(all. 2 - art. 1) (parte 2)
MEDICINALI
MATERIALE DIDATTICO
REGISTRI E SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E
E PER IL SISTEMA D'INFORMAZIONE
CEMENTO
FERRO DA CALCESTRUZZO
LEGNO DI CASSERATURA
MATERIALE DI FALEGNAMERIA
MATERIALE IDRAULICO
MATERIALE SANITARIO
MATERIALE ELETTRICO
VETRERIA
VERNICIATURA
PIASTRELLE
MATERIALE PER IL TETTO E L'ISOLAMENTO
MATERIALE DI PULIZIA
MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSI
MATERIALE PER COSTRUZIONI
                                489.
                Pechino, 21 novembre/2 dicembre 1994
                           Scambio di Note
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Popolare Cinese
            costituente un'Intesa in materia di apertura
               dei trasporti aerei tra Italia e Taiwan
                (Entrata in vigore: 2 dicembre 1994)
L'Ambasciatore d'Italia                                 Taiwan/Italia
                                                Pechino, 21 Nov. 1994
Egregio Vice Ministro,
   il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in
merito all'avvio di trasporti aerei tra  l'Italia  e  Taiwan  e  sono
giunti  ad  un  comune  accordo.  Le  comunico  che  il Governo della
Repubblica  Italiana  pubblichera'  il  seguente  comunicato   stampa
concernente l'apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan:
   "Il  Governo  della  Repubblica italiana ha condotto consultazioni
con il Governo della Repubblica Popolare cinese in  merito  all'avvio
di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.
   Sara'  stabilito  un collegamento aereo diretto tra Roma e Taipei.
Esso non avra' ripercussioni sulla politica tradizionale  dell'Italia
che,  come  noto,  ha  riconosciuto la Repubblica Popolare cinese nel
1970. Il Governo della Repubblica italiana conferma la propria  linea
politica  secondo  cui il Governo della Repubblica Popolare cinese e'
l'unico Governo legittimo della Cina, Taiwan e' parte integrante  del
territorio cinese.
   Il Governo della Repubblica italiana non avviera' alcun rapporto o
contatto  ufficiale  con  le  autorita' taiwanesi, ne' firmera' alcun
accordo intergovernativo o altri documenti di  natura  ufficiale  con
Taiwan nel settore dei trasporti aerei.
   Il  collegamento  aereo,  a  carattere  puramente commerciale, non
sara' gestito dalla compagnia di bandiera italiana  (Alitalia)  o  da
quella  ufficiale  di  Taiwan  (China  Airlines)  ma da una compagnia
privata per ciascuna parte.
   I velivoli che effettueranno il collegamento, il  personale  delle
compagnie,  i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni relative
agli orari dei voli  non  porteranno  alcuna  bandiera  o  stemma  di
carattere  ufficiale,  ne'  alcun  segno, sigla, uniformi o ornamenti
appartenenti alla compagnia di bandiera italiana o a quella ufficiale
di Taiwan.
S.E.
il Vice Ministro degli Esteri
della Repubblica Popolare di Cina
Signor Jiang Enzhu
BEIJING
   I  velivoli  che  effettueranno  il collegamento tra la Repubblica
italiana e Taiwan non faranno scalo a Hong Kong."
   Qualora la S.V. concordi con le proposte contenute in questa nota,
quest'ultima, insieme alla Sua nota di risposta contenente  l'assenso
del  Governo della Repubblica Popolare di Cina rappresenteranno, come
concordato con la S.V., un'intesa tra i nostri due Governi in materia
di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.
   Voglia gradire, Egregio Vice Ministro, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                              (Firma)
                                        (Alessandro Quaroni)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                          Beijing, 02 DIC 1994
Sig. Ambasciatore,
   ho l'onore di aver ricevuto la Sua lettera  datata  21  nov.  1994
come segue:
   "il   Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in
merito all'avvio di trasporti aerei tra  l'Italia  e  Taiwan  e  sono
giunti  ad  un  comune  accordo.  Le  comunico  che  il Governo della
Repubblica  italiana  pubblichera'  il  seguente  comunicato   stampa
concernente l'apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan:
   Il Governo della Repubblica italiana ha condotto consultazioni con
il  Governo  della  Repubblica Popolare cinese in merito all'avvio di
trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.
   Sara' stabilito un collegamento aereo diretto tra Roma  e  Taipei.
Esso  non avra' ripercussioni sulla politica tradizionale dell'Italia
che, come noto, ha riconosciuto la  Repubblica  Popolare  cinese  nel
1970.  Il Governo della Repubblica italiana conferma la propria linea
politica secondo cui il Governo della Repubblica Popolare  cinese  e'
l'unico  Governo legittimo della Cina. Taiwan e' parte integrante del
territorio cinese.
   Il Governo della Repubblica italiana non avviera' alcun rapporto o
contatto ufficiale con le autorita'  taiwanesi,  ne'  firmera'  alcun
accordo  intergovernativo  o  altri documenti di natura ufficiale con
Taiwan nel settore dei trasporti aerei.
   Il collegamento aereo,  a  carattere  puramente  commerciale,  non
sara'  gestito  dalla  compagnia di bandiera italiana (Alitalia) o da
quella ufficiale di Taiwan  (China  Airlines)  ma  da  una  compagnia
privata per ciascuna parte.
   I  veicoli  che  effettueranno il collegamento, il personale delle
compagnie, i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni  relative
agli  orari  dei  voli  non  porteranno  alcuna  bandiera o stemma di
carattere ufficiale, ne' alcun segno,  sigla,  uniformi  o  ornamenti
appartenenti alla compagnia di bandiera italiana o a quella ufficiale
di Taiwan.
S.E.
l'Ambasciatore della Repubblica italiana
nella Repubblica Popolare cinese
Signor Alessandro Quaroni
Beijing
   I  velivoli  che  effettueranno  il collegamento tra la Repubblica
italiana e Taiwan non faranno scalo a Hong Kong."
   Qualora la S.V. concordi con le proposte contenute in questa nota,
questa ultima, insieme alla Sua nota di risposta contenente l'assenso
del  Governo della Repubblica Popolare di Cina rappresenteranno, come
concordato con la S.V., un'intesa tra i nostri due Governi in materia
di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.
   In nome del Governo della Repubblica Popolare cinese, confermo  il
contenuto sovrascritto.
   Voglia  gradire,  Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                                 Jiang Enzhu
                                 (il Vice Ministro degli Esteri della
                                  Repubblica Popolare cinese)
 
 
                                490.
                       Gibuti, 6 dicembre 1994
                       Accordo di cooperazione
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica di Gibuti,
                    Protocollo d'Accordo relativo
                al "Programma sanitario di Balbala'"
                (Entrera' in vigore: 6 dicembre 1994)
       ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
          ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI
                        Protocollo d'accordo
                  "PROGRAMMA SANITARIO DI BALBALA"
Il   Governo  di  Gibuti  ha  richiesto  la  proroga  dell'intervento
sanitario della Cooperazione italiana allo  scopo  di  consentire  la
graduale  e  definitiva  presa in carico dell'ospedale di Balbala' da
parte del Ministero della Sanita' e degli Affari  Sociali  di  Gibuti
(MSPAS).
Il Governo italiano ha accettato di prorogare il "Programma Sanitario
di Balbala'" per altri tre anni.
Tra  il  Governo  di  Gibuti  ed  il  Governo italiano, desiderosi di
collaborare  alla  realizzazione  dell'ultima  fase  del  sopracitato
progetto   sanitario,  e'  stato  stabilito  il  seguente  Protocollo
d'accordo.
I. SCOPO DEL PROGETTO
   Lo scopo del progetto e'  di  promuovere  il  miglioramento  dello
stato  di  salute  della  popolazione  di  Balbala' e di rafforzare i
servizi sanitari  del  settore  di  Balbala'  mediante  la  strategia
dell'Assistenza Sanitaria di Base.
   A tal scopo il MSPAS e la Cooperazione italiana decidono di comune
accordo di perseguire i seguenti obiettivi:
II. OBIETTIVI GENERALI
1)  Riconsegnare  al  MSPAS  entro  3 anni, l'ospedale di Balbala' in
buone  condizioni,  con  servizi  medici  e   servizi   di   supporto
funzionali, le spese di gestione essendo a carico delle finanze dello
Stato di Gibuti.
2)  Migliorare  ed uniformare l'attivita' curativa e preventiva dei 4
ambulatori di Balbala'
3) Migliorare la formazione di base del  personale  sanitario  sia  a
livello  ospedaliero  sia  a  livello degli ambulatori e degli agenti
sanitari comunitari
4) Appoggiare gli sforzi del MSPAS per la realizzazione, nel  settore
di  Balbala', della Strategia nazionale dell'"Assistenza Sanitaria di
Base".
III. OBIETTIVI SPECIFICI
1) Migliorare la formazione del personale medico e  paramedico  della
maternita',  della  pediatria;  del  laboratorio  e  della radiologia
dell'Ospedale di Balbala'.
2)  Migliorare  la  formazione di base del personale dei 4 ambulatori
allo scopo di garantire le  attivita'  diagnostiche  e  le  attivita'
curative e preventive nel settore di Balbala', soprattutto per quanto
concerne la sanita' materno-infantile.
3)  Appoggiare  le  attivita'  diagnostiche  e curative dell'ospedale
mediante un supporto in farmaci ed in materiale medico.
4) Garantire la  manutenzione  della  struttura,  delle  attrezzature
mediche  e  dei  mezzi  di trasporto dell'ospedale e dei 4 ambulatori
mediante la stipulazione di un accordo permanente con:
-  Il  servizio  di  manutenzione  dell'ospedale   Peltier   per   la
manutenzione delle attrezzature mediche
-  L'officina  di  riparazione dell'ospedale Peltier per garantire la
funzionalita'  della  struttura  e  delle   infrastrutture   idriche,
elettriche ecc..
-  L'officina  di  riparazione  dell'ospedale  Peltier ed il Servizio
Tecnico di Gibuti per la manutenzione delle automobili
5) Realizzare  un  sistema  efficace  di  Supervisione  di  tutte  le
attivita'  dei  4  ambulatori  con  la  collaborazione  del  Servizio
d'igiene del MSPAS, organizzando un valido  sistema  di  informazione
sanitaria.
