemiche (diarree, TB, malaria, MST ed AIDS, ecc...) evitando un sistema di programmi e di strategie di tipo verticale. 6) incoraggiare e sostenere la partecipazione della comunita' ed iniziative comunitarie come la costituzione dei Comitati di Salute e Sviluppo, il risanamento dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile, pulizie delle latrine, smaltimento dei rifiuti, pulizia ed igiene dei mercati ecc..); collaborare con le altre organizzazioni gia' impegnate nel settore di Balbala' in vari settori per incoraggiare le iniziative che si riflettono indirettamente sulla sa- lute della popolazione, come le iniziative che producono reddito, i corsi di alfabetizzazione indirizzati soprattutto alle donne, ecc.. 7) stimolare e facilitare la collaborazione interministeriale a livello periferico per favorire lo sviluppo del settore di Balbala' 8) sostenere il coordinamento con le diverse organizzazioni nazionali ed internazionali impegnate nel settore della sanita' nel distretto di Balbala' per evitare i malintesi, gli sprechi, le duplicazioni ed incrementare l'impatto di ciascun progetto. V. DISPOSIZIONI GENERALI, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE 1) L'ospedale di Balbala' deve essere considerato ufficialmente come una Struttura Sanitaria Nazionale di Gibuti facente parte dello Statuto Sanitario Nazionale, con le stesse caratteristiche funzionali ed amministrative degli altri complessi sanitari gestiti dal MSPAS. 2) In questo contesto l'ospedale e gli ambulatori del settore di Balbala' dipenderanno sempre dal MSPAS per quanto riguarda l'applicazione della Politica Nazionale della Sanita' relativa all'"Assistenza Sanitaria di Base", il Piano quinquennale 1991-1995 ed il futuro "Piano", i programmi nazionali in corso e la raccolta di informazioni sulle attivita' mediche ed amministrative richieste a tutti gli organi sanitari 3) Durante l'anno 1994, il Governo italiano proseguira' il suo sforzo di assicurare la gestione finanziaria dell'ospedale di Balbala' mentre, per quanto concerne le attivita' dei 4 ambulatori, si fara' in modo di garantire la supervisione del personale, di migliorare la loro formazione e di agevolare la riorganizzazione dei servizi sanitari. 4) Lo stanziamento fornito dallo Stato, messo ogni anno a disposizione dei 4 ambulatori di Balbala', sara' gestito direttamente dal Gestore dell'ospedale di Balbala' a decorrere dal 1 gennaio 1995 5) Per quanto concerne il coordinamento e la realizzazione del "Programma Sanitario di Balbala'" una ONG italiana sara' reclutata dal Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo Italiana e presentata ufficialmente alle Autorita' di Gibuti per il tramite del Rappresentante diplomatico italiano a Gibuti. 6) L'ONG dovra' redigere un Piano d'azione dettagliato in base agli "Obiettivi generali e specifici, Strategie e Disposizioni generali" contenute nella presente Convenzione. Il Piano d'azione della ONG, prima di essere applicato e realizzato, dovra' essere approvato dal MSPAS e dalla Cooperazione italiana. 7) Il Medico capo-programma dell'ONG sara' responsabile della realizzazione del progetto. Egli lavorera' in piena collaborazione con il Medico-responsabile di Gibuti del settore di Balbala'. 8) Per quanto concerne gli esperti italiani necessari per la realizzazione del programma l'ONG garantira' il funzionamento di tutti i servizi ospedalieri, in particolare: - ostetricia e ginecologia - pediatria - laboratorio La presenza degli esperti italiani sara' abbinata a quella degli omologhi di Gibuti, che saranno i responsabili di ciascun servizio. 9) Il MSPAS sara' incaricato di realizzare gli obiettivi specifici 4-11-12 (paragrafo III - Obiettivi specifici). 10) L'ONG sara' incaricata di realizzare gli obiettivi specifici 1-2-3-5-6-7-8-9 (paragrafo III - Obiettivi specifici). 11) Per quanto concerne la riduzione delle spese di gestione dell'ospedale (paragrafo III - Obiettivi specifici N. 10) essa sara' realizzata gradualmente dal MSPAS e dall'ONG, tramite la riorganizzazione dei servizi ospedalieri, la riduzione in tre anni del personale locale in soprannumero, la lotta contro lo spreco in tutti i servizi. Per ridurre il numero del personale in soprannumero (Tabella 1) sono stati considerati principalmente i fabbisogni reali di ciascun servizio. Il criterio di selezione sara' basato sia sulla data d'inizio dell'impiego all'ospedale, sai sulla qualita' professionale di ciascun individuo, sia sulla condotta sul lavoro. Tabella 1 - Piano di riduzione del personale in soprannumero dell'ospedale di Balbala' _____________________________________________________________________ | Servizio | Personale | Pagato/ | Pagato/ | Personale | | | attual. | Gibuti | Italia | prev. | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Maternita' | 11 | - | 11 | 10 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Cure intensive | 5 | - | 5 | - | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Pediatria | 11 | 1 | 10 | 10 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Sala operatoria | 3 | 1 | 2 | 3 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Sala Parto | 8 | 3 | 5 | 6 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Laboratorio | 3 + 1 addet. | - | 4 | 3 | | | pulizie | | | | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Radiologia | 1 | - | 1 | 1 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Farmacia | 1 | - | 1 | 1 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Amministrazione | 5 | 1 | 4 | 3 | | Segreteria | | | | | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Cucina | 5 | - | 5 | 4 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Lavanderia | 3 | - | 3 | 3 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Addetti pulizia | 17 | 1 | 16 | 10 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Autisti | 3 | 2 | 1 | 3 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Guardiani | 4 | 2 | 2 | 4 | |_________________|______________|___________|__________|___________| | Sicurezza | 4 | - | 4 | - | |=================|==============|===========|==========|===========| | TOTALE | 85 | 11 | 74 | 61 | |_________________|______________|___________|__________|___________| - In questa lista non figurano i 3 medici di Gibuti ed i medici dell'ONG italiana - Personale attuale = Personale dell'ospedale di Balbala' attualmente in servizio - Pagato/Djibouti = Personale attualmente pagato dallo Stato di Gibuti - Pagato/Italia = Personale attualmente pagato dalla Cooperazione italiana - Personale previsto = Personale effettivamente necessario per il funzionamento di ciascun servizio 12) Per quanto concerne il riconoscimento ufficiale, l'integrazione e la garanzia e la garanzia di partecipazione al Corso di formazione continua del MSPAS del personale paramedico (paragrafo III - Obiettivi specifici N. 11) formato dalla Cooperazione italiana durante tutti questi anni (29 agenti: aiuto/infermiere, infermiere, ostetriche, laboratoristi, aiuto-anestesista, tecnico di radiologia), occorrerebbe organizzare durante l'anno 1994 un Comitato interministeriale "ad hoc" con la partecipazione dei Ministeri della Finanze e della Sanita' per risolvere ufficialmente ed in maniera accettabile questo problema. Dunque lo scopo del Comitato interministeriale sara' di riconoscere e di regolarizzare gradualmente questo personale paramedico. In questo contesto, il salario del personale paramedico dell'ospedale di Balbala', con tutte le tasse ed i contributi previsti dallo Stato, sara' pagato dallo Stato di Gibuti, salvo per i premi che saranno stabiliti e pagati dall'ONG italiana fino al termine del progetto. 