6)  Realizzare  un  efficace  sistema  di collegamento tra gli agenti
della sanita' comunitaria, gli ambulatori e l'ospedale di Balbala' da
un lato e le altre strutture sanitarie di Gibuti (Peltier, P.  Faure,
etc.) dall'altro.
7)  Costruire  nell'ospedale una fossa settica, condotte per le acque
reflue e le  acque  limpide,  una  nuova  condotta  di  alimentazione
idrica,  provvedere alla fornitura ed installazione di nuove latrine,
di docce e di lavori compresi i rubinetti e tutta la tubatura.
8) Costruire nell'ospedale un magazzino  con  condizionamento  d'aria
per  il  materiale  ed i farmaci, un capannone per le macchine ed una
guardiola con condizionamento d'aria per il personale di custodia.
9) Effettuare le ristrutturazioni minori necessarie e le  riparazioni
dei sistemi idrici ed elettrici dei 4 ambulatori di Balbala'.
10)  Ridurre le spese di gestione (personale e servizi) dell'ospedale
di Balbala' per tre anni, cercando di analizzare, con le Autorita' di
Gibuti  competenti,   tutte   le   possibilita'   di   partecipazione
finanziaria da parte della comunita'.
11)  Riconoscere ed integrare nell'ambito del personale del MSPAS, il
personale tecnico (29 agenti) dell'ospedale di Balbala' formato dalla
Cooperazione italiana nei  sei  anni  di  cooperazione  bilaterale  e
offrir  loro  la  possibilita'  di partecipare ai corsi di formazione
continua del MSPAS.
12) Graduale presa in carico, da parte dello Stato di  Gibuti,  entro
tre anni, dell'ospedale di Balbala'.
IV. STRATEGIE
   Le  strategie  individuate  per potenziare il settore sanitario di
Balbala' e per trasferire la gestione totale dell'ospedale  al  MSPAS
entro tre anni sono le seguenti:
1) assistenza tecnica, mediante l'utilizzazione di esperti italiani a
breve  o  a  lungo termine in vista della formazione continua sia dei
medici omologhi di Gibuti sia del personale paramedico,  al  fine  di
garantire,  alla  fine  del  programma,  l'autosufficenza del sistema
sanitario di Balbala' per quanto  concerne  il  livello  tecnico  del
personale
2) utilizzazione   dei   farmaci   essenziali  e   delle   tecnologie
appropriate  al  fine  sia  di limitare le spese dell'ospedale sia di
consentire la gestione locale delle tecnologie mediche
3) impegno finanziario graduale del Governo di Gibuti per la presa in
carico dell'ospedale  e  del  personale  formato  dalla  Cooperazione
italiana
4)  riduzione  graduale  delle  spese  di  gestione  dell'ospedale in
considerazione  sia  del  personale  in  sovrannumero   rispetto   ai
fabbisogni, sia dello spreco di materiali nei vari servizi
5)  potenziamento  delle  8  componenti dell'"Assistenza Sanitaria di
Base" mediante  l'assistenza  tecnica.  Nel  considerare  i  problemi
sanitari  prioritari  di Balbala', occorrera' innanzitutto rafforzare
le seguenti componenti:  salute  materna  ed  infantile,  nutrizione,
acqua   potabile,   igiene,  educazione  sanitaria,  controllo  delle
malattie endemiche  (diarree,  TB,  malaria,  MST  ed  AIDS,  ecc...)
evitando un sistema di programmi e di strategie di tipo verticale.
6)  incoraggiare  e  sostenere  la  partecipazione della comunita' ed
iniziative comunitarie come la costituzione dei Comitati di Salute  e
Sviluppo,  il  risanamento dell'ambiente (approvvigionamento di acqua
potabile, pulizie delle latrine, smaltimento dei rifiuti, pulizia  ed
igiene  dei  mercati  ecc..); collaborare con le altre organizzazioni
gia'  impegnate  nel  settore  di  Balbala'  in  vari   settori   per
incoraggiare le iniziative che si riflettono indirettamente sulla sa-
lute  della  popolazione, come le iniziative che producono reddito, i
corsi di alfabetizzazione indirizzati soprattutto alle donne, ecc..
7) stimolare  e  facilitare  la  collaborazione  interministeriale  a
livello periferico per favorire lo sviluppo del settore di Balbala'
8) sostenere il coordinamento con le diverse organizzazioni nazionali
ed  internazionali  impegnate nel settore della sanita' nel distretto
di Balbala' per evitare i malintesi, gli sprechi, le duplicazioni  ed
incrementare l'impatto di ciascun progetto.
V. DISPOSIZIONI GENERALI, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE
1)  L'ospedale di Balbala' deve essere considerato ufficialmente come
una Struttura Sanitaria  Nazionale  di  Gibuti  facente  parte  dello
Statuto Sanitario Nazionale, con le stesse caratteristiche funzionali
ed amministrative degli altri complessi sanitari gestiti dal MSPAS.
2)  In  questo  contesto  l'ospedale  e gli ambulatori del settore di
Balbala'  dipenderanno  sempre  dal   MSPAS   per   quanto   riguarda
l'applicazione   della  Politica  Nazionale  della  Sanita'  relativa
all'"Assistenza Sanitaria di Base", il Piano  quinquennale  1991-1995
ed il futuro "Piano", i programmi nazionali in corso e la raccolta di
informazioni  sulle  attivita'  mediche ed amministrative richieste a
tutti gli organi sanitari
3) Durante l'anno 1994, il Governo italiano proseguira' il suo sforzo
di assicurare  la  gestione  finanziaria  dell'ospedale  di  Balbala'
mentre,  per  quanto concerne le attivita' dei 4 ambulatori, si fara'
in modo di garantire la supervisione del personale, di migliorare  la
loro  formazione  e  di  agevolare  la  riorganizzazione  dei servizi
sanitari.
4)  Lo  stanziamento  fornito  dallo  Stato,  messo   ogni   anno   a
disposizione   dei   4      ambulatori  di  Balbala',  sara'  gestito
direttamente dal Gestore dell'ospedale di Balbala' a decorrere dal  1
gennaio 1995
5)  Per  quanto  concerne  il  coordinamento  e  la realizzazione del
"Programma Sanitario di Balbala'" una ONG  italiana  sara'  reclutata
dal Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della
Cooperazione  allo  Sviluppo Italiana e presentata ufficialmente alle
Autorita' di Gibuti per il  tramite  del  Rappresentante  diplomatico
italiano a Gibuti.
6)  L'ONG  dovra' redigere un Piano d'azione dettagliato in base agli
"Obiettivi generali e specifici, Strategie e  Disposizioni  generali"
contenute  nella  presente  Convenzione. Il Piano d'azione della ONG,
prima di essere applicato e realizzato, dovra' essere  approvato  dal
MSPAS e dalla Cooperazione italiana.
7)   Il  Medico  capo-programma  dell'ONG  sara'  responsabile  della
realizzazione del progetto. Egli lavorera'  in  piena  collaborazione
con il Medico-responsabile di Gibuti del settore di Balbala'.
8)  Per  quanto  concerne  gli  esperti  italiani  necessari  per  la
realizzazione del programma  l'ONG  garantira'  il  funzionamento  di
tutti i servizi ospedalieri, in particolare:
- ostetricia e ginecologia
- pediatria
- laboratorio
   La  presenza  degli esperti italiani sara' abbinata a quella degli
omologhi di Gibuti, che saranno i responsabili di ciascun servizio.
9) Il MSPAS sara' incaricato di realizzare  gli  obiettivi  specifici
4-11-12 (paragrafo III - Obiettivi specifici).
10)  L'ONG  sara'  incaricata  di  realizzare gli obiettivi specifici
1-2-3-5-6-7-8-9 (paragrafo III - Obiettivi specifici).
11)  Per  quanto  concerne  la  riduzione  delle  spese  di  gestione
dell'ospedale  (paragrafo III - Obiettivi specifici N. 10) essa sara'
realizzata  gradualmente   dal   MSPAS   e   dall'ONG,   tramite   la
riorganizzazione  dei  servizi  ospedalieri, la riduzione in tre anni
del personale locale in soprannumero, la lotta contro  lo  spreco  in
tutti i servizi.
   Per  ridurre  il  numero del personale in soprannumero (Tabella 1)
sono stati considerati principalmente i fabbisogni reali  di  ciascun
servizio.  Il  criterio  di  selezione  sara'  basato  sia sulla data
d'inizio dell'impiego all'ospedale, sai sulla qualita'  professionale
di ciascun individuo, sia sulla condotta sul lavoro.
Tabella 1 - Piano di riduzione del personale in soprannumero
            dell'ospedale di Balbala'
_____________________________________________________________________
| Servizio        | Personale    | Pagato/   | Pagato/  | Personale |
|                 | attual.      | Gibuti    | Italia   | prev.     |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Maternita'      |     11       |    -      |    11    |    10     |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Cure intensive  |     5        |    -      |    5     |    -      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Pediatria       |     11       |    1      |    10    |    10     |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Sala operatoria |     3        |    1      |    2     |    3      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Sala Parto      |     8        |    3      |    5     |    6      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Laboratorio     | 3 + 1 addet. |    -      |    4     |    3      |
|                 |     pulizie  |           |          |           |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Radiologia      |     1        |    -      |    1     |    1      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Farmacia        |     1        |    -      |    1     |    1      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Amministrazione |     5        |    1      |    4     |    3      |
| Segreteria      |              |           |          |           |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Cucina          |     5        |    -      |    5     |    4      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Lavanderia      |     3        |    -      |    3     |    3      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Addetti pulizia |     17       |    1      |    16    |    10     |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Autisti         |     3        |    2      |    1     |    3      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Guardiani       |     4        |    2      |    2     |    4      |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
| Sicurezza       |     4        |    -      |    4     |    -      |
|=================|==============|===========|==========|===========|
| TOTALE          |     85       |    11     |    74    |    61     |
|_________________|______________|___________|__________|___________|
-  In  questa  lista  non  figurano  i 3 medici di Gibuti ed i medici
dell'ONG italiana
-  Personale  attuale     =  Personale  dell'ospedale   di   Balbala'
attualmente in servizio
-  Pagato/Djibouti      = Personale attualmente pagato dallo Stato di
Gibuti
- Pagato/Italia     = Personale attualmente pagato dalla Cooperazione
italiana
- Personale previsto = Personale  effettivamente  necessario  per  il
funzionamento di ciascun servizio
12) Per quanto concerne il riconoscimento ufficiale, l'integrazione e
la  garanzia  e  la garanzia di partecipazione al Corso di formazione
continua  del  MSPAS  del  personale  paramedico  (paragrafo  III   -
Obiettivi  specifici  N.  11)  formato  dalla  Cooperazione  italiana
durante tutti questi anni (29 agenti:  aiuto/infermiere,  infermiere,
ostetriche, laboratoristi, aiuto-anestesista, tecnico di radiologia),
occorrerebbe    organizzare   durante   l'anno   1994   un   Comitato
interministeriale "ad hoc" con la partecipazione dei Ministeri  della
Finanze  e  della  Sanita'  per risolvere ufficialmente ed in maniera
accettabile  questo  problema.   Dunque   lo   scopo   del   Comitato
interministeriale   sara'   di   riconoscere   e   di   regolarizzare
gradualmente questo personale paramedico.
   In  questo  contesto,  il   salario   del   personale   paramedico
dell'ospedale  di  Balbala',  con  tutte  le  tasse  ed  i contributi
previsti dallo Stato, sara' pagato dallo Stato di Gibuti, salvo per i
premi che saranno  stabiliti  e  pagati  dall'ONG  italiana  fino  al
termine del progetto.
13)  Per  la presa in carica finanziaria, da parte di Gibuti di tutto
l'ospedale (personale e materiale) e dei 4  Ambulatori  (Personale  e
materiale) di Balbala', dovranno seguirsi le seguenti norme:
-  Rimane  inteso  che  le  spese  di gestione, concernenti l'acqua e
l'elettricita' nonche' le spese di gestione relative al personale sia
dell'ospedale sia dei 4 ambulatori, pagate fino ad oggi  dal  Governo
di Gibuti, continueranno ad essere a carico di Gibuti.
A. Esercizio 1995 - il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere:
OSPEDALE DI BALBALA'                                      Fdj
- Costo di reclutamento di
19 agenti qualificati
(salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica) ... 10.613.628
- Farmaci ................................................ 10.000.000
                        Sub-Total ........................ 20.613.628
AMBULATORI
- Spese di funzionamento .................................  3.500.000
- Farmaci per 4 ambulatori ............................... 16.000.000
                        Sub-Total ........................ 19.500.000
Totale generale per l'anno 1995: 20.613.628 + 19.500.000 = 40.113.628
Fdj di cui 26.000.000 Fdj di farmaci (Ospedale + Ambulatori).
B. Esercizio 1996 - il bilancio dell Stato di Gibuti deve prevedere:
35% delle spese di gestione (Personale ed una parte dei servizi per
l'ospedale di Balbala'. In particolare:
OSPEDALE DI BALBALA'                                      Fdj
- Spese per 29 agenti qualificati
(salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica) ... 16.199.748
- Farmaci ................................................ 10.000.000
   Spese di funzionamento dell'ospedale
   Laboratorio, Radiologia (materiale)
   Cucina (Personale e vitto)
per un ammontare di ......................................  7.087.264
                        Sub-Total ........................ 33.287.012
AMBULATORI
- Spese di funzionamento .................................  3.500.000
- Farmaci per i 4 Ambulatori ............................. 16.000.000
                        Sub-Total ........................ 19.500.000
Totale generale per l'anno 1996: 33.287.012 + 19.500.000 = 52.787.012
Fdj di cui 26.000.000 Fdj di Farmaci (Ospedale + Ambulatori).
C. Esercizio 1997 - il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere:
cms
60% delle spese di gestione (Personale e buona parte dei servizi)
dell'ospedale. In particolare:
OSPEDALE DI BALBALA'                                      Fdj
- Spese per 29 agenti qualificati
(salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica) ... 16.199.748
- 21 Agenti rimanenti .................................... 11.730.852
- Farmaci ................................................ 10.000.000
-  Spese di funzionamento dell'ospedale
   Laboratorio, Radiologia, Vestiario (materiale)
   Cucina (Personale, vitto)
   Lavanderia, Pulizia (Personale, materiale)
   Amministrazione, Trasporti (Personale, materiale)
per un ammontare di ...................................... 24.556.264
                        Sub-Total ........................ 62.486.864
AMBULATORI                                              Fdj
- Spese di funzionamento .................................  3.500.000
- Medicaments de 4 Dispensaires .......................... 16.000.000
                        Sub-Total ........................ 19.500.000
Totale generale per l'anno 1997: 62.486.864 + 19.500.000 = 81.986.864
Fdj di cui 26.000.000 Fdj di farmaci (Ospedale + Ambulatori).
D.  Esercizio 1998 - Il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere
la presa in carico  totale  delle  spese  di  gestione  (personale  e
materiale) dell'ospedale e dei 4 Ambulatori
14)  Qualora  vi  sia,  a causa dell'inflazione, un rialzo dei prezzi
(sia dei salari che  dei  materiali)  dei  servizi  dell'ospedale  di
Balbala'  durante  il  periodo  1995-1998, esso sara' completamente a
carico dello Stato di Gibuti.
15) Le altre cooperazioni, le  ONG  e  gli  organismi  internazionali
interverranno nelle altre attivita' in materia di sanita' a Balbala',
ed  in  particolare  nei  4  Ambulatori,  in  piena  collaborazione e
coordinamento con la parte italiana
16) Vi sara' ogni anno una valutazione dello stato di avanzamento del
progetto, determinata dallo svolgimento delle  attivita'  secondo  il
Piano di Azione redatto dall'ONG. Vi saranno pertanto 3 valutazioni.
Tali   valutazioni  consentiranno  di  apportare,  se  del  caso,  le
modifiche ritenute indispensabili per meglio conseguire  i  risultati
previsti,  nel  quadro  degli obiettivi e delle strategie previste in
questa Convenzione.
E' auspicabile realizzare l'ultima valutazione, la terza,  almeno  un
trimestre  prima  della  conclusione del progetto, per verificare sia
gli obiettivi conseguiti sia l'impegno tangibile dimostrato  dai  due
Governi.  La  verifica di questo impegno sara' alla base della futura
programmazione del Sistema Sanitario nel settore di Balbala'.
La  valutazione  sara'  dettagliatamente   programmata   nel   "Piano
d'Azione" redatto dall'ONG, ma sara' effettuata sul terreno da almeno
un  rappresentante  dell'ONG,  da  un  Rappresentante  del MSPAS, dai
rappresentanti della  Comunita'  di  Balbala'  e  dal  personale  dei
servizi sanitari di Balbala'.
L'ONG  sara'  incaricata  ogni  anno  di  redigere  il  "Rapporto  di
valutazione annuale del progetto".
VI. IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
1) Per l'anno 1994, la Cooperazione italiana fornira' il suo  impegno
per  coprire,  come  negli  anni  precedenti,  le  spese  di gestione
dell'ospedale di Balbala'. Per quanto riguarda i 4  Ambulatori,  essa
si impegna a fornire la supervisione, la riorganizzazione dei servizi
e la preparazione dell'intervento dell'ONG.
2)  A decorrere dal 1995, la Cooperazione italiana garantira' per tre
anni il supporto finanziario del "Programma  Sanitario  di  Balbala'"
che  sara'  realizzato  sul  terreno  da  una ONG italiana in base ai
principi ed agli obiettivi redatti in questa  Convenzione.  Un  Piano
d'azione  dettagliato  sul Programma Sanitario di Balbala' redatto in
collaborazione con la ONG italiana  sara'  approvato  da  entrambi  i
Governi prima della sua realizzazione.
In ogni caso la ONG dovra' garantire:
-  le attivita' sanitarie di formazione, di gestione e di valutazione
previste nel  "Piano  d'azione"  a  livello  dell'ospedale  e  dei  4
Ambulatori;
-   il  personale  specializzato  necessario  (come  specificato  nel
paragrafo V - Disposizioni generali - N. 8);
- l'acquisto di farmaci, di materiale medico e non medico  necessario
per la realizzazione del progetto. In particolare per quanto concerne
i  farmaci  ed  il materiale occorrerebbe seguire il graduale impegno
del MSPAS specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N. 13
A, B, C, e D;
- la costruzione nell'ospedale di una fossa settica, di condotte  per
le  acque  reflue  e  le  acque  limpide,  di  una  nuova condotta di
alimentazione  idrica,  la  fornitura  e  l'installazione  di   nuove
latrine, docce e lavatoi compresi i rubinetti e tutta la tubatura;
-  la  costruzione  nell'ospedale  di  un magazzino per le scorte con
condizionamento d'aria per il materiale ed i farmaci, di un capannone
per le autovetture e di una guardiola con condizionamento d'aria  per
il personale di custodia;
-  la partecipazione al pagamento delle spese di gestione (Personale,
materiale)  dell'ospedale.  La  partecipazione  italiana   diminuira'
progressivamente  in  corrispondenza  con  il contestuale impegno del
MSPAS specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N. 13  A,
B, C e D - della presente Convenzione;
-  il  pagamento,  fino  alla  fine  del  progetto,  dei premi per il
personale dell'ospedale impiegato dal MSPAS
- la redazione dei "Rapporti annuali di valutazione".
VII. IMPEGNI DEL GOVERNO DI GIBUTI
1) Nel 1994, il Governo di Gibuti avra' gli stessi impegni degli anni
precedenti e non aumentera' il bilancio destinato all'ospedale ed  ai
4 Ambulatori di Balbala'.
2)   Nel   1994,  il  Governo  di  Gibuti  organizzera'  un  Comitato
interministeriale "ad Hoc" nei modi e secondo le finalita' menzionate
nel  paragrafo  V  -  Disposizioni  Generali  N.  12  della  presente
Convenzione,  per risolvere il problema del riconoscimento ufficiale,
dell'inserimento e della  garanzia  di  partecipazione  al  Corso  di
Formazione  continua del MSPAS del personale paramedico formato dalla
Cooperazione italiana.