13) Per la presa in carica finanziaria, da parte di Gibuti di tutto l'ospedale (personale e materiale) e dei 4 Ambulatori (Personale e materiale) di Balbala', dovranno seguirsi le seguenti norme: - Rimane inteso che le spese di gestione, concernenti l'acqua e l'elettricita' nonche' le spese di gestione relative al personale sia dell'ospedale sia dei 4 ambulatori, pagate fino ad oggi dal Governo di Gibuti, continueranno ad essere a carico di Gibuti. A. Esercizio 1995 - il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere: OSPEDALE DI BALBALA' Fdj - Costo di reclutamento di 19 agenti qualificati (salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica) ... 10.613.628 - Farmaci ................................................ 10.000.000 Sub-Total ........................ 20.613.628 AMBULATORI - Spese di funzionamento ................................. 3.500.000 - Farmaci per 4 ambulatori ............................... 16.000.000 Sub-Total ........................ 19.500.000 Totale generale per l'anno 1995: 20.613.628 + 19.500.000 = 40.113.628 Fdj di cui 26.000.000 Fdj di farmaci (Ospedale + Ambulatori). B. Esercizio 1996 - il bilancio dell Stato di Gibuti deve prevedere: 35% delle spese di gestione (Personale ed una parte dei servizi per l'ospedale di Balbala'. In particolare: OSPEDALE DI BALBALA' Fdj - Spese per 29 agenti qualificati (salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica) ... 16.199.748 - Farmaci ................................................ 10.000.000 Spese di funzionamento dell'ospedale Laboratorio, Radiologia (materiale) Cucina (Personale e vitto) per un ammontare di ...................................... 7.087.264 Sub-Total ........................ 33.287.012 AMBULATORI - Spese di funzionamento ................................. 3.500.000 - Farmaci per i 4 Ambulatori ............................. 16.000.000 Sub-Total ........................ 19.500.000 Totale generale per l'anno 1996: 33.287.012 + 19.500.000 = 52.787.012 Fdj di cui 26.000.000 Fdj di Farmaci (Ospedale + Ambulatori). C. Esercizio 1997 - il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere: cms 60% delle spese di gestione (Personale e buona parte dei servizi) dell'ospedale. In particolare: OSPEDALE DI BALBALA' Fdj - Spese per 29 agenti qualificati (salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica) ... 16.199.748 - 21 Agenti rimanenti .................................... 11.730.852 - Farmaci ................................................ 10.000.000 - Spese di funzionamento dell'ospedale Laboratorio, Radiologia, Vestiario (materiale) Cucina (Personale, vitto) Lavanderia, Pulizia (Personale, materiale) Amministrazione, Trasporti (Personale, materiale) per un ammontare di ...................................... 24.556.264 Sub-Total ........................ 62.486.864 AMBULATORI Fdj - Spese di funzionamento ................................. 3.500.000 - Medicaments de 4 Dispensaires .......................... 16.000.000 Sub-Total ........................ 19.500.000 Totale generale per l'anno 1997: 62.486.864 + 19.500.000 = 81.986.864 Fdj di cui 26.000.000 Fdj di farmaci (Ospedale + Ambulatori). D. Esercizio 1998 - Il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere la presa in carico totale delle spese di gestione (personale e materiale) dell'ospedale e dei 4 Ambulatori 14) Qualora vi sia, a causa dell'inflazione, un rialzo dei prezzi (sia dei salari che dei materiali) dei servizi dell'ospedale di Balbala' durante il periodo 1995-1998, esso sara' completamente a carico dello Stato di Gibuti. 15) Le altre cooperazioni, le ONG e gli organismi internazionali interverranno nelle altre attivita' in materia di sanita' a Balbala', ed in particolare nei 4 Ambulatori, in piena collaborazione e coordinamento con la parte italiana 16) Vi sara' ogni anno una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, determinata dallo svolgimento delle attivita' secondo il Piano di Azione redatto dall'ONG. Vi saranno pertanto 3 valutazioni. Tali valutazioni consentiranno di apportare, se del caso, le modifiche ritenute indispensabili per meglio conseguire i risultati previsti, nel quadro degli obiettivi e delle strategie previste in questa Convenzione. E' auspicabile realizzare l'ultima valutazione, la terza, almeno un trimestre prima della conclusione del progetto, per verificare sia gli obiettivi conseguiti sia l'impegno tangibile dimostrato dai due Governi. La verifica di questo impegno sara' alla base della futura programmazione del Sistema Sanitario nel settore di Balbala'. La valutazione sara' dettagliatamente programmata nel "Piano d'Azione" redatto dall'ONG, ma sara' effettuata sul terreno da almeno un rappresentante dell'ONG, da un Rappresentante del MSPAS, dai rappresentanti della Comunita' di Balbala' e dal personale dei servizi sanitari di Balbala'. L'ONG sara' incaricata ogni anno di redigere il "Rapporto di valutazione annuale del progetto". VI. IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO 1) Per l'anno 1994, la Cooperazione italiana fornira' il suo impegno per coprire, come negli anni precedenti, le spese di gestione dell'ospedale di Balbala'. Per quanto riguarda i 4 Ambulatori, essa si impegna a fornire la supervisione, la riorganizzazione dei servizi e la preparazione dell'intervento dell'ONG. 2) A decorrere dal 1995, la Cooperazione italiana garantira' per tre anni il supporto finanziario del "Programma Sanitario di Balbala'" che sara' realizzato sul terreno da una ONG italiana in base ai principi ed agli obiettivi redatti in questa Convenzione. Un Piano d'azione dettagliato sul Programma Sanitario di Balbala' redatto in collaborazione con la ONG italiana sara' approvato da entrambi i Governi prima della sua realizzazione. In ogni caso la ONG dovra' garantire: - le attivita' sanitarie di formazione, di gestione e di valutazione previste nel "Piano d'azione" a livello dell'ospedale e dei 4 