3) Il MSPAS s'impegna a fornire, ai sensi della presente Convenzione,
il personale medico,  paramedico  ed  i  servizi  generali  nazionali
necessari  per  coprire i fabbisogni dell'ospedale e dei 4 Ambulatori
di  Balbala'  per  tutto  il  periodo  di  sviluppo  del   "Programma
sanitario".
   In  questo  spirito,  all'inizio  del progetto (1 gennaio 1995) il
Medico-responsabile di  Gibuti  per  il  settore  di  Balbala'  sara'
designato dal MSPAS.
4) Il MSPAS, per fornire la manutenzione, sia della struttura e delle
infrastrutture che delle attrezzature mediche e delle autovetture dei
servizi  sanitari  di  Balbala',  s'impegna  a  garantire  un accordo
ufficiale permanente con il servizio di manutenzione e l'officina  di
riparazione dell'ospedale Peltier.
5)  Il  Governo di Gibuti s'impegna a garantire che il bilancio dello
Stato messo a disposizione dei 4 Ambulatori di Balbala'  sia  gestito
dal Gestore dell'ospedale di Balbala', a partire dal 1 gennaio 1995.
6)  Il  Governo  di  Gibuti s'impegna a facilitare e ad accelerare le
pratiche  di  esenzione  per  il  materiale  medico  e  non,  inviato
dall'Italia per le esigenze del progetto.
7)  Il  Governo  di  Gibuti  s'impegna ad agevolare l'ottenimento dei
visti d'ingresso e delle autorizzazioni di  lavoro  per  gli  esperti
inviati dall'ONG italiana.
8)  Per  la  presa  in  carico finanziario dell'ospedale (Personale e
materiale) e di 4 Ambulatori (Personale e materiale) di Balbala',  il
Governo  di  Gibuti  s'impegna  ad  incrementare  gradualmente la sua
partecipazione in base alle norme di cui al paragrafo V  Disposizioni
generali N. 12, 13 e 14 della presente Convenzione.
La presente Convenzione entra in vigore al momento della firma.
Fatto  a  Gibuti  in  due  esemplari,  in lingua italiana e francese,
entrambi facenti ugualmente fede, il 06.12.1994
per il Governo della Repubblica       per il Governo della Repubblica
       Italiana                              di Gibuti
L'Ambasciatore d'Italia               Il Ministro degli Affari Esteri
    Pietro Cordone                        Abdou Bolock Abdou
    (Timbro - Firma)                      (Timbro - Firma)
                                491.
                       Beirut, 7 gennaio 1995
                         Scambio di Lettere
              tra il Governo della Repubblica Italiana
               ed il Governo della Repubblica Libanese
  per la proroga del termine di utilizzo, fino al 31 dicembre 1995,
 dell'Accordo finanziario del 20 maggio 1983 (100 milioni di dollari
                                USA)
                 (Entrata in vigore: 7 gennaio 1995)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
            CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE
                           BEIRUT - LIBANO
                                                        N. 35/95/P.O.
                                                     Beirut, 7/1/1995
Sua Eccellenza
G. de MICHELIS di SLONGHELLO
Ambasciatore d'Italia in Libano
Eccellenza,
   ho l'onore di fare riferimento:
   i) all'Accordo Finanziario del 20 maggio 1983  fra  la  Repubblica
Italiana  e  la  Repubblica Libanese per la concessione di un credito
finanziario per un importo massimo di 100 milioni di dollari USA,  ai
sensi dell'Articolo 15, lettera g) della legge italiana n. 227 del 24
maggio 1977 e successive modificazioni;
   ii) alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato
a Roma il 20 febbraio 1992.
   A tale proposito, Le confermo l'accordo del Governo Libanese per:
   a)   prorogare   fino   al  31  dicembre  1995  la  data  indicata
all'Articolo II per la firma dei contratti commerciali;
   b) consentire  il  rimborso  in  17   rate   semestrali  uguali  e
consecutive,  la  prima  con  scadenza  a  sei  mesi  dalla  data  di
accettazione  provvisoria  dell'istallazione prevista per i contratti
commerciali, e non oltre i 36 mesi dopo  l'entrata  in  vigore  delle
rispettive convenzioni finanziarie.
   La  prego  di  accettare,  Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
   Al - Fadl CHALAK
Presidente del
Consiglio per lo Sviluppo e
la Ricostruzione
 
Ambasciata d'Italia
Beirut
                                               Beirut, 7 gennaio 1995
Signor Presidente,
   ho l'onore di fare riferimento:
   i) all'Accordo Finanziario del 20 maggio 1983  fra  la  Repubblica
Italiana  e  la  Repubblica Libanese per la concessione di un credito
finanziario per un importo massimo di 100 milioni di dollari USA,  ai
sensi dell'Articolo 15, lettera g) della legge italiana n. 227 del 24
maggio 1977 e successive modificazioni;
   ii) alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato
a Roma il 20 febbraio 1992.
   A tale proposito, Le comunico che l'Italia e' disposta a:
   a)   prorogare   fino   al  31  dicembre  1995  la  data  indicata
all'Articolo II per la firma dei contratti commerciali;
   b) consentire  il  rimborso  in  17   rate   semestrali  uguali  e
consecutive,  la  prima  con  scadenza  a  sei  mesi  dalla  data  di
accettazione  provvisoria  dell'istallazione prevista per i contratti
commerciali, e non oltre i 36 mesi dopo  l'entrata  in  vigore  delle
rispettive convenzioni finanziarie.
   Le sarei grato, Signor presidente, se vorra' confermarmi l'accordo
del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
                                        G. de MICHELIS di SLONGHELLO
                                        (Ambasciatore d'Italia)
________________________
S.E. Al Fadl CHALAK
Presidente
Consiglio per lo Sviluppo
e la Ricostruzione
Tallet Al Serail
BEIRUT
                                492.
                  Roma-San Marino, 14 febbraio 1995
              Scambio di Lettere costituente un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            ed il Governo della Repubblica di San Marino
         per il reciproco riconoscimento della circolazione
                  di veicoli muniti di targa prova
                 (Entrata in vigore: 1 maggio 1995)
         REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
                            San Marino, 14 Febbraio 1995/1694 d.F.R.
Prot. n. 2096/DD/2
Signor Ministro,
   ho  l'onore  di riferirmi alla Sua lettera in data odierna - Prot.
n. 02178/A.I. - per confermarLe quanto segue:
1. Su base di  reciprocita',  il  Governo  della  Repubblica  di  San
   Marino,  ammette  alla  circolazione  sul  proprio territorio, per
   esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o  costruttive,
   dimostrazioni   o  trasferimenti  per  ragioni  di  vendita  o  di
   allestimento,  i  veicoli  muniti  di  targa  prova  in  stato  di
   validita', rilasciata dalla Repubblica Italiana.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova puo'
   essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati:
   a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
   b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita
   dei soggetti di cui al punto a);
   c)  commercianti  autorizzati,  secondo le norme vigenti nei Paesi
   contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi;
   d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
   e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche
   per proprio conto;
   f)  fabbriche   costruttrici   di   sistemi   o   dispositivi   di
   equipaggiamento  di  veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente
   all'ipotesi  di  sistemi  o  dispositivi  di  equipaggiamento  che
   comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali
   dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Sua Eccellenza
Giovanni CARAVALE
Ministro dei Trasporti
della Repubblica Italiana
= ROMA =
3.  La  circolazione  di  prova  e'  consentita  esclusivamente nelle
ipotesi di cui al punto 1.
4. La validita' dell'autorizzazione alla  circolazione  di  prova  e'
   annuale  e  puo' essere confermata previa verifica, da parte delle
   competenti  Autorita'   dei   Paesi   contraenti,   dell'effettivo
   godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto
   2.
5.  La  circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi e'
   subordinata al possesso dei seguenti documenti:
   a) autorizzazione per la circolazione di prova,  rilasciata  dalla
   Repubblica  Italiana  contenente  gli estremi identificativi della
   targa, il periodo di validita', il nome e  la  sede  del  soggetto
   intestatario,   la   classificazione   dei   veicoli   ammessi  in
   circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.);
   b) certificato di assicurazione valido per la  Repubblica  di  San
   Marino e la Repubblica Italiana.
6.  Sui  veicoli  in  circolazione  di  prova deve essere presente il
   titolare  dell'autorizzazione  o  un  suo  dipendente  munito   di
   apposita delega.
   La Sua lettera e la presente costituiranno pertanto un Accordo che
entrera' in vigore a partire dal 1 Maggio 1995.
   Voglia  gradire,  Signor  Ministro,  gli  atti della mia piu' alta
considerazione.
                                        IL SEGRETARIO DI STATO
                                          (Gabriele Gatti)
                                              (Firma)
Il Ministro dei Trasporti
   e della Navigazione
                                              Roma, 14 febbraio 1995
                                              Prot. 02178/ A.I.
Signor Ministro,
   ho l'onore di proporre quanto segue.
1. Su base di reciprocita', il  Governo  della  Repubblica  Italiana,
   ammette  alla  circolazione  sul  proprio territorio, per esigenze
   connesse  con  prove   tecniche,   sperimentali   o   costruttive,
   dimostrazioni   o  trasferimenti  per  ragioni  di  vendita  o  di
   allestimento,  i  veicoli  muniti  di  targa  prova  in  stato  di
   validita', rilasciata dalla Repubblica di San Marino.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova puo'
   essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati:
   a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
   b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita
   dei soggetti di cui al punto a);
   c)  commercianti  autorizzati,  secondo le norme vigenti nei Paesi
   contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi;
   d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
   e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche
   per proprio conto;
   f)  fabbriche   costruttrici   di   sistemi   o   dispositivi   di
   equipaggiamento  di  veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente
   all'ipotesi  di  sistemi  o  dispositivi  di  equipaggiamento  che
   comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali
   dei veicoli a motore e loro rimorchi.
______________
Sua Eccellenza
Gabriele GATTI
Segretario di Stato
Repubblica di San Marino
3.  La  circolazione  di  prova  e'  consentita  esclusivamente nelle
   ipotesi di cui al punto 1.
4. La validita' dell'autorizzazione alla  circolazione  di  prova  e'
   annuale  e  puo' essere confermata previa verifica, da parte delle
   competenti  Autorita'   dei   Paesi   contraenti,   dell'effettivo
   godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto
   2.
5.  La  circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi e'
   subordinata al possesso dei seguenti documenti:
   a) autorizzazione per la circolazione di prova,  rilasciata  dalla
      Repubblica di San Marino, contenente gli estremi identificativi
      della  targa,  il  periodo  di validita', il nome e la sede del
      soggetto intestatario, la classificazione dei  veicoli  ammessi
      in  circolazione  di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi,
      etc.);
   b)  certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana
      e la Repubblica di San Marino.
6. Sui veicoli in circolazione  di  prova  deve  essere  presente  il
   titolare   dell'autorizzazione  o  un  suo  dipendente  munito  di
   apposita delega.
   Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera  e  la
Sua  risposta,  costituiranno  un  Accordo  che  entrera' in vigore a
partire dal 1 maggio 1995.
   Voglia gradire, Signor Ministro, gli  atti  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                             (Firma)
                                        Giovanni CARAVALE
                                493.
                      Abidjan, 17 febbraio 1995
                      Accordo di consolidamento
              tra il Governo della Repubblica Italiana
         e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio
       (Club di Parigi del 23 marzo 1994), con due Annessi (1)
                (Entrata in vigore: 17 febbraio 1995)
____________
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
          ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
della Costa d'Avorio, nello spirito di  amicizia  e  di  cooperazione
economica  esistente  tra  i  due  Paesi  ed  in  applicazione  delle
disposizioni del Processo-verbale firmato a Parigi il 23  Marzo  1994
tra   i   Paesi   partecipanti   al  "Club  di  Parigi"  relativo  al
consolidamento del  debito  della  Costa  d'Avorio,  hanno  convenuto
quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne il consolidamento:
a)  dei  debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Marzo 1994
ed il 31 Marzo 1997  e  non  regolati,  derivanti  dagli  Accordi  di
consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della  Repubblica  della  Costa d'Avorio conclusi in applicazione dei
Processi Verbali di Parigi del 4 maggio  1984,  25  giugno  1985,  27
giugno  1986,  18 dicembre 1987 (ad esclusione del 5% degli interessi
non consolidati in applicazione del  Processo  Verbale  del  Club  di
Parigi  del  18 Dicembre 1987), 18 dicembre 1989 (ad esclusione degli
importi non consolidati di cui all'Articolo III, paragrafi  8a  e  8b
del  Processo  Verbale  del Club di Parigi del 18 dicembre 1989) e 20
Novembre 1991 (Annesso A);
b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di  questo  Articolo,
in  capitale  ed  interessi,  scaduti  e  non pagati alla data del 28
febbraio 1994 (Annesso A);
c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 28 febbraio
1994  sui  debiti  indicati  al  paragrafo  b)  di  questo  Articolo,
calcolati  a  decorrere  dalla  data di scadenza fino al 28.2.1994 ai
tassi d'interesse indicati nell'Articolo  III  del  presente  Accordo
(Annesso B).
Gli  importi  indicati  negli  Annessi  potranno essere modificati di
comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
a) I debiti di cui al precedente  Articolo  I  saranno  rimborsati  e
trasferiti  dal  Governo  della  Repubblica  della Costa d'Avorio (di
seguito denominato "Governo") per il tramite della Cassa Autonoma  di
Ammortamento  (di  seguito  denominata "Cassa") alla Sezione Speciale
per il Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE")  nelle
valute  indicate  nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie,
come segue:
   31.3.1996   0,85%
   30.9.1996   0,89%
   31.3.1997   0,94%
   30.9.1997   0,98%
   31.3.1998   1,02%
   30.9.1998   1,07%
   31.3.1999   1,11%
   30.9.1999   1,16%
   31.3.2000   1,21%
   30.9.2000   1,26%
   31.3.2001   1,31%
   30.9.2001   1,36%
   31.3.2002   1,41%
   30.9.2002   1,47%
   31.3.2003   1,52%
   30.9.2003   1,58%
   31.3.2004   1,64%
   30.9.2004   1,70%
   31.3.2005   1,76%
   30.9.2005   1,82%
   31.3.2006   1,88%
   30.9.2006   1,95%
   31.3.2007   2,01%
   30.9.2007   2,08%
   31.3.2008   2,15%
   30.9.2008   2,22%
   31.3.2009   2,29%
   30.9.2009   2,36%
   31.3.2010   2,44%
   30.9.2010   2,51%
   31.3.2011   2,59%
   30.9.2011   2,67%
   31.3.2012   2,75%
   30.9.2012   2,84%
   31.3.2013   2,92%
   30.9.2013   3,00%
   31.3.2014   3,10%
   30.9.2014   3,19%
   31.3.2015   3,28%
   30.9.2015   3,37%
   31.3.2016   3,47%
   30.9.2016   3,57%
   31.3.2017   3,67%
   30.9.2017   3,77%
   31.3.2018   3,87%
   30.9.2018   3,99%
                            ARTICOLO III
Sull'importo   totale   di   ciascun   debito  il  cui  pagamento  e'
ristrutturato ai sensi del precedente Articolo II,  il  "Governo"  si
impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della
"Cassa",  gli  interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a
decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente
Articolo I, paragrafo a) ed a decorrere dal 1 Marzo 1994 per i debiti
indicati nel precedente  Articolo  I,  paragrafo  b)  e  c)  fino  al
regolamento  totale degli stessi debiti, in base al tasso d'interesse
del 3,49% annuo per i debiti in lire italiane, dell'1,98% annuo per i
debiti in dollari USA e del 2,28%  annuo  per  i  debiti  in  franchi
francesi.
Gli  interessi  saranno  pagati  nelle valute indicate nei rispettivi
contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali  (31  marzo-30
settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995.
                             ARTICOLO IV
1)  Il  "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE"
per il tramite della "Cassa", i  debiti  (in  capitale  ed  interessi
contrattuali)  scaduti  e non pagati alla data del 28.2.1994 relativi
ad operazioni che prevedono un  pagamento  differito  su  un  periodo
superiore  ad un anno assistite da garanzia della "SACE" e oggetto di
un contratto o di una convenzione  finanziaria  conclusa  dopo  il  1
luglio 1983, come segue:
   - 20%     il 31.12.1994
   - 10%     il 31.03.1995
   - 10%     il 30.06.1995
   - 10%     il 30.09.1995
   - 10%     il 31.12.1995
   - 10%     il 31.03.1996
   - 10%     il 30.06.1996
   - 10%     il 30.09.1996
   - 10%     il 31.12.1996
2)  Sull'importo  totale  di  ciascun  debito  il  cui  pagamento  e'
ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il "Governo" si impegna
a rimborsare ed  a  trasferire  alla  SACE",  per  il  tramite  della
"Cassa",  gli  interessi  relativi ai debiti in questione calcolati a
decorrere dalla data di scadenza fino  al  regolamento  totale  degli
stessi,  secondo le disposizioni previste al paragrafo 1 del presente
Articolo, al tasso del 5,44% annuo per i  debiti  in  dollari  USA  e
dell'8,36% annuo per i debiti in franchi francesi.
3) Gli interessi saranno pagati, nelle valute indicate nei rispettivi
contratti  o  convenzioni  finanziarie, alle stesse date indicate nel
paragrafo 1) di questo Articolo.
                             ARTICOLO V
Il "Governo" si impegna a rimborsare ed a tasferire alla "SACE",  per
il  tramite  della  "Cassa",  non oltre il 31 dicembre 1994, i debiti
dovuti a titolo di operazioni garantite dalla "SACE", scaduti  e  non
pagati  alla data del 28.2.1994 e che non sono inclusi nella sfera di
applicazione del presente Accordo.
Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato regolamento.
                             Articolo VI
In  caso  di ritardato regolamento superiore a trenta giorni, su ogni
pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III e IV del  presente
Accordo,  il  Governo  si  impegna  a  rimborsare ed a trasferire con
sollecitudine alla "SACE" per il tramite della "Cassa"  interessi  di
ritardato  regolamento  calcolati  sulla  base  dei tassi d'interesse
corrispondenti ai rispettivi "Libor" a sei mesi, rilevati  alla  data
di scadenza, ed aumentati di 1 punto percentuale.
                            Articolo VII
Le  disposizioni  del  presente  Accordo  si  applicheranno ai debiti
dovuti dal 1 Aprile 1995 al 31 Marzo  1996  a  condizione  che  siano
soddisfatte  le  condizioni indicate nella Sezione IV, punto 4 b) del
Processo Verbale del Club di Parigi.
                            Articolo VIII
Le disposizioni del  presente  Accordo  si  applicheranno  ai  debiti
dovuti  dal  1  Aprile  1996  al 31 Marzo 1997 a condizione che siano
soddisfatte le condizioni indicate nella Sezione IV, punto 4  c)  del
Processo Verbale del Club di Parigi.
                             ARTICOLO IX
Fatte  salve  le  disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non
pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici  stabiliti  dal  diritto
comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni
cui  si  riferiscono  i debiti menzionati nei precedenti Articoli I e
IV.
                             ARTICOLO X
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
abilitati, hanno firmato il presente Accordo.
   Fatto  ad  Abidjan  in  due  esemplari  in  lingua francese, il 17
Febbraio 1995.
Per il Governo della                  Per il Governo della
Repubblica Italiana                   Costa d'Avorio
L'Ambasciatore d'Italia
(firmato)                             (firmato)
 
 
                                494.