Ambulatori; - il personale specializzato necessario (come specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N. 8); - l'acquisto di farmaci, di materiale medico e non medico necessario per la realizzazione del progetto. In particolare per quanto concerne i farmaci ed il materiale occorrerebbe seguire il graduale impegno del MSPAS specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N. 13 A, B, C, e D; - la costruzione nell'ospedale di una fossa settica, di condotte per le acque reflue e le acque limpide, di una nuova condotta di alimentazione idrica, la fornitura e l'installazione di nuove latrine, docce e lavatoi compresi i rubinetti e tutta la tubatura; - la costruzione nell'ospedale di un magazzino per le scorte con condizionamento d'aria per il materiale ed i farmaci, di un capannone per le autovetture e di una guardiola con condizionamento d'aria per il personale di custodia; - la partecipazione al pagamento delle spese di gestione (Personale, materiale) dell'ospedale. La partecipazione italiana diminuira' progressivamente in corrispondenza con il contestuale impegno del MSPAS specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N. 13 A, B, C e D - della presente Convenzione; - il pagamento, fino alla fine del progetto, dei premi per il personale dell'ospedale impiegato dal MSPAS - la redazione dei "Rapporti annuali di valutazione". VII. IMPEGNI DEL GOVERNO DI GIBUTI 1) Nel 1994, il Governo di Gibuti avra' gli stessi impegni degli anni precedenti e non aumentera' il bilancio destinato all'ospedale ed ai 4 Ambulatori di Balbala'. 2) Nel 1994, il Governo di Gibuti organizzera' un Comitato interministeriale "ad Hoc" nei modi e secondo le finalita' menzionate nel paragrafo V - Disposizioni Generali N. 12 della presente Convenzione, per risolvere il problema del riconoscimento ufficiale, dell'inserimento e della garanzia di partecipazione al Corso di Formazione continua del MSPAS del personale paramedico formato dalla Cooperazione italiana. 3) Il MSPAS s'impegna a fornire, ai sensi della presente Convenzione, il personale medico, paramedico ed i servizi generali nazionali necessari per coprire i fabbisogni dell'ospedale e dei 4 Ambulatori di Balbala' per tutto il periodo di sviluppo del "Programma sanitario". In questo spirito, all'inizio del progetto (1 gennaio 1995) il Medico-responsabile di Gibuti per il settore di Balbala' sara' designato dal MSPAS. 4) Il MSPAS, per fornire la manutenzione, sia della struttura e delle infrastrutture che delle attrezzature mediche e delle autovetture dei servizi sanitari di Balbala', s'impegna a garantire un accordo ufficiale permanente con il servizio di manutenzione e l'officina di riparazione dell'ospedale Peltier. 5) Il Governo di Gibuti s'impegna a garantire che il bilancio dello Stato messo a disposizione dei 4 Ambulatori di Balbala' sia gestito dal Gestore dell'ospedale di Balbala', a partire dal 1 gennaio 1995. 6) Il Governo di Gibuti s'impegna a facilitare e ad accelerare le pratiche di esenzione per il materiale medico e non, inviato dall'Italia per le esigenze del progetto. 7) Il Governo di Gibuti s'impegna ad agevolare l'ottenimento dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni di lavoro per gli esperti inviati dall'ONG italiana. 8) Per la presa in carico finanziario dell'ospedale (Personale e materiale) e di 4 Ambulatori (Personale e materiale) di Balbala', il Governo di Gibuti s'impegna ad incrementare gradualmente la sua partecipazione in base alle norme di cui al paragrafo V Disposizioni generali N. 12, 13 e 14 della presente Convenzione. La presente Convenzione entra in vigore al momento della firma. Fatto a Gibuti in due esemplari, in lingua italiana e francese, entrambi facenti ugualmente fede, il 06.12.1994 per il Governo della Repubblica per il Governo della Repubblica Italiana di Gibuti L'Ambasciatore d'Italia Il Ministro degli Affari Esteri Pietro Cordone Abdou Bolock Abdou (Timbro - Firma) (Timbro - Firma) 491. Beirut, 7 gennaio 1995 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese per la proroga del termine di utilizzo, fino al 31 dicembre 1995, dell'Accordo finanziario del 20 maggio 1983 (100 milioni di dollari USA) (Entrata in vigore: 7 gennaio 1995) TRADUZIONE NON UFFICIALE CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE BEIRUT - LIBANO N. 35/95/P.O. Beirut, 7/1/1995 Sua Eccellenza G. de MICHELIS di SLONGHELLO Ambasciatore d'Italia in Libano Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento: i) all'Accordo Finanziario del 20 maggio 1983 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese per la concessione di un credito finanziario per un importo massimo di 100 milioni di dollari USA, ai sensi dell'Articolo 15, lettera g) della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni; ii) alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato a Roma il 20 febbraio 1992. A tale proposito, Le confermo l'accordo del Governo Libanese per: a) prorogare fino al 31 dicembre 1995 la data indicata all'Articolo II per la firma dei contratti commerciali; b) consentire il rimborso in 17 rate semestrali uguali e consecutive, la prima con scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'istallazione prevista per i contratti commerciali, e non oltre i 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle rispettive convenzioni finanziarie. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Al - Fadl CHALAK Presidente del Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione Ambasciata d'Italia Beirut Beirut, 7 gennaio 1995 Signor Presidente, ho l'onore di fare riferimento: i) all'Accordo Finanziario del 20 maggio 1983 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese per la concessione di un credito finanziario per un importo massimo di 100 milioni di dollari USA, ai sensi dell'Articolo 15, lettera g) della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni; ii) alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato a Roma il 20 febbraio 1992. A tale proposito, Le comunico che l'Italia e' disposta a: a) prorogare fino al 31 dicembre 1995 la data indicata all'Articolo II per la firma dei contratti commerciali; b) consentire il rimborso in 17 rate semestrali uguali e consecutive, la prima con scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'istallazione prevista per i contratti commerciali, e non oltre i 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle rispettive convenzioni finanziarie. Le sarei grato, Signor presidente, se vorra' confermarmi l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera. G. de MICHELIS di SLONGHELLO (Ambasciatore d'Italia) ________________________ S.E. Al Fadl CHALAK Presidente Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione Tallet Al Serail BEIRUT 492. Roma-San Marino, 14 febbraio 1995 Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il reciproco riconoscimento della circolazione di veicoli muniti di targa prova (Entrata in vigore: 1 maggio 1995) REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI San Marino, 14 Febbraio 1995/1694 d.F.R. Prot. n. 2096/DD/2 Signor Ministro, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna - Prot. n. 02178/A.I. - per confermarLe quanto segue: 1. Su base di reciprocita', il Governo della Repubblica di San Marino, ammette alla circolazione sul proprio territorio, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, i veicoli muniti di targa prova in stato di validita', rilasciata dalla Repubblica Italiana. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova puo' essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati: a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi; b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita dei soggetti di cui al punto a); c) commercianti autorizzati, secondo le norme vigenti nei Paesi contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi; d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche per proprio conto; f) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente all'ipotesi di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. Sua Eccellenza Giovanni CARAVALE Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana = ROMA = 3. La circolazione di prova e' consentita esclusivamente nelle ipotesi di cui al punto 1. 4. La validita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' annuale e puo' essere confermata previa verifica, da parte delle competenti Autorita' dei Paesi contraenti, dell'effettivo godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto 2. 5. La circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi e' subordinata al possesso dei seguenti documenti: a) autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dalla Repubblica Italiana contenente gli estremi identificativi della targa, il periodo di validita', il nome e la sede del soggetto intestatario, la classificazione dei veicoli ammessi in circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.); b) certificato di assicurazione valido per la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. 6. Sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. La Sua lettera e la presente costituiranno pertanto un Accordo che entrera' in vigore a partire dal 1 Maggio 1995. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. IL SEGRETARIO DI STATO (Gabriele Gatti) (Firma) Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione Roma, 14 febbraio 1995 Prot. 02178/ A.I. Signor Ministro, ho l'onore di proporre quanto segue. 1. Su base di reciprocita', il Governo della Repubblica Italiana, ammette alla circolazione sul proprio territorio, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, i veicoli muniti di targa prova in stato di validita', rilasciata dalla Repubblica di San Marino. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova puo' essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati: a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi; b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita dei soggetti di cui al punto a); c) commercianti autorizzati, secondo le norme vigenti nei Paesi contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi; d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche per proprio conto; f) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente all'ipotesi di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. ______________ Sua Eccellenza Gabriele GATTI Segretario di Stato Repubblica di San Marino 3. La circolazione di prova e' consentita esclusivamente nelle ipotesi di cui al punto 1. 4. La validita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' annuale e puo' essere confermata previa verifica, da parte delle competenti Autorita' dei Paesi contraenti, dell'effettivo godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto 2. 5. La circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi e' subordinata al possesso dei seguenti documenti: a) autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dalla Repubblica di San Marino, contenente gli estremi identificativi della targa, il periodo di validita', il nome e la sede del soggetto intestatario, la classificazione dei veicoli ammessi in circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.); b) certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino. 6. Sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la Sua risposta, costituiranno un Accordo che entrera' in vigore a partire dal 1 maggio 1995. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. (Firma) Giovanni CARAVALE 493. Abidjan, 17 febbraio 1995 Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (Club di Parigi del 23 marzo 1994), con due Annessi (1) (Entrata in vigore: 17 febbraio 1995) ____________ (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-verbale firmato a Parigi il 23 Marzo 1994 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento: a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Marzo 1994 ed il 31 Marzo 1997 e non regolati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 4 maggio 1984, 25 giugno 1985, 27 giugno 1986, 18 dicembre 1987 (ad esclusione del 5% degli interessi non consolidati in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 18 Dicembre 1987), 18 dicembre 1989 (ad esclusione degli importi non consolidati di cui all'Articolo III, paragrafi 8a e 8b del Processo Verbale del Club di Parigi del 18 dicembre 1989) e 20 Novembre 1991 (Annesso A); b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 28 febbraio 1994 (Annesso A); c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 28 febbraio 1994 sui debiti indicati al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 28.2.1994 ai tassi d'interesse indicati nell'Articolo III del presente Accordo (Annesso B). Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II a) I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (di seguito denominato "Governo") per il tramite della Cassa Autonoma di Ammortamento (di seguito denominata "Cassa") alla Sezione Speciale per il Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue: 31.3.1996 0,85% 30.9.1996 0,89% 31.3.1997 0,94% 30.9.1997 0,98% 31.3.1998 1,02% 30.9.1998 1,07% 31.3.1999 1,11% 30.9.1999 1,16% 31.3.2000 1,21% 30.9.2000 1,26% 31.3.2001 1,31% 30.9.2001 1,36% 31.3.2002 1,41% 30.9.2002 1,47% 31.3.2003 1,52% 30.9.2003 1,58% 31.3.2004 1,64% 30.9.2004 1,70% 31.3.2005 1,76% 30.9.2005 1,82% 31.3.2006 1,88% 30.9.2006 1,95% 31.3.2007 2,01% 30.9.2007 2,08% 31.3.2008 2,15% 30.9.2008 2,22% 31.3.2009 2,29% 30.9.2009 2,36% 31.3.2010 2,44% 30.9.2010 2,51% 31.3.2011 2,59% 30.9.2011 2,67% 31.3.2012 2,75% 30.9.2012 2,84% 31.3.2013 2,92% 30.9.2013 3,00% 31.3.2014 3,10% 30.9.2014 3,19% 31.3.2015 3,28% 30.9.2015 3,37% 31.3.2016 3,47% 30.9.2016 3,57% 31.3.2017 3,67% 30.9.2017 3,77% 31.3.2018 3,87% 30.9.2018 3,99% ARTICOLO III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' ristrutturato ai sensi del precedente Articolo II, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della "Cassa", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo a) ed a decorrere dal 1 Marzo 1994 per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo b) e c) fino al regolamento totale degli stessi debiti, in base al tasso d'interesse del 3,49% annuo per i debiti in lire italiane, dell'1,98% annuo per i debiti in dollari USA e del 2,28% annuo per i debiti in franchi francesi. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo-30 settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995. ARTICOLO IV 1) Il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della "Cassa", i debiti (in capitale ed interessi contrattuali) scaduti e non pagati alla data del 28.2.1994 relativi ad operazioni che prevedono un pagamento differito su un periodo superiore ad un anno assistite da garanzia della "SACE" e oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusa dopo il 1 luglio 1983, come segue: - 20% il 31.12.1994 - 10% il 31.03.1995 - 10% il 30.06.1995 - 10% il 30.09.1995 - 10% il 31.12.1995 - 10% il 31.03.1996 - 10% il 30.06.1996 - 10% il 30.09.1996 - 10% il 31.12.1996 2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla SACE", per il tramite della "Cassa", gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al regolamento totale degli stessi, secondo le disposizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, al tasso del 5,44% annuo per i debiti in dollari USA e dell'8,36% annuo per i debiti in franchi francesi. 3) Gli interessi saranno pagati, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, alle stesse date indicate nel paragrafo 1) di questo Articolo. ARTICOLO V Il "Governo" si impegna a rimborsare ed a tasferire alla "SACE", per il tramite della "Cassa", non oltre il 31 dicembre 1994, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla "SACE", scaduti e non pagati alla data del 28.2.1994 e che non sono inclusi nella sfera di applicazione del presente Accordo. Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato regolamento. Articolo VI In caso di ritardato regolamento superiore a trenta giorni, su ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III e IV del presente Accordo, il Governo si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla "SACE" per il tramite della "Cassa" interessi di ritardato regolamento calcolati sulla base dei tassi d'interesse corrispondenti ai rispettivi "Libor" a sei mesi, rilevati alla data di scadenza, ed aumentati di 1 punto percentuale. Articolo VII Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 Aprile 1995 al 31 Marzo 1996 a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nella Sezione IV, punto 4 b) del Processo Verbale del Club di Parigi. Articolo VIII Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 Aprile 1996 al 31 Marzo 1997 a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nella Sezione IV, punto 4 c) del Processo Verbale del Club di Parigi. ARTICOLO IX Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nei precedenti Articoli I e IV. ARTICOLO X Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Abidjan in due esemplari in lingua francese, il 17 Febbraio 1995. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Costa d'Avorio L'Ambasciatore d'Italia (firmato) (firmato) 494. Mosca, 22 febbraio 1995 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Federazione Russa concernente il riscadenzamento del debito russo (Accordo di Parigi del 4 giugno 1994), con Allegato (Entrata in vigore: 22 febbraio 1995) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, ed in base all'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 4 giugno 1994 (l'"Accordo di Parigi"), hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda il pagamento dilazionato dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti dal Governo della Federazione Russa all'Italia nel periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994 compreso, e non corrisposti, relativi ai crediti finanziari concessi al Governo dell'ex-URSS in base all'Accordo firmato il 12 gennaio 1991. I debiti di cui sopra figurano agli Allegati al presente Accordo; tali debiti formano l'oggetto del presente Accordo, in quanto compresi nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Tali Allegati potranno essere modificati con il consenso reciproco delle due parti. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo. I saranno corrisposti - nella valuta stabilita nelle convenzioni finanziarie (ECU) - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB"), al Tesoro italiano, con le modalita' di volta in volta impartite, come segue: - il 3,44% il 30 settembre 1997; - il 3,73% il 31 marzo 1998 - il 4,04% il 30 settembre 1998; - il 4,37% il 31 marzo 1999 - il 4,71% il 30 settembre 1999; - il 5,07% il 31 marzo 2000 - il 5,45% il 30 settembre 2000; - il 5,84% il 31 marzo 2001 - il 6,25% il 30 settembre 2001; - il 6,69% il 31 marzo 2002 - il 7,14% il 30 settembre 2002; - il 7,61% il 31 marzo 2003 - il 8,11% il 30 settembre 2003; - il 8,63% il 31 marzo 2004 - il 9,17% il 30 settembre 2004; - il 9,75% il 31 marzo 2005 ARTICOLO III 1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a corrispondere al Tesoro italiano gli interessi sui debiti di cui al precedente Articolo I. 2) Tali interessi matureranno a partire dalla data di scadenza contrattuale originaria fino alla completa estinzione del debito ad un tasso pari (i) al tasso medio semestrale dei Depositi Vincolati in ECU, riportato nel Financial Times di due giorni lavorativi precedenti al primo giorno del periodo considerato ("LIBOR" semestrale), incrementato di (ii) un margine dello 0,5%. Il primo periodo decorrera' dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994. Il secondo periodo decorrera' dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi decorreranno semestralmente, a partire dal 31 marzo e dal 30 settembre di ogni anno, ad iniziare dal 31 marzo 1995. ARTICOLO IV 1) Il 60% degli interessi di cui all'Articolo III, maturati dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 compresi, saranno corrisposti il 22 dicembre 1994, mentre il 60% degli interessi maturati dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994 compresi sara' corrisposto in ECU il 31 marzo 1995. 