                       Mosca, 22 febbraio 1995
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
                 il Governo della Federazione Russa
           concernente il riscadenzamento del debito russo
         (Accordo di Parigi del 4 giugno 1994), con Allegato
                (Entrata in vigore: 22 febbraio 1995)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                             ACCORDO FRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
   Il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della
Federazione Russa,  nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione
economica   esistente  tra  i  due  Paesi,  ed  in  base  all'Accordo
multilaterale firmato a  Parigi  il  4  giugno  1994  (l'"Accordo  di
Parigi"), hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo riguarda il pagamento dilazionato dei debiti, per
capitale   ed   interessi  contrattuali,  dovuti  dal  Governo  della
Federazione Russa all'Italia nel periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1994 compreso, e non  corrisposti,  relativi  ai  crediti  finanziari
concessi  al  Governo  dell'ex-URSS in base all'Accordo firmato il 12
gennaio 1991.
   I debiti di cui sopra figurano agli Allegati al presente  Accordo;
tali  debiti  formano  l'oggetto  del  presente  Accordo,  in  quanto
compresi nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione
Russa il 2 aprile 1993. Tali Allegati potranno essere modificati  con
il consenso reciproco delle due parti.
                             ARTICOLO II
   I  debiti  di  cui al precedente Articolo. I saranno corrisposti -
nella valuta stabilita nelle  convenzioni  finanziarie  (ECU)  -  dal
Governo della Federazione Russa, tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS
(qui  di  seguito  denominata  "VEB"),  al  Tesoro  italiano,  con le
modalita' di volta in volta impartite, come segue:
- il 3,44% il 30 settembre 1997;  - il 3,73% il 31 marzo 1998
- il 4,04% il 30 settembre 1998;  - il 4,37% il 31 marzo 1999
- il 4,71% il 30 settembre 1999;  - il 5,07% il 31 marzo 2000
- il 5,45% il 30 settembre 2000;  - il 5,84% il 31 marzo 2001
- il 6,25% il 30 settembre 2001;  - il 6,69% il 31 marzo 2002
- il 7,14% il 30 settembre 2002;  - il 7,61% il 31 marzo 2003
- il 8,11% il 30 settembre 2003;  - il 8,63% il 31 marzo 2004
- il 9,17% il 30 settembre 2004;  - il 9,75% il 31 marzo 2005
                            ARTICOLO III
1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si  impegna  a
corrispondere  al  Tesoro italiano gli interessi sui debiti di cui al
precedente Articolo I.
2) Tali interessi  matureranno  a  partire  dalla  data  di  scadenza
contrattuale  originaria  fino alla completa estinzione del debito ad
un tasso pari (i) al tasso medio semestrale dei Depositi Vincolati in
ECU,  riportato  nel  Financial  Times  di  due   giorni   lavorativi
precedenti   al   primo   giorno  del  periodo  considerato  ("LIBOR"
semestrale), incrementato di (ii) un margine  dello  0,5%.  Il  primo
periodo  decorrera'  dal  1  gennaio  1994  al  30 settembre 1994. Il
secondo periodo decorrera' dal 1  ottobre  1994  al  31  marzo  1995.
Successivamente, gli interessi decorreranno semestralmente, a partire
dal  31  marzo  e  dal  30 settembre di ogni anno, ad iniziare dal 31
marzo 1995.
                             ARTICOLO IV
1) Il 60% degli interessi di cui all'Articolo  III,  maturati  dal  1
gennaio 1994 al 30 settembre 1994 compresi, saranno corrisposti il 22
dicembre  1994,  mentre il 60% degli interessi maturati dal 1 ottobre
1994 al 31 dicembre 1994 compresi sara'  corrisposto  in  ECU  il  31
marzo 1995.
2) Gli interessi di cui all'Articolo III, maturati dal 1 gennaio 1995
compreso  al  31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31
marzo 1995. Successivamente, gli interessi saranno corrisposti in ECU
il 30 settembre ed il 31  marzo  di  ogni  anno,  a  partire  dal  30
settembre  1995,  per  quanto  riguarda  gli interessi maturati dalla
precedente data di pagamento degli interessi compresa, fino alla data
di pagamento degli interessi in questione esclusa.
3) a) Il rimanente 40%  degli  interessi  di  cui  all'Articolo  III,
maturati  nel  1994,  sara'  capitalizzato  il  31  dicembre  1994, e
corrisposto in ECU dal Governo della Federazione  Russa,  tramite  la
VEB,  al  Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive,
la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1997, e l'ultima  il  31
marzo 2002.
   b)  Per  il  pagamento  dilazionato  del  40%,  il  Governo  della
Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna  a  versare  al  Tesoro
italiano gli interessi dal 1 gennaio 1995 fino a completa estinzione,
ad  un  tasso  pari  al  LIBOR semestrale, incrementato di un margine
dello 0,5%.
   c) Gli interessi di cui al paragrafo  b)  del  presente  Articolo,
maturati  dal  1  gennaio  1995  compreso  al  31 marzo 1995 escluso,
saranno corrisposti in ECU il 31  marzo  1995.  Successivamente,  gli
interessi  di  cui  al  paragrafo  b)  del  presente Articolo saranno
corrisposti in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di  ogni  anno,  ad
iniziare  dal  30  settembre  1995, per quanto riguarda gli interessi
maturati, dalla precedente data di pagamento degli interessi inclusa,
fino alla data di pagamento degli interessi in questione esclusa.
                             ARTICOLO V
1) Il 100% degli interessi maturati dal 1 gennaio 1994  al  31  marzo
1994  compresi  per quanto riguarda gli importi non corrisposti ed il
20% degli interessi maturati dal 1 aprile 1994 al  31  dicembre  1994
compresi,  per  gli  importi  non  corrisposti in base all'Accordo di
pagamento dilazionato, firmato il 20 settembre 1994  fra  il  Governo
della  Federazione  Russa ed il Governo della Repubblica Italiana, in
conformita' con l'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2  aprile
1993, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995.
2)  a) Il rimanente 80% degli interessi maturati dal 1 aprile 1994 al
31 dicembre 1994 compreso, di cui al presente  Accordo  di  pagamento
dilazionato, sara' capitalizzato il 31 dicembre 1994 e corrisposto in
ECU  dal  Governo  della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro
italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la  prima  delle
quali scadra' il 30 settembre 1997, e l'ultima il 31 marzo 2002.
   b)   Per   l'80%  del  pagamento  dilazionato,  il  Governo  della
Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna  a  versare  al  Tesoro
italiano gli interessi a decorrere dal 1 gennaio 1995 fino a completa
estinzione  ad  un tasso pari al LIBOR semestrale, incrementato di un
margine dello 0,5%.
   c) Gli interessi di cui al paragrafo  b)  del  presente  Articolo,
maturati  dal  1  gennaio  1995  compreso  al  31 marzo 1995 escluso,
saranno corrisposti in ECU il 31  marzo  1995.  Successivamente,  gli
interessi  di  cui  al  paragrafo  b)  del  presente Articolo saranno
versati in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, a partire
dal 30 settembre 1995, per quanto  riguarda  gli  interessi  maturati
dalla  precedente  data  di  pagamento degli interessi compresa, fino
alla data di pagamento in questione esclusa.
                             ARTICOLO VI
   Nel caso in cui, per qualunque  motivo,  si  dovessero  verificare
ritardi  superiori  a 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in
base ai precedenti Articoli  II,  III,  IV  e  V,  il  Governo  della
Federazione  Russa, tramite la VEB, corrispondera' successivamente al
Tesoro  italiano  gli  interessi  calcolati  al  tasso  previsto   al
precedente  Articolo  III,  2), incrementato di 0,5 punti percentuali
annui.
                            ARTICOLO VII
   Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad  applicarsi,
tranne  nel  caso  in  cui  i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino
l'Accordo di Parigi nullo e non valido, in  conformita'  con  i  suoi
termini.
                            ARTICOLO VIII
   Tranne che nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il
presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri sottoscritti dai
singoli creditori nei contratti originari.
                             ARTICOLO IX
   Tutti  i  pagamenti di cui al presente accordo saranno corrisposti
nei conti di volta in  volta  indicati  dal  Tesoro  italiano,  senza
deduzioni o ritenute per od in base a tasse imposte all'interno della
Federazione Russa.
                             ARTICOLO X
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto a Mosca il 22 febbraio 1995, in due copie in lingua inglese,
entrambi i tesi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO                        PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA             DELLA FEDERAZIONE RUSSA
(F.to: F. Di Roberto)                 (F.to: firma illeggibile)
                      ACCORDO RUSSIA 2 (TESORO)
VALUTA    CREDITORE       DEBITORE        DATA       IMPORTO
ECU       M.C.C.          Gover.          4.1.94     22.805.647,38
                          URSS                       (interessi)
ECU       B.C.I.          Gover.          4.1.94     15.946.396,74
                          URSS                       (interessi)
ECU       M.C.C.          Gover.          1.7.94     97.967.190,21
                          URSS                       (capitale)
                                                     19.835.906,84
                                                     (interessi)
ECU       B.C.I.          Gover.          1.7.94    102.329.818,66
                          URSS                       (capitale)
                                                     13.408.048,74
                                                     (interessi)
                                                    ----------------
                                        TOTALE      272.293.008,57
                                                    ================
_________________________________________________
M.C.C.    MEDIOCREDITO CENTRALE
B.C.I.    BANCA COMMERCIALE
                                495.
                      Kampala, 27 febbraio 1995
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica dell'Uganda
              concernente il consolidamento del debito
      (Club di Parigi del 17 giugno 1992), con tre Annessi (1)
                (Entrata in vigore: 27 febbraio 1995)
____________
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                             ACCORDO FRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica di  Uganda,  nello  spirito  di  amicizia  e  cooperazione
economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale
firmato  a  Parigi  il 17 giugno 1992 dai paesi che hanno partecipato
alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Il presente Accordo riguarda il consolidamento:
a) dei debiti per  capitale  ed  interessi  dovuti  dall'Uganda  alla
Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione  del Credito all'Esportazione
(qui di seguito denominata "SACE") nel periodo 1  luglio  1992  -  30
giugno  1994, e non regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento
fra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica  di  Uganda,  conclusi il 16 novembre 1982, il 22 febbraio
1984 ed il 27 luglio 1989, in conformita' con i Processi Verbali  del
Club di Parigi, in data 18 novembre 1981, 1 dicembre 1982 e 19 giugno
1987;
b)  degli  arretrati  dei debiti indicati al precedente paragrafo a),
maturati al 30 giugno 1992 e non ancora regolati;
c) degli interessi di ritardato regolamento  maturati  al  30  giugno
1992 sui debiti di cui al precedente paragrafo b), calcolati ai tassi
di interesse previsti nel successivo Articolo III, paragrafo 2.
   I  debiti  sopra  menzionati  figurano  all'Allegato A al presente
Accordo;  tale  Allegato  puo'  essere  modificato  con  il  consenso
reciproco delle due Parti.
                             ARTICOLO II
   I  debiti  di  cui  al  precedente Articolo I saranno trasferiti -
nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni  finanziarie
-  dal  Governo della Repubblica di Uganda (qui di seguito denominato
"il Governo") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione  del  Credito
all'Esportazione  (qui  di seguito denominata "SACE") con le seguenti
modalita':
   - 15/3/1995  4,68%      - 15/3/2011  3,10%
   - 15/9/1995  1,07%      - 15/9/2011  3,19%
   - 15/3/1996  1,11%      - 15/3/2012  3,28%
   - 15/9/1996  1,16%      - 15/9/2012  3,37%
   - 15/3/1997  1,21%      - 15/3/2013  3,47%
   - 15/9/1997  1,26%      - 15/9/2013  3,57%
   - 15/3/1998  1,31%      - 15/3/2014  3,67%
   - 15/9/1998  1,36%      - 15/9/2014  3,77%
   - 15/3/1999  1,41%      - 15/3/2015  3,87%
   - 15/9/1999  1,47%      - 15/9/2015  3,99%
   - 15/3/2000  1,52%
   - 15/9/2000  1,58%
   - 15/3/2001  1,64%
   - 15/9/2001  1,70%
   - 15/3/2002  1,76%
   - 15/9/2002  1,82%
   - 15/3/2003  1,88%
   - 15/9/2003  1,95%
   - 15/3/2004  2,01%
   - 15/9/2004  2,08%
   - 15/3/2005  2,15%
   - 15/9/2005  2,22%
   - 15/3/2006  2,29%
   - 15/9/2006  2,36%
   - 15/3/2007  2,44%
   - 15/9/2007  2,51%
   - 15/3/2008  2,59%
   - 15/9/2008  2,67%
   - 15/3/2009  2,75%
   - 15/9/2009  2,84%
   - 15/3/2010  2,92%
   - 15/9/2010  3,00%
                            ARTICOLO III
1) Il "Governo" si impegna a versare ed a trasferire alla "SACE"  gli
interessi  sui pagamenti differiti, che saranno calcolati su ciascuno
dei  debiti  menzionati  al  precedente  Articolo  I,  non  pagati  a
scadenza.
2)  Tali  interessi matureranno a decorrere dalla scadenza per quanto
riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I, a) e b), e dal 1
luglio 1992 per quanto  riguarda  i  debiti  previsti  al  precedente
Articolo  I,  c),  fino al completo regolamento del debito, e saranno
calcolati al tasso del 3,06% annuo  e  dell'1,72%  annuo  per  quanto
riguarda  i  debiti  esigibili  rispettivamente  in  lire  italiane e
dollari USA.
3) Gli interessi summenzionati  saranno  trasferiti  -  nelle  valute
stabilite   nei   contratti   o   nelle   Convenzioni  finanziarie  -
semestralmente (15 marzo - 15 settembre),  a  partire  dal  15  marzo
1995.
                             ARTICOLO IV
1) I debiti per interessi, relativi all'Accordo di Consolidamento fra
il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Uganda concluso il 2 ottobre 1990, in base al Processo Verbale del
Club di Parigi in data 26 gennaio 1989, maturati al 30 giugno 1992  e
non   ancora  versati  dall'Uganda  alla  "SACE"  (ivi  compresi  gli
"interessi di ritardato regolamento" maturati al 30  giugno  1992  su
tali  debiti,  calcolati ai tassi di interesse previsti al successivo
paragrafo 3) e dovuti nel periodo 1 luglio  1992  -  30  giugno  1994
(Allegato   B),   saranno  trasferiti,  nelle  valute  stabilite  nei
contratti o nelle Convenzioni finanziarie, dal "Governo" alla  "SACE"
in  10  rate  semestrali  uguali  e consecutive, la prima delle quali
scadra' il 15 marzo 2000 e l'ultima il 15 settembre 2004.
2) Per il regolamento differito, il "Governo" si impegna a versare ed
a trasferire alla "SACE"  gli  interessi  che  saranno  calcolati  su
ciascuno  dei  debiti  menzionati  al  precedente  paragrafo 1) e non
regolati a scadenza.
3) Tali interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza  per
quanto  riguarda  gli interessi dovuti al 30 giugno 1992, nonche' nel
periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1994 e dal 1 luglio  1992  per
quanto  riguarda gli "interessi di ritardato regolamento" maturati al
30 giugno 1992 fino al complet  regolamento  del  debito,  e  saranno
calcolati  al  tasso  del  10,84%  annuo e del 7,58% annuo per quanto
riguarda i debiti esigibili rispettivamente in  lire  italiane  e  in
dollari USA.
4) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 2) saranno trasferiti
-   nelle   valute   stabilite  nei  contratti  o  nelle  Convenzioni
finanziarie - semestralmente (15 marzo - 15 settembre) a partire  dal
15 marzo 1995.
                             ARTICOLO V
   Il "Governo" si impegna a tasferire al MEDIOCREDITO CENTRALE tutti
gli  importi dovuti al 17 giugno 1992 e non ancora regolati, relativi
ai debiti non coperti dal presente Accordo (Allegato C), non oltre il
31 gennaio 1995.
   Gli interessi di ritardato regolamento saranno calcolati  su  tali
importi al tasso dell'1,5% annuo.
                             ARTICOLO VI
   Qualora,  per  qualsivoglia  motivo,  si  verifichi un ritardo nel
pagamento degli importi in base al  presente  Accordo,  il  "Governo"
versera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue:
   -  per  i  debiti  dovuti  alla  "SACE", ai tassi annuali previsti
rispettivamente al precedente Articolo IV, paragrafo 3), incrementati
di 0,50 punti percentuali;
   - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al  tasso  del  2%
annuo.
                            ARTICOLO VII
   Fatta  eccezione  per le sue disposizioni, il presente Accordo non
pregiudica ne' i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune,  ne'
gli  impegni contrattuali assunti dalle parti per le operazioni a cui
si  riferiscono  i  debiti  dell'Uganda  nel  presente  Accordo.   Di
conseguenza,  nessuna  disposizione  del presente Accordo puo' essere
addotta a giustificazione di  qualsiasi  modifica  apportata  a  tali
contratti  o  Convenzioni  finanziarie,  ed in particolare per quanto
riguarda le condizioni relative alle modalita' di pagamento  ed  alle
date di scadenza.
                            ARTICOLO VIII
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto  a  Kampala  (Uganda)  il  27 febbraio 1995, in due copie in
lingua inglese, entrambe facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO                        PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA             DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
(F.to: M. Ricoveri)                   (F.to: Mayanja Nkangi)
                                      Ministro delle Finanze e
                                      della Programmazione
                                      Economica
                                496.
                       Budapest, 8 marzo 1995
                         Scambio di Lettere
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica di Ungheria
 concernente la modifica dell'Annesso all'Accordo del 25 maggio 1974
              sui trasporti aerei civili, con Allegato
                  (Entrata in vigore: 8 marzo 1995)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         AMBASCIATA D'ITALIA
                                               Budapest, 8 marzo 1995
Eccellenza,
   con  riferimento  all'Accordo  fra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica Popolare di Ungheria sui
servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974,  mi  e'
gradito  informarLa  che la Parte italiana ha assolto gli adempimenti
costituzionali relativi alle  modifiche,  qui  di  seguito  allegate,
all'Annesso dell'Accordo, in conformita' con le norme che regolano la
stipula e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.
   La  prego  di  accettare,  Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                                    Pietro Ercole Ago
_________________________
Sua Eccellenza
Dr. Karoly Lotz
Ministro dei Trasporti,
delle Comunicazioni e della
Gestione delle Acque
della Repubblica di Ungheria
Budapest
                              ALLEGATO
        ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
         ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA
                     SUI SERVIZI AEREI DI LINEA
                FIRMATO A BUDAPEST IL 25 MAGGIO 1974
   La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana
potra' operare le seguenti rotte:
   Punti in Italia - punti in Ungheria - punti oltre l'Ungheria.
   La compagnia aerea  designata  dal  Governo  della  Repubblica  di
Ungheria potra' operare le seguenti rotte:
   Punti in Ungheria - punti in Italia - punti oltre l'Italia.
   Le  due  compagnie  aeree  potranno  utilizzare  qualsiasi tipo di
velivolo.
   Ciascuna delle compagnie designate sara' autorizzata ad operare da
e verso Milano, Roma e Budapest fino a sette frequenze settimanali su
ciascun punto.
   Una  seconda compagnia aerea designata di ciascuna delle due Parti
Contraenti sara' autorizzata ad operare o la  rotta  Roma-Budapest  e
viceversa e/o la rotta Milano-Budapest e viceversa.
   Tuttavia,  nel  caso  in  cui  una  delle parti non utilizzasse le
frequenze a sua disposizione, l'altra parte potra'  operarle,  previo
accordo fra le due compagnie aeree designate.
   Le  frequenze da e verso i punti in Italia, che non siano Milano e
Roma, ed in Ungheria, che non sia Budapest, saranno concordate fra le
compagnie aeree designate.
   I diritti di traffico oltre  potranno  essere  utilizzati  da  una
parte, previo consenso dell'altra parte.
   Le  compagnie aeree designate di ciascuna parte potranno operare i
servizi concordati su qualsiasi rotta in "code sharing"  insieme  con
la compagnia aerea designata dell'altra parte.