2) Gli interessi di cui all'Articolo III, maturati dal 1 gennaio 1995 compreso al 31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi saranno corrisposti in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 30 settembre 1995, per quanto riguarda gli interessi maturati dalla precedente data di pagamento degli interessi compresa, fino alla data di pagamento degli interessi in questione esclusa. 3) a) Il rimanente 40% degli interessi di cui all'Articolo III, maturati nel 1994, sara' capitalizzato il 31 dicembre 1994, e corrisposto in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1997, e l'ultima il 31 marzo 2002. b) Per il pagamento dilazionato del 40%, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi dal 1 gennaio 1995 fino a completa estinzione, ad un tasso pari al LIBOR semestrale, incrementato di un margine dello 0,5%. c) Gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo, maturati dal 1 gennaio 1995 compreso al 31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo saranno corrisposti in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, ad iniziare dal 30 settembre 1995, per quanto riguarda gli interessi maturati, dalla precedente data di pagamento degli interessi inclusa, fino alla data di pagamento degli interessi in questione esclusa. ARTICOLO V 1) Il 100% degli interessi maturati dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994 compresi per quanto riguarda gli importi non corrisposti ed il 20% degli interessi maturati dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994 compresi, per gli importi non corrisposti in base all'Accordo di pagamento dilazionato, firmato il 20 settembre 1994 fra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana, in conformita' con l'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. 2) a) Il rimanente 80% degli interessi maturati dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994 compreso, di cui al presente Accordo di pagamento dilazionato, sara' capitalizzato il 31 dicembre 1994 e corrisposto in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1997, e l'ultima il 31 marzo 2002. b) Per l'80% del pagamento dilazionato, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi a decorrere dal 1 gennaio 1995 fino a completa estinzione ad un tasso pari al LIBOR semestrale, incrementato di un margine dello 0,5%. c) Gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo, maturati dal 1 gennaio 1995 compreso al 31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo saranno versati in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 30 settembre 1995, per quanto riguarda gli interessi maturati dalla precedente data di pagamento degli interessi compresa, fino alla data di pagamento in questione esclusa. ARTICOLO VI Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori a 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III, IV e V, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, corrispondera' successivamente al Tesoro italiano gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente Articolo III, 2), incrementato di 0,5 punti percentuali annui. ARTICOLO VII Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi, tranne nel caso in cui i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e non valido, in conformita' con i suoi termini. ARTICOLO VIII Tranne che nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri sottoscritti dai singoli creditori nei contratti originari. ARTICOLO IX Tutti i pagamenti di cui al presente accordo saranno corrisposti nei conti di volta in volta indicati dal Tesoro italiano, senza deduzioni o ritenute per od in base a tasse imposte all'interno della Federazione Russa. ARTICOLO X Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Mosca il 22 febbraio 1995, in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA (F.to: F. Di Roberto) (F.to: firma illeggibile) ACCORDO RUSSIA 2 (TESORO) VALUTA CREDITORE DEBITORE DATA IMPORTO ECU M.C.C. Gover. 4.1.94 22.805.647,38 URSS (interessi) ECU B.C.I. Gover. 4.1.94 15.946.396,74 URSS (interessi) ECU M.C.C. Gover. 1.7.94 97.967.190,21 URSS (capitale) 19.835.906,84 (interessi) ECU B.C.I. Gover. 1.7.94 102.329.818,66 URSS (capitale) 13.408.048,74 (interessi) ---------------- TOTALE 272.293.008,57 ================ _________________________________________________ M.C.C. MEDIOCREDITO CENTRALE B.C.I. BANCA COMMERCIALE 495. Kampala, 27 febbraio 1995 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda concernente il consolidamento del debito (Club di Parigi del 17 giugno 1992), con tre Annessi (1) (Entrata in vigore: 27 febbraio 1995) ____________ (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 17 giugno 1992 dai paesi che hanno partecipato alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda il consolidamento: a) dei debiti per capitale ed interessi dovuti dall'Uganda alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") nel periodo 1 luglio 1992 - 30 giugno 1994, e non regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda, conclusi il 16 novembre 1982, il 22 febbraio 1984 ed il 27 luglio 1989, in conformita' con i Processi Verbali del Club di Parigi, in data 18 novembre 1981, 1 dicembre 1982 e 19 giugno 1987; b) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo a), maturati al 30 giugno 1992 e non ancora regolati; c) degli interessi di ritardato regolamento maturati al 30 giugno 1992 sui debiti di cui al precedente paragrafo b), calcolati ai tassi di interesse previsti nel successivo Articolo III, paragrafo 2. I debiti sopra menzionati figurano all'Allegato A al presente Accordo; tale Allegato puo' essere modificato con il consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica di Uganda (qui di seguito denominato "il Governo") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") con le seguenti modalita': - 15/3/1995 4,68% - 15/3/2011 3,10% - 15/9/1995 1,07% - 15/9/2011 3,19% - 15/3/1996 1,11% - 15/3/2012 3,28% - 15/9/1996 1,16% - 15/9/2012 3,37% - 15/3/1997 1,21% - 15/3/2013 3,47% - 15/9/1997 1,26% - 15/9/2013 3,57% - 15/3/1998 1,31% - 15/3/2014 3,67% - 15/9/1998 1,36% - 15/9/2014 3,77% - 15/3/1999 1,41% - 15/3/2015 3,87% - 15/9/1999 1,47% - 15/9/2015 3,99% - 15/3/2000 1,52% - 15/9/2000 1,58% - 15/3/2001 1,64% - 15/9/2001 1,70% - 15/3/2002 1,76% - 15/9/2002 1,82% - 15/3/2003 1,88% - 15/9/2003 1,95% - 15/3/2004 2,01% - 15/9/2004 2,08% - 15/3/2005 2,15% - 15/9/2005 2,22% - 15/3/2006 2,29% - 15/9/2006 2,36% - 15/3/2007 2,44% - 15/9/2007 2,51% - 15/3/2008 2,59% - 15/9/2008 2,67% - 15/3/2009 2,75% - 15/9/2009 2,84% - 15/3/2010 2,92% - 15/9/2010 3,00% ARTICOLO III 1) Il "Governo" si impegna a versare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti differiti, che saranno calcolati su ciascuno dei debiti menzionati al precedente Articolo I, non pagati a scadenza. 