   Nell'operare  i  servizi  concordati,  alle compagnie designate di
ciascuna parte sara' consentito cambiare velivolo nel/i punto/i delle
rotte concordate.
Fatto a Budapest l'8 marzo 1995.
MINISTERO DEI TRASPORTI,
DELLE COMUNICAZIONI E
DELLA GESTIONE DELLE ACQUE
   552407/1995
                                               Budapest, 8 marzo 1995
Sua Eccellenza
Pietro Ercole Ago
Ambasciatore della
Repubblica Italiana
Budapest
Caro Ambasciatore,
mi e' gradito accusare ricevuta della Sua lettera dell'8  marzo  1995
ed  informarLa  che  la  parte  ungherese  ha  ottemperato alle norme
costituzionali per la stipula e l'entrata  in  vigore  degli  accordi
internazionali   per  quanto  riguarda  le  modifiche,  riportate  in
allegato, all'Annesso dell'Accordo fra il  Governo  della  Repubblica
Popolare  di  Ungheria  ed  il  Governo italiano sui servizi aerei di
linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.
La prego di accettare,  Eccellenza,  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                                    Dr. Karoly Lotz
                              ALLEGATO
        ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
         ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA
                     SUI SERVIZI AEREI DI LINEA
                FIRMATO A BUDAPEST IL 25 MAGGIO 1974
   La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana
potra' operare le seguenti rotte:
   Punti in Italia - punti in Ungheria - punti oltre l'Ungheria.
   La  compagnia  aerea  designata  dal  Governo  della Repubblica di
Ungheria potra' operare le seguenti rotte:
   Punti in Ungheria - punti in Italia - punti oltre l'Italia.
   Le  due  compagnie  aeree  potranno  utilizzare  qualsiasi tipo di
velivolo.
   Ciascuna delle compagnie designate sara' autorizzata ad operare da
e verso Milano, Roma e Budapest fino a sette frequenze settimanali su
ciascun punto.
   Una seconda compagnia aerea designata di ciascuna delle due  Parti
Contraenti  sara'  autorizzata  ad operare o la rotta Roma-Budapest e
viceversa e/o la rotta Milano-Budapest e viceversa.
   Tuttavia, nel caso in cui  una  delle  parti  non  utilizzasse  le
frequenze  a  sua disposizione, l'altra parte potra' operarle, previo
accordo fra le due compagnie aeree designate.
   Le frequenze da e verso i punti in Italia, che non siano Milano  e
Roma, ed in Ungheria, che non sia Budapest, saranno concordate fra le
compagnie aeree designate.
   I  diritti  di  traffico  oltre  potranno essere utilizzati da una
parte, previo consenso dell'altra parte.
   Le compagnie aeree designate di ciascuna parte potranno operare  i
servizi  concordati  su qualsiasi rotta in "code sharing" insieme con
la compagnia aerea designata dell'altra parte.
   Nell'operare i servizi concordati,  alle  compagnie  designate  di
ciascuna parte sara' consentito cambiare velivolo nel/i punto/i delle
rotte concordate.
Fatto a Budapest l'8 marzo 1995.
                                497.
                        Bangui, 5 aprile 1995
                      Accordo di consolidamento
              tra il Governo della Repubblica Italiana
             e il Governo della Repubblica Centrafricana
      (Club di Parigi del 12 aprile 1994), con due Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 5 aprile 1995)
____________
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
      ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
        ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione  economica
esistente  tra  i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del
Processo-verbale firmato a Parigi il  12  Aprile  1994  tra  i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di  Parigi"  relativo  al consolidamento del
debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne il consolidamento:
a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Aprile  1994
ed  il  31  Marzo  1995  e  non  regolati  derivanti dagli Accordi di
consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Centrafricana conclusi in applicazione dei  Processi
Verbali di Parigi del 12 Giugno 1981, 8 luglio e 22 novembre 1985;
b)  degli  stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo,
in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Marzo
1994;
c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati  al  31  Marzo
1994  sui  debiti  indicati  al  paragrafo  b)  di  questo  Articolo,
calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1994 al
tasso d'interesse indicato nell'Articolo III del presente Accordo;
d)  dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Aprile 1994
ed  il  31  Marzo  1995  e  non  pagati,  derivanti  dall'Accordo  di
consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della  Repubblica Centrafricana concluso in applicazione del Processo
Verbale di Parigi del 14 Dicembre 1988;
e) degli stessi debiti indicati al paragrafo d) di  questo  Articolo,
in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Marzo
1994;
f)  degli  interessi  di ritardato regolamento accumulati al 31 Marzo
1994  sui  debiti  indicati  al  paragrafo  e)  di  questo  Articolo,
calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1994 al
tasso   d'interesse  indicato  nell'Articolo  IV,  paragrafo  2)  del
presente Accordo.
Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli  Allegati  al
presente  Accordo  e potranno essere modificati di comune accordo tra
le Parti firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
I debiti di cui al precedente Articolo I,  paragrafi  a),  b),  e  c)
saranno  rimborsati  dal  Governo della Repubblica Centroafricana (di
seguito denominato "Governo") e  trasferiti,  per  il  tramite  della
Cassa  Autonoma  di  Ammortamento  del  Debito  di  Stato (di seguito
denominata "CAADE") alla "Sezione Speciale  per  l'Assicurazione  del
Credito  all'Esportazione  di  seguito denominata "SACE" nelle valute
indicate nei rispettivi contratti  o  convenzioni  finanziarie,  come
segue:
   31.3.1995   0,85%
   30.9.1995   0,89%
   31.3.1996   0,94%
   30.9.1996   0,98%
   31.3.1997   1,02%
   30.9.1997   1,07%
   31.3.1998   1,11%
   30.9.1998   1,16%
   31.3.1999   1,21%
   30.9.1999   1,26%
   31.3.2000   1,31%
   30.9.2000   1,36%
   31.3.2001   1,41%
   30.9.2001   1,47%
   31.3.2002   1,52%
   30.9.2002   1,58%
   31.3.2003   1,64%
   30.9.2003   1,70%
   31.3.2004   1,76%
   30.9.2004   1,82%
   31.3.2005   1,88%
   30.9.2005   1,95%
   31.3.2006   2,01%
   30.9.2006   2,08%
   31.3.2007   2,15%
   30.9.2007   2,22%
   31.3.2008   2,29%
   30.9.2008   2,36%
   31.3.2009   2,44%
   30.9.2009   2,51%
   31.3.2010   2,59%
   30.9.2010   2,67%
   31.3.2011   2,75%
   30.9.2011   2,84%
   31.3.2012   2,92%
   30.9.2012   3,00%
   31.3.2013   3,10%
   30.9.2013   3,19%
   31.3.2014   3,28%
   30.9.2014   3,37%
   31.3.2015   3,47%
   30.9.2015   3,57%
   31.3.2016   3,67%
   30.9.2016   3,77%
   31.3.2017   3,87%
   30.9.2017   3,99%
                            ARTICOLO III
Sull'importo   totale   di   ciascun   debito  il  cui  pagamento  e'
ristrutturato ai sensi del precedente Articolo II,  il  "Governo"  si
impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della
"CAADE",  gli  interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a
decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente
Articolo I, paragrafo a) ed a partire dal 1 Aprile 1994 per i  debiti
indicati  al  precedente  Articolo  I,  paragrafi  b)  e  c), fino al
regolamento totale degli stessi debiti al tasso d'interesse del 2,02%
annuo per i debiti in dollari USA.
Gli interessi saranno pagati, nelle valute  indicate  nei  rispettivi
contratti  o  convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31 Marzo -
30 Settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995.
                             ARTICOLO IV
1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi d), e), ed  f)
saranno  rimborsati  dal  Governo  e trasferiti, per il tramite della
"CAADE") alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o
convenzioni finanziarie, in 10 rate semestrali uguali e  consecutive,
la  prima  delle  quali  esigibile  il 31 marzo 2000 e l'ultima il 30
settembre 2004.
2)  Sull'importo  totale  di  ciascun  debito  il  cui  pagamento  e'
ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il "Governo" si impegna
a  rimborsare  ed  a  trasferire  alla  "SACE"  per  il tramite della
"CAADE", gli interessi relativi ai debiti in questione,  calcolati  a
decorrere  dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente
Articolo I, paragrafo d) ed a decorrere  dal  1  Aprile  1994  per  i
debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi e) ed f), fino al
regolamento   totale   degli   stessi  debiti  al  tasso  d'interesse
dell'8,32% annuo per i debiti in dollari USA.
3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei  rispettivi
contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 Marzo - 30
Settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995.
                             ARTICOLO V
Il  "Governo"  si  impegna  a  trasferire alla "SACE", per il tramite
della "CAADE", non oltre il 31  dicembre  1994,  i  debiti  dovuti  a
titolo  di  operazioni garantite dalla "SACE", scaduti e non regolati
alla  data  del  12  Aprile  1994  compresi  gli  importi  menzionati
all'Articolo III, paragrafo 4 del Processo Verbale del Club di Parigi
del 15 giugno 1990 e che non sono inclusi nella sfera di applicazione
del presente Accordo.
Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato regolamento.
                             Articolo VI
In  caso  di ritardato regolamento superiore a trenta giorni, su ogni
pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III e IV del  presente
Accordo,  il  "Governo"  si  impegna a rimborsare ed a trasferire con
sollecitudine alla "SACE" per il tramite della "CAADE", interessi  di
ritardato  regolamento  calcolati  sulla  base  dei tassi d'interesse
corrispondenti al "Libor" a sei mesi, rilevato  per  il  dollaro  USA
alla data di scadenza, ed aumentato di 1 punto percentuale.
                            Articolo VII
Fatte  salve  le  disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non
pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici  stabiliti  dal  diritto
comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni
cui si riferiscono i debiti menzionati nel precedente Articolo I.
                            Articolo VIII
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati,
hanno firmato il presente Accordo.
Fatto  a  Bangui,  in  due  esemplari in lingua francese, il 5 aprile
1995.
Per il Governo della                  Per il Governo della
Repubblica Italiana                   Repubblica Centrafricana