2) Tali interessi matureranno a decorrere dalla scadenza per quanto riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I, a) e b), e dal 1 luglio 1992 per quanto riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I, c), fino al completo regolamento del debito, e saranno calcolati al tasso del 3,06% annuo e dell'1,72% annuo per quanto riguarda i debiti esigibili rispettivamente in lire italiane e dollari USA. 3) Gli interessi summenzionati saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (15 marzo - 15 settembre), a partire dal 15 marzo 1995. ARTICOLO IV 1) I debiti per interessi, relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda concluso il 2 ottobre 1990, in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 26 gennaio 1989, maturati al 30 giugno 1992 e non ancora versati dall'Uganda alla "SACE" (ivi compresi gli "interessi di ritardato regolamento" maturati al 30 giugno 1992 su tali debiti, calcolati ai tassi di interesse previsti al successivo paragrafo 3) e dovuti nel periodo 1 luglio 1992 - 30 giugno 1994 (Allegato B), saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie, dal "Governo" alla "SACE" in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 15 marzo 2000 e l'ultima il 15 settembre 2004. 2) Per il regolamento differito, il "Governo" si impegna a versare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi che saranno calcolati su ciascuno dei debiti menzionati al precedente paragrafo 1) e non regolati a scadenza. 3) Tali interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza per quanto riguarda gli interessi dovuti al 30 giugno 1992, nonche' nel periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1994 e dal 1 luglio 1992 per quanto riguarda gli "interessi di ritardato regolamento" maturati al 30 giugno 1992 fino al complet regolamento del debito, e saranno calcolati al tasso del 10,84% annuo e del 7,58% annuo per quanto riguarda i debiti esigibili rispettivamente in lire italiane e in dollari USA. 4) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 2) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (15 marzo - 15 settembre) a partire dal 15 marzo 1995. ARTICOLO V Il "Governo" si impegna a tasferire al MEDIOCREDITO CENTRALE tutti gli importi dovuti al 17 giugno 1992 e non ancora regolati, relativi ai debiti non coperti dal presente Accordo (Allegato C), non oltre il 31 gennaio 1995. Gli interessi di ritardato regolamento saranno calcolati su tali importi al tasso dell'1,5% annuo. ARTICOLO VI Qualora, per qualsivoglia motivo, si verifichi un ritardo nel pagamento degli importi in base al presente Accordo, il "Governo" versera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue: - per i debiti dovuti alla "SACE", ai tassi annuali previsti rispettivamente al precedente Articolo IV, paragrafo 3), incrementati di 0,50 punti percentuali; - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2% annuo. ARTICOLO VII Fatta eccezione per le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali assunti dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti dell'Uganda nel presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere addotta a giustificazione di qualsiasi modifica apportata a tali contratti o Convenzioni finanziarie, ed in particolare per quanto riguarda le condizioni relative alle modalita' di pagamento ed alle date di scadenza. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Kampala (Uganda) il 27 febbraio 1995, in due copie in lingua inglese, entrambe facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI UGANDA (F.to: M. Ricoveri) (F.to: Mayanja Nkangi) Ministro delle Finanze e della Programmazione Economica 496. Budapest, 8 marzo 1995 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria concernente la modifica dell'Annesso all'Accordo del 25 maggio 1974 sui trasporti aerei civili, con Allegato (Entrata in vigore: 8 marzo 1995) TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA D'ITALIA Budapest, 8 marzo 1995 Eccellenza, con riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974, mi e' gradito informarLa che la Parte italiana ha assolto gli adempimenti costituzionali relativi alle modifiche, qui di seguito allegate, all'Annesso dell'Accordo, in conformita' con le norme che regolano la stipula e l'entrata in vigore degli accordi internazionali. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Pietro Ercole Ago _________________________ Sua Eccellenza Dr. Karoly Lotz Ministro dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle Acque della Repubblica di Ungheria Budapest ALLEGATO ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA SUI SERVIZI AEREI DI LINEA FIRMATO A BUDAPEST IL 25 MAGGIO 1974 La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potra' operare le seguenti rotte: Punti in Italia - punti in Ungheria - punti oltre l'Ungheria. La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica di Ungheria potra' operare le seguenti rotte: Punti in Ungheria - punti in Italia - punti oltre l'Italia. Le due compagnie aeree potranno utilizzare qualsiasi tipo di velivolo. Ciascuna delle compagnie designate sara' autorizzata ad operare da e verso Milano, Roma e Budapest fino a sette frequenze settimanali su ciascun punto. Una seconda compagnia aerea designata di ciascuna delle due Parti Contraenti sara' autorizzata ad operare o la rotta Roma-Budapest e viceversa e/o la rotta Milano-Budapest e viceversa. Tuttavia, nel caso in cui una delle parti non utilizzasse le frequenze a sua disposizione, l'altra parte potra' operarle, previo accordo fra le due compagnie aeree designate. Le frequenze da e verso i punti in Italia, che non siano Milano e Roma, ed in Ungheria, che non sia Budapest, saranno concordate fra le compagnie aeree designate. I diritti di traffico oltre potranno essere utilizzati da una parte, previo consenso dell'altra parte. Le compagnie aeree designate di ciascuna parte potranno operare i servizi concordati su qualsiasi rotta in "code sharing" insieme con la compagnia aerea designata dell'altra parte. Nell'operare i servizi concordati, alle compagnie designate di ciascuna parte sara' consentito cambiare velivolo nel/i punto/i delle rotte concordate. Fatto a Budapest l'8 marzo 1995. MINISTERO DEI TRASPORTI, DELLE COMUNICAZIONI E DELLA GESTIONE DELLE ACQUE 552407/1995 Budapest, 8 marzo 1995 Sua Eccellenza Pietro Ercole Ago Ambasciatore della Repubblica Italiana Budapest Caro Ambasciatore, mi e' gradito accusare ricevuta della Sua lettera dell'8 marzo 1995 ed informarLa che la parte ungherese ha ottemperato alle norme costituzionali per la stipula e l'entrata in vigore degli accordi internazionali per quanto riguarda le modifiche, riportate in allegato, all'Annesso dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria ed il Governo italiano sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Karoly Lotz ALLEGATO ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA SUI SERVIZI AEREI DI LINEA FIRMATO A BUDAPEST IL 25 MAGGIO 1974 La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potra' operare le seguenti rotte: Punti in Italia - punti in Ungheria - punti oltre l'Ungheria. La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica di Ungheria potra' operare le seguenti rotte: Punti in Ungheria - punti in Italia - punti oltre l'Italia. Le due compagnie aeree potranno utilizzare qualsiasi tipo di velivolo. Ciascuna delle compagnie designate sara' autorizzata ad operare da e verso Milano, Roma e Budapest fino a sette frequenze settimanali su ciascun punto. Una seconda compagnia aerea designata di ciascuna delle due Parti Contraenti sara' autorizzata ad operare o la rotta Roma-Budapest e viceversa e/o la rotta Milano-Budapest e viceversa. Tuttavia, nel caso in cui una delle parti non utilizzasse le frequenze a sua disposizione, l'altra parte potra' operarle, previo accordo fra le due compagnie aeree designate. Le frequenze da e verso i punti in Italia, che non siano Milano e Roma, ed in Ungheria, che non sia Budapest, saranno concordate fra le compagnie aeree designate. I diritti di traffico oltre potranno essere utilizzati da una parte, previo consenso dell'altra parte. Le compagnie aeree designate di ciascuna parte potranno operare i servizi concordati su qualsiasi rotta in "code sharing" insieme con la compagnia aerea designata dell'altra parte. Nell'operare i servizi concordati, alle compagnie designate di ciascuna parte sara' consentito cambiare velivolo nel/i punto/i delle rotte concordate. Fatto a Budapest l'8 marzo 1995. 497. Bangui, 5 aprile 1995 Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Centrafricana (Club di Parigi del 12 aprile 1994), con due Annessi (1) (Entrata in vigore: 5 aprile 1995) ____________ (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-verbale firmato a Parigi il 12 Aprile 1994 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento: a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Aprile 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non regolati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 12 Giugno 1981, 8 luglio e 22 novembre 1985; b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Marzo 1994; c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 Marzo 1994 sui debiti indicati al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1994 al tasso d'interesse indicato nell'Articolo III del presente Accordo; d) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Aprile 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non pagati, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 14 Dicembre 1988; e) degli stessi debiti indicati al paragrafo d) di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Marzo 1994; f) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 Marzo 1994 sui debiti indicati al paragrafo e) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1994 al tasso d'interesse indicato nell'Articolo IV, paragrafo 2) del presente Accordo. Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Allegati al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), e c) saranno rimborsati dal Governo della Repubblica Centroafricana (di seguito denominato "Governo") e trasferiti, per il tramite della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito di Stato (di seguito denominata "CAADE") alla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione di seguito denominata "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue: 31.3.1995 0,85% 30.9.1995 0,89% 31.3.1996 0,94% 30.9.1996 0,98% 31.3.1997 1,02% 30.9.1997 1,07% 31.3.1998 1,11% 30.9.1998 1,16% 31.3.1999 1,21% 30.9.1999 1,26% 31.3.2000 1,31% 30.9.2000 1,36% 31.3.2001 1,41% 30.9.2001 1,47% 31.3.2002 1,52% 30.9.2002 1,58% 31.3.2003 1,64% 30.9.2003 1,70% 31.3.2004 1,76% 30.9.2004 1,82% 31.3.2005 1,88% 30.9.2005 1,95% 31.3.2006 2,01% 30.9.2006 2,08% 31.3.2007 2,15% 30.9.2007 2,22% 31.3.2008 2,29% 30.9.2008 2,36% 31.3.2009 2,44% 30.9.2009 2,51% 31.3.2010 2,59% 30.9.2010 2,67% 31.3.2011 2,75% 30.9.2011 2,84% 31.3.2012 2,92% 30.9.2012 3,00% 31.3.2013 3,10% 30.9.2013 3,19% 31.3.2014 3,28% 30.9.2014 3,37% 31.3.2015 3,47% 30.9.2015 3,57% 31.3.2016 3,67% 30.9.2016 3,77% 31.3.2017 3,87% 30.9.2017 3,99% ARTICOLO III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' ristrutturato ai sensi del precedente Articolo II, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della "CAADE", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo a) ed a partire dal 1 Aprile 1994 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b) e c), fino al regolamento totale degli stessi debiti al tasso d'interesse del 2,02% annuo per i debiti in dollari USA. Gli interessi saranno pagati, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31 Marzo - 30 Settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995. ARTICOLO IV 1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi d), e), ed f) saranno rimborsati dal Governo e trasferiti, per il tramite della "CAADE") alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali esigibile il 31 marzo 2000 e l'ultima il 30 settembre 2004. 2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della "CAADE", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d) ed a decorrere dal 1 Aprile 1994 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi e) ed f), fino al regolamento totale degli stessi debiti al tasso d'interesse dell'8,32% annuo per i debiti in dollari USA. 3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 Marzo - 30 Settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995. ARTICOLO V Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE", per il tramite della "CAADE", non oltre il 31 dicembre 1994, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla "SACE", scaduti e non regolati alla data del 12 Aprile 1994 compresi gli importi menzionati all'Articolo III, paragrafo 4 del Processo Verbale del Club di Parigi del 15 giugno 1990 e che non sono inclusi nella sfera di applicazione del presente Accordo. Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato regolamento. Articolo VI In caso di ritardato regolamento superiore a trenta giorni, su ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III e IV del presente Accordo, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla "SACE" per il tramite della "CAADE", interessi di ritardato regolamento calcolati sulla base dei tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi, rilevato per il dollaro USA alla data di scadenza, ed aumentato di 1 punto percentuale. Articolo VII Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nel precedente Articolo I. Articolo VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bangui, in due esemplari in lingua francese, il 5 aprile 1995. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Centrafricana